Superbonus 110% fruibile ma solo in caso di sostituzione di infissi e finestre


  • Coibentazione con detrazione maggiorata ma tenendo conto della superficie riscaldata

    Per gli interventi di coibentazione del nuovo tetto, che fruiscono della detrazione maggiorata del 110%, ai fini del calcolo della superficie disperdente lorda non si deve conteggiare la superficie nelle ipotesi in cui il sottotetto non sia riscaldato. Nel superbonus, inoltre, rientra anche la sostituzione di finestre, comprensive di infissi, ma soltanto nel caso si tratti di sostituzione e non di nuova installazione.

    Questi i chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate con le risposte n. 779/2021 e 780/2021, con le quali è, per l’ennesima volta, intervenuta al fine di fornire puntuali indicazioni in merito all’agevolazione del 110%, di cui all’art. 119 del D.L. 34/2020, convertito con modifiche nella legge 77/2020, con particolare riferimento alla demolizione del tetto e alla installazione di infissi, nonché sulle soglie di spesa per gli interventi eseguiti in un unico complesso formato da villette a schiera.

    Con la prima risposta (n. 779/2021), l’Agenzia delle Entrate ha esaminato la fattispecie concernente un contribuente che ha intenzione di eseguire un intervento di demolizione e rimozione del tetto preesistente con rifacimento dello stesso, al fine di realizzare anche un locale, non abitabile, da adibire a stenditoio-lavatoio, quale accessorio della propria unità abitativa sottostante.

    L’Agenzia delle Entrate, dopo aver analizzato le indicazioni fornite e tutta la documentazione fornita dall’istante, ha precisato che le spese sostenute per un intervento di isolamento termico del tetto, attraverso la demolizione e la ricostruzione dello stesso, a cura del proprietario di un'unità abitativa, con sottotetto non riscaldato, fruiscono della detrazione maggiorata del 110%.

    Al fine di poter beneficiare della detta detrazione, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che il requisito dell'incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda deve essere raggiunto con la coibentazione delle superfici che, nella situazione anteriore all’intervento, delimitano il volume riscaldato verso l'esterno, vani freddi o terreno.

    Si conferma, peraltro, che ai fini della puntuale determinazione della superficie disperdente lorda, non deve essere conteggiata la superficie del tetto nelle ipotesi in cui il sottotetto non sia riscaldato; principio ormai acclarato da tempo e noto.

    Nel caso in cui, inoltre, il proprietario proceda con la posa di infissi e finestre, l’intervento potrà fruire della detrazione maggiorata del 110% (superbonus), come intervento trainato, ai sensi del comma 2 dell’art. 119 del D.L. 34/2020, nel solo caso in cui sia prevista la sostituzione di componenti già esistenti; l’intervento, invece, non potrà beneficiare del bonus appena indicato se si tratta di nuova installazione di infissi e finestre.

    Con la risposta n. 780/2021, l’Agenzia delle Entrate ha analizzato, invece, il caso di un proprietario di un immobile censito in categoria “A/2, a destinazione abitativa, con relativa pertinenza “C/6”, funzionalmente indipendente, che fa parte di un immobile cielo-terra che forma un complesso di villette a schiera, anch’esse funzionalmente indipendenti, composte da un immobile censito in categoria “A/2” e da una pertinenza in categoria “C/2”.

    L’Agenzia delle Entrate, per tale fattispecie, ha precisato che, nel caso in cui un complesso di villette a schiera risulti configurabile quale condominio composito e unico che non permette di intervenire sulla singola unità, i proprietari delle unità immobiliari (villette) possono fruire della detrazione del 110% per gli interventi antisismici posti in essere, ai sensi del comma 4 dell’art. 119 del D.L. 34/2020, moltiplicando il limite di spesa unitario, pari a 96.000 euro, per il numero delle unità immobiliari di cui si compone l'edificio, ricomprendendo nel calcolo anche le pertinenze.

    Per la fruizione della citata agevolazione, però, si rende necessario che l'asseverazione del professionista attesti l'efficacia degli interventi di riduzione del rischio sismico, considerando l'intero complesso di villette a schiera e non la singola villetta.

    Infine, nel caso in cui, in assenza di demolizione e ricostruzione del complesso, siano posti in essere anche interventi trainati consistenti nella sostituzione degli infissi, gli stessi potranno fruire del 110% nel solo caso in cui la superficie totale degli stessi infissi, dopo l’intervento, risulti minore o uguale rispetto alla superficie che gli stessi presentavano anteriormente ai lavori, a garanzia del principio di risparmio energetico. Fabrizio Giovanni Poggiani - ITALIA OGGI (riproduzione riservata)


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