Valore normale per la quantificazione dei fringe benefit delle auto aziendali


  • Così deve essere quantificato l'utilizzo promiscuo tenendo conto anche dell'ordine di acquisto

    La quantificazione del fringe benefit, derivante dall’utilizzo in uso promiscuo dei beni aziendali, deve seguire il criterio basato sul “valore normale”, al netto dell’utilizzo aziendale. Detto criterio trova applicazione nel caso in cui si tratti di veicoli, ordinati entro il 31 dicembre 2024 e concessi in uso promiscuo ai lavoratori dipendenti con contratti stipulati nel 2024, immatricolati nel 2025 e consegnati al lavoratore a luglio 2025.

    Così l’Agenzia delle entrate che, con la circolare 3 luglio 2025 n. 10/E, ha fornito le attese precisazioni per la determinazione del fringe benefit relativo alle auto concesse in uso promiscuo ai dipendenti, alla luce della nuova disciplina, di cui alla legge 207/2024 (disciplina transitoria) e del D.L. 19/2025, convertito con modificazioni nella legge 60/2025.

    Come indicato nel documento di prassi, quindi, la lett. a), comma 4 dell’art. 51 del D.P.R. 917/1986, come modificato dal comma 48 dell’art. 1 della legge 207/2024, ha stabilito che, per gli autoveicoli, i motocicli e i ciclomotori di nuova immatricolazione, concessi in uso promiscuo con contratti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2025, si deve assumere il 50% dell’importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle elaborate dall’Automobil Club d’Italia (ACI), al netto delle somme eventualmente trattenute al dipendente.

    La detta percentuale, però, deve essere ridotta al 10% in presenza di veicoli a batteria a trazione esclusivamente elettrica e al 20% per i veicoli elettrici ibridi (plug-in); sul tema, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che la nuova disciplina si rende applicabile ai veicoli che, a partire dal 1° gennaio 2025, risultano immatricolati, oggetto di concessione in uso promiscuo e consegnati al dipendente.

    L’Agenzia delle Entrate, inoltre, ha fornito diversi chiarimenti in merito alla disciplina transitoria, di cui al comma 48-bis dell’art. 1 della legge 207/2024, come introdotta dal comma 2-bis, dell’art. 6 del D.L. 19/2025 (decreto “Bollette”).

    Posto quanto sopra, in tema di tassazione del fringe benefit, l’agenzia è intervenuta con un apposito paragrafo (§ 1.3) della circolare più recente (Agenzia delle Entrate, circolare n. 10/E/2025) confermando che resta ferma la quantificazione del beneficio derivante dall’utilizzo promiscuo dei veicoli aziendali, non rientranti nelle fattispecie indicate, con applicazione del criterio generale, di cui al comma 3, primo periodo, dell’art. 51 del D.P.R. 917/1986 (TUIR), secondo il quale, ai fini della determinazione in denaro dei valori percepiti dal dipendente nell’ambito del rapporto di lavoro subordinato, si applicano le disposizioni riferite al “valore normale” dei beni e servizi, di cui all’art. 9 del TUIR, per la quota parte riferibile all’uso privato del mezzo concesso in godimento.

    Sul punto, il documento di prassi citato richiama una precedente circolare (Agenzia delle Entrate, circolare n. 46/E/2020) con la quale l’agenzia ha affermato che, nel caso in cui il contratto di concessione in uso promiscuo del veicolo sia stipulato dopo il 1° luglio 2020 ma il veicolo sia stato immatricolato prima di tale data, il benefit doveva essere fiscalmente valorizzato, per la sola parte riferibile all'uso privato dell'autoveicolo, scorporando, dal suo valore normale l'utilizzo nell'interesse del datore di lavoro; in particolare, dal valore del canone di leasing o del noleggio pagato dal datore di lavoro deve essere scorporata l'indennità chilometrica determinata in base alle tariffe ACI, moltiplicata per il numero di chilometri percorsi nell'interesse del datore di lavoro (risposta del 28 gennaio 2021 n. 31).

    Con la circolare più recente l’agenzia precisa che il criterio del valore normale, al netto dell’utilizzo aziendale, applicato al benefit trova anche applicazione per i veicoli, ordinati entro il 31 dicembre 2024, concessi in uso promiscuo ai dipendenti, con contratti stipulati nel 2024, immatricolati nel 2025 e consegnati al lavoratore a luglio 2025.

    La ragione deve rintracciarsi sul fatto, si afferma testualmente, che non può trovare applicazione la prima parte della disciplina transitoria, di cui al comma 48-bis dell’art. 1 della legge 207/2024 (legge di bilancio 2025), poiché l’immatricolazione e la consegna non avvengono entro il 31/12/2024 e nemmeno l’ulteriore parte della disciplina transitoria, in quanto la consegna avviene dopo il 30 giugno 2025 e non può applicarsi nemmeno la nuova disciplina, di cui alla legge 207/2024, poiché le condizioni richieste dalla lett. a) comma 4 dell’art. 51 del D.P.R. 917/1986 (sottoscrizione contratto, immatricolazione e consegna) non si realizzano tutti nel 2025. Fabrizio G. Poggiani - ITALIA OGGI (riproduzione riservata)


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