Ritenute, al committente solo un'attività di controllo per i versamenti


  • Nuovo adempimenti per i contratti di ammontare superiore a 200 mila euro

    Per l’esecuzione di opere e servizi mediante contratti di appalto, in capo al committente permane esclusivamente l’obbligo di controllare il corretto versamento delle ritenute, restando indenne dall’obbligo di versamento delle stesse. Il legislatore, in sede di conversione del decreto collegato alla Manovra 2020, ha disposto che il detto obbligo resta limitato ai contratti di appalto per opere o servizi di ammontare complessivo annuo superiore a 200 mila euro e realizzati con l’attività lavorativa eseguita presso la sede e con beni strumentali di proprietà del committente.
    L'art. 4 del dl 124/2019, che introduce il nuovo art. 17-bis al d.lgs. 241/1997, riferito al nuovo obbligo di versamento delle ritenute negli appalti, è stato interamente sostituito e, nella nuova formulazione, prevede che il committente debba chiedere all'impresa appaltatrice, affidataria o subappaltatrice la copia dei modelli di delega “F24”, utilizzati per il versamento delle ritenute, incorrendo nelle sanzioni nel caso in cui non li richieda o nel caso in cui, riscontrato un inadempimento dell'impresa appaltatrice nel versamento delle ritenute, non sospenda il pagamento dei corrispettivi maturati dall'impresa e/o non comunichi l'inadempimento all'Agenzia delle Entrate competente per territorio, entro i novanta giorni successivi.
    Si dispone, innanzitutto, che il committente, sostituto d’imposta residente nel territorio italiano ai fini dell’imposizione diretta, che affida il compimento di una o più opere o di uno o più servizi di importo complessivo a 200 euro annui a una impresa, tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziati, comunque denominati, caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera, presso le sedi del committente con l’utilizzo dei beni strumentali di proprietà dello stesso committente (o ad esso riconducibili), sia obbligato a richiedere all’impresa appaltatrice o affidataria e alle imprese subappaltatrici, obbligate a rilasciarle, la copia delle deleghe di pagamento riferibili al versamento delle ritenute.
    Nella versione definitiva, pertanto, l'ambito applicativo della norma è stato ridotto, sia introducendo il limite economico del valore annuo delle opere o dei servizi commissionati, che deve risultare superiore alla soglia di 200 mila euro annui, sia prevedendo che la nuova norma si applichi ai contratti caratterizzati dal prevalente utilizzo di manodopera presso la sede e con beni strumentali del committente.
    Il versamento delle ritenute, quindi, a differenza della precedente versione, spetta all'impresa appaltatrice, affidataria e subappaltatrice, senza possibilità di compensazione, in deroga all’art. 17 del d.lgs. 241/1997 e le imprese appaltatrici, affidatarie o subappaltatrici devono, entro cinque giorni lavorativi successivi alla scadenza del versamento delle ritenute, trasmettere al committente le deleghe di versamento, un elenco dei lavoratori impiegati, l’ammontare della retribuzione corrisposta e il dettaglio delle ritenute fiscali eseguite nel mese precedente, con separata indicazione di quelle relative alla prestazione affidata dal committente.
    Nel caso di omesso o insufficiente versamento, sul committente è posto l’obbligo di sospendere il pagamento dei corrispettivi maturati dalla impresa appaltatrice sino a concorrenza del 20% del valore complessivo dell’opera e/o del servizio o del minore importo dovuto per le ritenute non versate, con l’ulteriore adempimento di inviare una comunicazione relativa all’Agenzia delle entrate, entro novanta giorni dal detto inadempimento; è possibile regolarizzare la propria posizione avvalendosi dell’istituto del ravvedimento operoso, di cui all’art. 13 del d.lgs. 472/1997.
    Nel caso in cui il committente non adempia agli obblighi posti a suo carico sarà soggetto all’applicazione di una sanzione pari a quella irrogata all’impresa appaltatrice, affidataria o subappaltatrice, per la corretta determinazione ed esecuzione delle ritenute, nonché per il tempestivo versamento delle stesse.
    La novellata disposizione, infine, subordina la disapplicazione alla circostanza, che l’impresa appaltatrice, affidataria e subappaltatrice, nell’ultimo giorno del mese precedente a quello della scadenza prevista, sia in attività da almeno tre anni (non più cinque come nella precedente versione), risultando in regola con gli obblighi dichiarativi e con i relativi versamenti nel conto fiscale per un ammontare non inferiore al 10% dell’ammontare dei ricavi e/o compensi, in assenza di iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi per importi superiori a 50 mila euro, per i quali i termini di pagamento risultino scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione. Fabrizio Giovanni Poggiani - ITALIA OGGI (riproduzione riservata)
     


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