Sismabonus acquisti anche mediante sottoscrizione di un contratto di leasing


  • L'acquisto deve essere fatto da impresa di costruzione o ristrutturazione

    L'utilizzatore può fruire delle detrazioni nel presupposto che la società, che ha realizzato gli interventi antisismici agevolabili, sia un'impresa di costruzione o ristrutturazione immobiliare e che si provveda alla stipula del contratto di leasing finanziario entro trenta mesi dalla data di conclusione dei lavori.

    Così l’Agenzia delle entrate in una recente risposta ad un interpello (n. 202/2022) avente a oggetto l’agevolazione sismabonus acquisti, di cui al comma 1-septies dell’art. 16 del dl 63/2013, nell’ambito di una operazione di leasing finanziario. 

    La società istante, che opera nel campo della locazione di immobili propri o in leasing (codice Ateco 682001), ha acquistato a inizio 2021 dall’impresa costruttrice, tramite un contratto di leasing finanziario, una unità immobiliare a uso commerciale ricadente in zona sismica 2.

    L’unità immobiliare indicata dovrebbe poter usufruire dell’agevolazione per gli interventi antisismici nel limite dell’85% del prezzo di acquisto o della minore somma di euro 96.000, ai sensi del citato comma 1-septies dell’art. 16 del dl 63/2013, anche se il soggetto che acquisisce la proprietà è la società di leasing mentre l’utilizzatrice è, appunto, la società istante che diventerà proprietaria al termine del contratto esercitando il riscatto contrattualmente predeterminato.

    Per quanto sopra esposto, l’istante ritiene che l’agevolazione in commento possa essere fruita anche da un soggetto acquirente non proprietario o da un acquirente che decida di finanziare l’operazione con un contratto di leasing immobiliare, dovendo interpretare il termine “acquirente” in senso lato, con la conseguenza che si debba comprendere fra questi sia i soggetti che acquisiscono diritti reali sugli immobili sia quelli che scelgono di formalizzare l’acquisto in locazione finanziaria.

    Ai fini del calcolo della misura agevolativa, l’istante riteneva che nel caso di acquisto con un contratto di leasing finanziario, la detrazione dovesse essere determinata nei limiti del costo sostenuto dal concedente (società di leasing), non assumendo alcuna valenza, ai fini agevolativi, i canoni addebitati all’utilizzatore (società istante).

    L’Agenzia delle entrate ricorda, preliminarmente, che la risposta in commento non trova applicazione in tutti i casi in cui l'acquisto degli immobili, oggetto di interventi agevolati, sia effettuato da una società di leasing con un fine diverso da quello di concedere i predetti beni, contestualmente, in locazione finanziaria, a un soggetto utilizzatore già identificato, ferma restando la sussistenza degli ulteriori requisiti disposti dalla normativa in relazione alla detrazione di seguito descritta.

    Il comma 1-septies dell'articolo 16 del dl 63/2013 nella versione vigente prevede che “qualora gli interventi (…) siano realizzati nei comuni ricadenti nelle zone classificate a rischio sismico 1, 2 e 3 (...) mediante demolizione e ricostruzione di interi edifici, allo scopo di ridurne il rischio sismico, anche con variazione volumetrica rispetto all'edificio preesistente, ove le norme urbanistiche vigenti consentano tale aumento, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare, che provvedano, entro trenta mesi dalla data di conclusione dei lavori, alla successiva alienazione dell'immobile, le detrazioni dall'imposta (…) spettano all'acquirente delle unità immobiliari, rispettivamente nella misura del 75 per cento e dell'85 per cento del prezzo della singola unità immobiliare, risultante nell'atto pubblico di compravendita e, comunque, entro un ammontare massimo di spesa pari a 96.000 euro per ciascuna unità immobiliare (...)”.

    Nel contratto indicato si prevede che la società di leasing acquisti gli immobili oggetto degli interventi agevolabili, al prezzo già concordato tra l'istante e l'impresa di costruzioni che li ha effettuati, al solo scopo di concederli in locazione finanziaria alla società interpellante e, inoltre, che gli oneri di qualunque natura derivanti dalla distruzione o dalla perdita dei beni oggetto del contratto per qualsiasi ragione (sinistro, furto o altri eventi) sono sempre a carico dell'istante.

    Quindi, se la società che ha realizzato gli interventi è un'impresa di costruzione o ristrutturazione e se si provvede alla stipula del contratto entro trenta mesi dalla data di conclusione dei lavori, la società di leasing resta esclusa dall’agevolazione mentre l'utilizzatore può fruire delle detrazioni indicate, nel limite massimo di 96.000 euro per ciascuna unità immobiliare, da rapportare al prezzo della singola unità immobiliare risultante nell'atto pubblico di compravendita stipulato tra il soggetto che ha realizzato gli interventi agevolabili e la società di leasing. Fabrizio Giovanni Poggiani - ITALIA OGGI (riproduzione riservata)


     


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