Tassazione fondiaria anche per le produzioni agricole più evolute


  • Regime forfetario anche per le società agricole che hanno optato per la tassazione fondiaria

    Ricomprese nell’ambito dei redditi agrari le più evolute produzioni agricole (vertical farm e colture idroponiche) che utilizzano, in luogo dei terreni, unità immobiliari, concorrendo anche alla tutela dell’ambiente e alla lotta ai cambiamenti climatici. Estesa alle società agricole (personali, cooperative o a responsabilità limitata), che optano per la tassazione fondiaria, la tassazione forfetaria per le attività agricole eccedentarie o diverse.

    Queste le principali novità introdotte dal decreto, approvato ieri in prima lettura dal Consiglio dei ministri, che dà attuazione a quanto previsto dai nn. 1 e 2 della lett. b), comma 1 dell’art. 5 della legge n. 111/2023 (legge per la riforma fiscale), sui redditi fondiari.

    Il legislatore delegato ha apportato alcune modifiche all’art. 32 del D.P.R. 917/1986 (Tuir) concernente la tassazione agraria delle attività agricole, di cui all’art. 2135 c.c., sopprimendo, innanzitutto, l’inciso “nei limiti della potenzialità del terreno”, al fine di ampliare il perimetro applicativo; il terreno, infatti, è solo potenzialmente funzionale all’esercizio dell’agricoltura, per effetto dell’evoluzione delle tecniche di produzione che non sono più esclusivamente basate sul fattore terra e sullo sfruttamento dei fondi rustici.

    Con la nuova lett. b-bis), inserita nel comma 2 del citato art. 32 del TUIR sono ricondotte nell’alveo del reddito agrario, in quanto attività principali, quelle relative alla produzione di vegetali realizzate con i nuovi sistemi di produzione come, per esempio le colture idroponiche e le vertical farm che sono anche utili a ridurre i consumi di acqua e a rendere più salubri i prodotti coltivati.

    Per spingere queste modalità di produzione, in attesa di un provvedimento ad hoc del ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con quello dell’agricoltura e della sovranità alimentare e delle foreste che potrà introdurre nuove classi e qualità di coltura e nuove modalità di dichiarazione in catasto dell’utilizzazione di immobili per le attività di produzione dei vegetali, si introduce l’applicazione del reddito dominicale e agrario alle produzioni esercitate, tenendo conto della particella catastale su cui insiste l’unità immobiliare della tariffa d’estimo più alta in vigore nella provincia in cui si colloca l’unità, incrementata del 400%; alta percentuale di incremento giustificata dalla maggiore produttività di queste colture intensive (fuori suolo), realizzate in ambienti chiusi e protetti.

    Si dispone, inoltre, che in ogni caso l’ammontare del reddito dominicale, determinato in ossequio al decreto previsto dal citato nuovo comma 3-bis dell’art. 32 del TUIR, non debba risultare inferiore alla rendita catastale attribuita all’immobile censito e destinato alla produzione dei vegetali.

    Con la lett. b-ter), introdotta nel comma 2 dell’art. 32 del TUIR si ricomprende, nell’ambito dei redditi agrari, anche quelli ottenuti dallo svolgimento di attività dirette alla produzione di beni, anche immateriali, derivanti dalla coltivazione del fondo, dall’allevamento di animali e dalla silvicoltura che concorrono alla tutela dell’ambiente e alla lotta ai cambiamenti climatici, compresi quelli certificati.

    Si interviene, necessariamente, anche sull’art. 36, relativo ai redditi dei fabbricati, disponendo che restano assoggettati alle regole classiche dei redditi di fabbricati, le unità immobiliari concesse in locazione e utilizzati anche per lo svolgimento delle attività di produzione di vegetali, di cui alla nuova lett. b-bis) del comma 2 dell’art. 32 del TUIR mentre quelli utilizzati “direttamente” dai produttori sconteranno una tassazione basata sui redditi dominicali, nel rispetto delle disposizioni contenute nei nuovi commi 4-ter e 4-quater dell’art. 28 del D.P.R. 917/1986.

    Si dispone, infine, anche sul tema della tassazione forfetizzata per le attività agricole eccedentarie, di cui all’art. 56-bis del TUIR, disponendo l’applicazione di nuove modalità di tassazione per le nuove attività agricole di produzione dei vegetali e delle attività di coltivazione del fondo, di allevamento di animali e di silvicoltura, dirette alla produzione di beni, anche immateriali, che concorrono alla tutela dell’ambiente, compresi quelli certificati, estendendo la detta modalità forfetaria, con la modifica del comma 4, ai soggetti collettivi (società personali, cooperative e società a responsabilità limitata) che rivestono la qualifica di società agricola, di cui all’art. 2 del d.lgs. n. 99/2004 e che hanno optato per la tassazione fondiaria, ai sensi del comma 1093, dell’art. 1 della legge n. 296/2006. Fabrizio Giovanni Poggiani - ITALIA OGGI (riproduzione riservata)


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