Sospensione degli invii degli avvisi bonari nei mesi di agosto e dicembre di ogni anno


  • Il decreto attuativo sulle semplificazioni fiscali prevede la sospensione degli invii salvo casi eccezionali

    Sospensione dell’invio delle comunicazioni e degli inviti da parte dell’Agenzia delle entrate nei mesi di agosto e dicembre di ogni anno. Fatti salvi, però, i casi, inevitabilmente discrezionali, di indifferibilità e urgenza.

    Così dispone l’attuale art. 10 dello schema di decreto legislativo sulle semplificazioni fiscali in merito alla sospensione nell’invio delle comunicazioni e degli inviti nei periodi che vanno dall’1/08 al 31/08 e dall’1/12 al 31/12.

    La disposizione appena richiamata, al comma 1, prevede che, nei mesi di agosto e dicembre, l’Agenzia delle entrate sospenda l’invio delle comunicazioni relative ai controlli automatizzati, ai controlli formali e alle liquidazioni delle imposte sui redditi assoggettati a tassazione separata e delle lettere di compliance.

    Il successivo comma fa salve, però, le sospensioni già previste dal comma 17, dell’articolo 7-quater del D.L. 193/2016, convertito con modificazioni, dalla legge 225/2016, e del secondo periodo, del comma 11-bis dell’articolo 37 del D.L. 223/2006, convertito, con modificazioni, dalla legge 248/2006.

    Si evidenzia, come indicato nella relazione illustrativa, che il secondo periodo, del comma 11-bis dell’art. 37 del D.L. 223/2006 prevede, allo stato attuale, che i termini per la trasmissione dei documenti e delle informazioni richieste ai contribuenti dall’Agenzia delle entrate e dagli altri enti impositori sono comunque sospesi dall’1/08 al 4/09 mentre il comma 17 dell’articolo 7-quater del D.L. 193/2016 prevede una sospensione identica dei termini per il pagamento delle somme dovute a seguito di controlli automatici, di controlli formali e della liquidazione delle imposte sui redditi assoggettati a tassazione separata.

    Preliminarmente, si prevede una sorta di salvaguardia nel senso che il comma 1 introduce la detta sospensione fatti salvi i casi di indifferibilità e di urgenza che restano, attualmente vaghi; la conseguenza è che gli uffici potrebbero ritenere necessario l’invio, anche degli atti espressamente richiamati (e in via di principio sospesi), a prescindere dalla presenza della norma in commento.

    In secondo luogo, la norma dispone che in detti periodi (agosto e dicembre di ogni anno) “è sospeso l’invio” degli atti, elaborati o emessi dall’Agenzia delle entrate, con la conseguenza che, dal mero dettato letterale, si dispone il blocco della spedizione delle richieste a cura dell’Amministrazione finanziaria, ma non si puntualizza ulteriormente che, in detto periodo, si blocca anche l’eventuale risposta da parte del contribuente.

    Se dal controllo automatico (o da quello formale) dovessero emergere incongruenze, si ricorda che l’Agenzia delle entrate procede all’invio della comunicazione dell’esito al contribuente, ai sensi del comma 3 dell’art. 36-bis del D.P.R. 600/1973 ovvero del comma 4 dell’art. 36-ter del medesimo decreto e nel rispetto di quanto stabilito dal comma 5 dell’art. 6 della legge 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente).

    La comunicazione, che il contribuente riceve dall’Agenzia delle entrate e che viene banalmente definita avviso bonario, concede allo stesso trenta giorni di tempo per presentare le proprie osservazioni al riguardo ovvero di provvedere al pagamento delle somme in esso contenute. 

    Quindi, applicando alla lettera la disposizione richiamata, nel caso di invio, da parte dell’Agenzia delle entrate, di un avviso bonario in data 27/07, pervenuto al contribuente il 3/08 il contribuente, o il professionista delegato, sarebbe chiamato ad ottemperare nella risposta entro i trenta giorni dal ricevimento della comunicazione ma, ai sensi del comma 2 della norma in commento scatta la sospensione ordinaria fino al 4/09 e, quindi, il termine per l’invio delle memorie o il pagamento di quanto dovuto slitta al 4/10.

    Riprendendo l’esempio fatto, quindi, se l’avviso bonario viene inviato, invece, il 28/11 e al contribuente perviene il 4/12, quest’ultimo, o il professionista delegato, avrà tempo fino al 3/01 successivo per ottemperare alla richiesta di presentazione delle osservazioni o eseguire il pagamento, non essendo attualmente prevista alcuna sospensione.

    La conseguenza è che, trattandosi di una sospensione per gli invii, il vantaggio della stessa introdotta per la produzione delle osservazioni e nell’esecuzione dei pagamenti richiesti, è sicuramente innovativa per il mese di dicembre, stante il fatto che attualmente non è prevista, mentre resta neutrale per il mese di agosto, salvo il fatto che in questo mese estivo, le comunicazioni citate non raggiungeranno ai destinatari. Fabrizio G. Poggiani - ITALIA OGGI (riproduzione riservata)


    Pistoia