Superbonus con ripartizione in dieci quote annuali di pari importo


  • Proroga al 30 settembre per la detrazione del 110% sulle villette

    Per gli interventi che fruiscono del superbonus, con riferimento alle spese sostenute dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, è possibile optare per la ripartizione della detrazione spettante in dieci quote annuali di pari importo, a partire dal periodo d'imposta 2023. L'opzione, però, è irrevocabile e deve essere esercitata nella dichiarazione dei redditi 2024, relativa al periodo d'imposta 2023.

    Com’è noto il D.L. 11/2023 ha abrogato la possibilità di optare per la cessione del credito relativo alla detrazione spettante per gli interventi edilizi effettuati o per lo sconto sul corrispettivo, ai sensi delle lettere a) e b) del comma 1 dell’art. 121 del D.L. 34/2020, a partire dallo scorso 17 febbraio 2023.

    Dalla stesura definitiva del provvedimento, dopo il via libera del Senato, si rileva la conferma della proroga al 30 settembre 2023 della possibilità di ottenere il superbonus nella misura del 110%, per gli interventi iniziati nel 2022 e ancora in corso, ma effettuati nella misura di almeno il 30% a settembre 2022, eseguiti sugli edifici unifamiliari o plurifamiliari ma funzionalmente autonomi con la possibilità di aderire all’istituto della remissione in bonis, di cui al comma 1 dell’art. 2 del D.L. 16/2012, per le comunicazioni di opzione per la cessione o lo sconto sul corrispettivo, sempre relative alle spese sostenute nel 2022, che non sono state inoltrate entro lo scorso 31 marzo.

    Per gli interventi in edilizia libera, il blocco delle opzioni di cessione e sconto non si applica, oltre che agli interventi che al 16 febbraio erano già iniziati, anche a quelli per i quali entro la medesima data era stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori; se alla data del 17 febbraio 2023 non sono stati versati acconti, è possibile attestare l’inizio dei lavori con una dichiarazione sostitutiva.

    La clausola di salvaguardia, di cui al comma 3 dell’art. 2 del D.L. 11/2023, contempla anche gli acquisti di box auto pertinenziali e prevede che, ai fini di tutti i bonus acquisti, sia rilevante la richiesta del titolo abilitativo per l’esecuzione dei lavori edilizi; pertanto, per le detrazioni Irpef, di cui al comma 3, dell’art. 16-bis del D.P.R. 917/1986 (bonus acquisti), comma 1-septies dell’art. 16 del D.L. 63/2013 (sismabonus acquisti) e per l’acquisto di box auto o posti auto pertinenziali, di cui alla lett. d) comma 1 dell’art. 16-bis del D.P.R. 917/1986, il blocco non si applica se, alla data del 16 febbraio 2023, è stata presentata la richiesta di titolo abilitativo per l’esecuzione dei lavori edilizi, senza la necessità di ottenere la registrazione del preliminare o la stipula dell’atto definitivo.

    Dal blocco delle cessioni restano esclusi anche gli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche, che danno diritto alla detrazione del 75%, di cui all’art. 119-ter del D.L. 34/2020, e gli interventi eseguiti dai soggetti, di cui alle lett. c), d) e d-bis) del comma 9 dell’art. 119 del D.L. 34/2020 (Iacp, Onlus, organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale) e per gli immobili collocati nelle aree colpite da eventi sismici.

    Per le spese che fruiscono del superbonus, sostenute nel 2022, è stata introdotta la facoltà di optare per la ripartizione della detrazione in dieci quote costanti, anziché in quattro, e risulta possibile utilizzare in dieci rate annuali di pari importo i crediti d’imposta derivanti dalle comunicazioni di cessione o di sconto in fattura, di cui all’art. 121 del D.L. 34/2020, inviate all’Agenzia delle Entrate entro il 31 marzo 2023 e non ancora utilizzati, anziché in quattro o cinque rate, oltre che per interventi superbonus, anche per la detrazione del 75%”, di cui all’art. 119-ter del D.L. 34/2020, e per il sismabonus, di cui ai commi da 1-bis a 1-septies dell’art. 16 del D.L. 63/2013.

    Il comma 3-sexies del dl 11/2023, introdotto in sede di conversione, modifica l'art. 119 del D.L. 34/2020 aggiungendo il comma 8-quinquies, il quale prevede che, per le spese sostenute dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, relative agli interventi legati al superbonus, è possibile optare per il riparto in dieci quote annuali di pari importo, a partire dal periodo d'imposta 2023 e l'opzione risulta irrevocabile e deve essere esercitata nella dichiarazione dei redditi 2024, relativa al periodo d'imposta 2023.

    Si evidenzia che l’opzione è esercitabile, però, soltanto se la rata di detrazione relativa al periodo d'imposta 2022 non è indicata nella relativa dichiarazione dei redditi e che i crediti d'imposta indicati nelle comunicazioni di cessione o di sconto in fattura, inviate all'Agenzia delle entrate entro il 31 ottobre 2022 (termine prorogato al 31 marzo 2023, in sede di conversione in legge del D.L. 11/2023) e non ancora utilizzati, possono essere utilizzati in dieci rate annuali di pari importo, in luogo dell'originaria rateazione prevista per i predetti crediti (quattro quote annuali), previa comunicazione inviata all'Agenzia delle entrate da parte del fornitore o del cessionario, da effettuarsi in via telematica. Fabrizio G. Poggiani - ITALIA OGGI (riproduzione riservata)


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