Via libera al definitivo testo unico delle imposte indirette


  • Le disposizioni in commento, pertanto, riguardano le imposte di registro, ipotecaria e catastale, sulle successioni e donazioni, di bollo,

    Posto che il rimborso dell'imposta di registro, nonché della sanzione e degli interessi, deve essere richiesto dal contribuente o dal soggetto nei cui confronti la sanzione è stata applicata ma entro tre anni dal giorno del pagamento o, se posteriore, da quello in cui è sorto il diritto alla restituzione, sulle somme pagate ma non dovute, a seguito di provvedimento amministrativo o giudiziario, spettano gli interessi di mora, nella misura stabilita, anche in modo differenziato, dal Ministero dell'Economie e delle Finanze (dall’1/1/2010 al 3,5% annuo).

    Via libera il decreto legislativo che introduce il testo unico delle disposizioni in materia di imposta di registro e di altri tributi indiretti.

    Il testo unico (formato da 203 articoli), come indicato anche all’interno della relazione illustrativa, persegue la finalità di una puntuale ricognizione delle norme vigenti, organizzandole in funzione dell’area tematica oggetto delle disposizioni e tenendo anche conto delle scelte operate dal legislatore per il riassetto delle citate disposizioni, mediante l’adozione di appositi decreti legislativi, emanati ai sensi degli articoli da 1 a 20 della legge 111/2023 (delega al Governo per la riforma fiscale).

    In tale ottica, le disposizioni vigenti, relative alle indicate imposte indirette, diverse dall’Iva, sono state trasfuse senza modificarne la formulazione, fatti salvi i casi in cui, mantenendo la portata applicativa vigente, sia stato necessario aggiornare il testo o introdurre disposizioni di coordinamento relative alle sopravvenute modifiche o per esigenze formali di coordinamento normativo con altre disposizioni dell’ordinamento, ivi comprese quelle inserite nei testi unici, di cui alla delega richiamata.

    Le disposizioni in commento, pertanto, riguardano le imposte di registro, ipotecaria e catastale, sulle successioni e donazioni, di bollo, di bollo per attività finanziarie oggetto di emersione, sul valore delle attività finanziarie estere nonché le imposte sostitutive e le agevolazioni riguardanti l’imposta di registro e agli altri tributi indiretti diversi dall’Iva.

    Numerose le novità, anche in linea con i più recenti orientamenti giurisprudenziali, sul tema dell’imposta di registro; tra le tante si segnala, innanzitutto, il recepimento dell’art. 7 del dpr 131/1986 (Testo unico del registro – T.U.R.), il quale precisa che per gli atti indicati nella tabella allegato “1” non sussiste l’obbligo di registrazione nemmeno in caso d’uso e che, se presentati alla registrazione, per tali atti l’imposta è dovuta in misura fissa (attualmente pari a euro 200).  

    Un ulteriore recepimento concerne l’art. 16 del D.L. 185/2008, in ordine all’obbligo posto a carico degli intermediari abilitati di richiedere la registrazione, in via telematica, degli atti di trasferimento delle partecipazioni societarie, nonché dell’art. 12 del D.P.R. 131/1986, che disciplina la procedura di richiesta di registrazione dei contratti verbali e delle operazioni di società ed enti esteri.

    Si recepisce anche la disciplina sulla risoluzione del contratto che risulta soggetta a imposta in misura fissa, se dipende da una clausola o da una condizione risolutiva espressa contenuta nel contratto ovvero stipulata tramite atto pubblico o scrittura privata autenticata, entro il secondo giorno non festivo successivo a quello in cui è stato concluso il contratto.

    Con riferimento alla determinazione della base imponibile, ai fini dell’applicazione dell’imposta di registro, si evidenzia che nel provvedimento non sono state inserite le disposizioni, di cui agli articoli 51, 52, 52-bis, 53 e 53-bis del D.P.R. 131/1986, che sono state trasfuse nel testo unico adempimenti e accertamento.

    Si recepisce anche l’articolo 66 del D.P.R. 131/1986 in tema di divieto di rilascio di documenti relativi ad atti non registrati, con una integrazione del comma 2 (lettere f, g e h) al fine di adeguarlo alle recenti pronunce di illegittimità costituzionale (sentenze nn. 522/2002, 198/2010 e 140/2022).

    Non si poteva, infine e sempre in tema di imposta di registro, non recepire le disposizioni, di cui all’art. 77 del D.P.R. 131/1986, come modificato dalla lett. ee), comma 1, dell’art. 2 del d.lgs. 139/2024 in tema di rimborso, con particolare riferimento alla disciplina dell’imposta di registro; si tratta del riferimento alla legge 130/1978, non più attuale, in quanto la stessa è stata ampiamente superata dal comma 4 dell’art. 7 della legge 67/1988 e da successive disposizioni normative.

    Con riferimento al citato comma 4, con il provvedimento si è provveduto ad attualizzare  il rinvio all’articolo 88 del d.lgs. 33/2025 che recepisce l’articolo 5 della legge 29/1961, riguardante la disciplina degli interessi di mora sulle somme dovute all’erario. Fabrizio Giovanni Poggiani - ITALIA OGGI (riproduzione riservata)

     

    .

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     


    Pistoia