Senza consenso del cessionario niente annullamento della cessione del bonus edilizio


  • Con ruoli scaduti niente cessione dei crediti d'imposta per energia

    Nell’ambito della cessione dei bonus edilizi, all’avvenuta cessione, il cedente impossibilitato a trasmettere istanza congiunta di annullamento dell’accettazione del credito, per assenza di consenso del cessionario che ha già definito il trasferimento, può regolarizzare l’indebito utilizzo riversando l’importo dell’indebita detrazione ceduta. I crediti d'imposta dell'impresa non gasivora assoggettata a liquidazione giudiziale, inoltre, non possono essere ceduti a terzi, in presenza di ruoli scaduti.

    Con due risposte agli interpelli (n. 439 e n. 440) dello scorso 28 settembre, l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcune precisazioni sulla possibilità di sanare la cessione del credito relativo ai bonus edilizi, di cui all’art. 121 del D.L. 34/2020, in assenza dei requisiti e sull’utilizzo in compensazione del credito d’imposta a favore delle imprese non gasivore.  

    Cessione bonus edilizi. Si ricorda, innanzitutto, che se è stata accertata la mancanza (anche parziale) dei requisiti che danno diritto alla detrazione edilizia, l’Agenzia delle entrate è legittimata al recupero, nei confronti del soggetto beneficiario, della detrazione indebitamente fruita, con l’aggravio di interessi, di cui all’art. 20 del D.P.R. 602/1973 e alle sanzioni, di cui all’art. 13 del d.lgs. n. 471/1997, ai sensi del comma 5 dell’art. 121 del dl 34/2020, con la sola eccezione del concorso per dolo o colpa grave da parte del fornitore-cessionario.

    Nel caso specifico è stato evidenziato che le operazioni propedeutiche per la cessione dei crediti si sono concluse da tempo e che l’istituto di credito cessionario si trova nell’impossibilità di annullare l’accettazione dei crediti derivanti dalle comunicazioni di opzione non corrette e, quindi, di ridurre il plafond del credito compensabile a sua disposizione.

    Si rende necessario, pertanto, sanare la detta situazione, procedendo come indicato dall’Agenzia delle entrate (circolare n. 33/E/2022) non essendo stato possibile annullare o sostituire la comunicazione nel termine del quinto giorno del mese successivo a quello di invio e, in tal caso, pur non essendo ancora stato utilizzato in compensazione il credito, l’annullamento dell’accettazione del credito è precluso, poiché il cessionario nega il proprio consenso alla relativa istanza congiunta.

    In tale fattispecie, quindi, il beneficiario/cedente può comunque riversare l’importo dell’indebita detrazione ceduta, utilizzando il modello di delega F24, esponendo le somme a debito nella sezione “Erario”, colonna “importi a debito versati” (indicando il relativo codice tributo), senza versare interessi e sanzioni se può provare che il credito ceduto non è stato ancora utilizzato alla data del riversamento.

    Al contrario, per rimuovere la violazione, il beneficiario deve procedere con il riversamento della detrazione, con aggravio di interessi e sanzioni, ai sensi delle disposizioni contenute nell’art. 13 del d.lgs. n. 471/1997 (in misura ridotta).

    Crediti d’imposta energetici. Posto che in linea di principio non opera il divieto di compensazione in presenza di debiti iscritti a ruolo in via definitiva, ai sensi dell'art. 31 del D.L. 78/2010, l'Agenzia delle entrate ritiene, nel caso specifico, di applicare la disciplina, di cui al comma 1 dell'art. 155 del d.lgs. n. 14/2019, secondo cui i creditori possono opporre, in compensazione dei loro debiti verso il debitore il cui patrimonio è sottoposto alla liquidazione giudiziale, i propri crediti verso quest'ultimo, ancorché non scaduti prima dell'apertura della procedura concorsuale.

    La conseguenza è che i crediti d'imposta dell'impresa non gasivora soggetta a liquidazione giudiziale non possono essere ceduti a terzi in presenza di debiti erariali scaduti e l’Agenzia delle entrate (ai sensi dell’art. 155 CCII) è legittimata a opporre in compensazione del suo debito, rappresentato dai crediti d'imposta gas, il credito dalla stessa vantato verso l'impresa, rappresentato dalle somme iscritte a ruolo divenuto definitivo, a nulla rilevando il discrimine sulla natura degli stessi crediti, di cui all’art. 31 del d.lgs. n. 78/2010. Fabrizio Giovanni Poggiani - ITALIA OGGI (riproduzione riservata)


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