Trasferimento della residenza negli immobili efficientati entro trenta mesi


  • I chiarimenti dell'Agenzia delle entrate sul tema dell'agevolazione prima casa

    Il termine per il trasferimento della residenza negli immobili che hanno beneficiato dell’agevolazione “prima casa” e che sono stati oggetto di interventi di efficientamento energetico con fruizione del superbonus è di trenta mesi dalla data di stipulazione dell’atto di compravendita, ma tenendo conto anche delle sospensioni intervenute normativamente nel tempo.

    Così l’Agenzia delle Entrate che, con una precisa risposta (n. 230/2025), è intervenuta sul termine per effettuare il trasferimento della residenza nell’immobile acquistato con i benefici della “prima casa” e oggetto degli interventi, di cui all’art. 121 e 122 del D.L. 34/2020, in ossequio alle disposizioni che hanno sospeso i termini, di cui all’art. 24 del D.L. 23/2020.

    L’istante ha rappresentato che, in data 26 novembre 2021, ha acquistato un immobile composto da due unità abitative, all'interno di un piccolo condominio, oltre al rustico ad uso stalla e, all’atto, ha richiesto l’applicazione dell'agevolazione ''prima casa'', ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, Nota II-bis, della Tariffa Parte prima, allegata al D.P.R. 131/1986.

    Il contribuente, richiamando la sospensione dei termini disposti dall’art. 7 della legge 448/1998, ai sensi dell’art. 24 del D.L. 23/2020, ha anche comunicato che l'immobile è stato oggetto di ristrutturazione, beneficiando della detrazione maggiorata (superbonus), di cui agli articoli 121 e 122 del D.L. 34/2020, con “Cila” depositata presso il comune di riferimento e che gli interventi edilizi sono terminati in data 29 dicembre 2023, come da comunicazione inviata al comune, mentre i lavori di ristrutturazione ordinaria e straordinaria delle unità immobiliari al momento della presentazione dell'interpello non risultano ancora terminati.

    Sulla base di quanto indicato, il contribuente ritiene di poter beneficiare del termine di trenta mesi ma a decorrere dal 30 ottobre 2023 (termine derivante dall’applicazione delle varie sospensioni succedutesi) e non dalla data di acquisto dell’unità immobiliare avvenuta in data 26 novembre 2021.

    L’Agenzia delle Entrate, innanzitutto, ricorda i termini indicati nel D.P.R. 131/1986, ai fini dell’applicazione dell’aliquota ridotta del 2% e ricorda anche le modifiche dei termini indicati, non ultima quella disposta dalla legge 14/2023, di conversione del D.L. 198/2022 che ha decretato la sospensione dal 1° aprile 2022 al 30 ottobre 2023 (sul tema, circolare n. 9/E/2020 § 8.1 e circolare n. 8/E/2022 § 1).

    L’Agenzia delle Entrate ha anche richiamato il comma 10-ter dell’art. 119 del D.L. 34/2020 con il quale il legislatore ha stabilito che il termine per stabilire la residenza sugli immobili che hanno fruito dell’agevolazione “prima casa” è stato definitivamente determinato in trenta mesi dalla data di stipulazione dell’atto di compravendita.

    L’Agenzia delle Entrate, quindi, conclude che, anche alla fattispecie in commento, si rende applicabile la sospensione dei termini, di cui all’art. 24 del D.L. 23/2020, anche al termine di trenta mesi con la conseguenza che, ferma restando la sussistenza delle condizioni richieste dalle norme, il termine per stabilire la residenza nel caso di specie, sia di trenta mesi ma a decorrere dal 31 ottobre 2023. Fabrizio Giovanni Poggiani - ITALIA OGGI (riproduzione riservata)

     


    Pistoia