Rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni entro il 15 novembre 2022


  • Si alza l'aliquota dell'imposta sostitutiva dall'11% al 14%

    Ennesima rideterminazione del costo di acquisto di terreni e partecipazioni in società non quotate entro il prossimo 15 novembre, in luogo del 15 giugno, ma con imposta sostitutiva al 14%, anziché all’11%.

    Con una modifica inserita in sede di conversione  in legge del D.L. 17/2022, il legislatore modifica ulteriormente le regole per la rideterminazione del costo di acquisto dei terreni e delle partecipazioni in società non quotate possedute alla data del 1° gennaio 2022, suscettibili di produrre plusvalenze ai sensi delle lettere da a) a c-bis, del comma 1 dell’art. 67 del D.P.R. 917/1986 (T.U.I.R), allorché tali beni vengano ce­duti a titolo oneroso.

    L’ultima riapertura è stata prevista dal cosiddetto decreto “Energia” che ha concesso la possibilità di rideterminare il valore di acquisto di partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e di terreni agricoli o edificabili, posseduti alla data del 1° gennaio 2022, con un incremento di tre punti percentuali dell’aliquota dell’imposta sostitutiva (dall’11% al 14%).

    L’agevolazione può interessare le persone fisiche, gli enti non commerciali, le società semplici e gli enti ad esse equiparati nonché i soggetti non residenti privi di una stabile organizzazione sul territorio, per quanto concerne i terreni, e le persone fisiche, per i beni non posseduti nell’ambito delle attività commerciali o professionali, le società semplici e le società e associazioni ad esse equiparate, ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 917/1986, gli enti non commerciali e i soggetti non residenti, per le plusvalenze derivanti dalle cessioni a titolo oneroso di partecipazioni in società collocate in Italia che non siano riconducibili a stabili organizzazioni; la possibilità di rivalutare prescinde dal regime scelto dal contribuente ai fini della tassazione dei redditi di natura finanziaria.

    Con riferimento ai terreni, possono essere oggetto di rivalutazione sia quelli agricoli (da verificare però la condizione che concerne l’intento speculativo con la rivendita nel quinquennio) e quelli edificabili (sempre) posseduti a titolo di proprietà o di altro diritto di godimento (usufrutto, superficie o enfiteusi) al di fuori dell’ambito dell’attività economica esercitata.

    Come precisato dall’Agenzia delle Entrate (circolare 6 novembre 2002 n. 81/E) se i terreni siano posseduti in regime di comproprietà pro-indiviso, la rivalutazione può essere eseguita anche da uno solo dei comproprietari, limitatamente alla sua quota.

    In tale ultimo caso, anche se la perizia di stima deve interessare l’intera proprietà, l’imposta sostitutiva si applica solamente sulla quota parte del valore di perizia corrispondente alla percentuale di comproprietà posseduta dal contribuente interessato all’agevolazione e il versamento dell’imposta sostitutiva deve essere effettuato distintamente da ciascun comproprietario interessato all’agevolazione, per la relativa quota di spettanza.

    L’agevolazione, per quanto concerne le partecipazioni, è fruibile se riguarda esclusivamente i titoli, le quote e i diritti non negoziati nei mercati regolamentati.

    Per avvalersi di detta rideterminazione del costo di acquisto, come detto, si rende necessario possedere il bene alla data del 1° gennaio 2022 e, entro il successivo 15 novembre 2022 (in luogo del termine precedentemente indicato ovvero il 15 giugno 2022), occorre predisporre una perizia giurata di stima, da parte di un soggetto abilitato.

    Entro la medesima data è necessario procedere anche con il versamento in autoliquidazione di un’imposta sostitutiva pari al 14% (in aumento rispetto a quella precedente che era pari all’11%) sul valore periziato, da parte del contribuente.

    È possibile eseguire il versamento dell’imposta sostitutiva in tre rate annuali (15 novembre 2022, 15 novembre 2023 e 15 novembre 2024) di pari importo, applicando un interesse annuo del 3% e con presumibile utilizzo del codice tributo “8055” per le partecipazioni e il codice “8056” per i terreni.

    Se il contribuente intende fruire dell’ulteriore rideterminazione del costo di partecipazioni o di ter­reni posseduti (art. 7 del D.L. 70/2011 e Agenzia delle Entrate circolare n. 47/E/2011 § 2), lo stesso non è tenuto al versamento delle rate ancora dovute della precedente rivalutazione, può scomputare l’imposta sostitutiva già versata dall’imposta dovuta per effetto della nuova rivalutazione o può chiedere il rimborso dell’imposta sostitutiva pagata in passato.

    Se la prima rata non viene versata entro il 15 novembre 2022, la rivalutazione non si perfeziona e non è possibile sanare l’omissione nemmeno utilizzando l’istituto del ravvedimento operoso mentre se il contribuente versa la prima rata (al 15 novembre 2022) e non versa le successive, la rivalutazione risulta perfezionata con possibilità di sanare l’omissione del versamento delle rate successive o, in mancanza, il recupero avverrà in modo coattivo.

    Infine, affinché il regime agevolato possa risultare conveniente, per esempio nel caso di cessione di una partecipazione non quotata, l’imposta sostitutiva del 14%, applicata sul valore totale di perizia, deve risultare inferiore al 26% della plusvalenza realizzata in assenza di affrancamento (formula: 14% × valore della quota da perizia < 26% × plusvalenza da cessione). Fabrizio Giovanni Poggiani - ITALIA OGGI (riproduzione riservata)

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