Riduzione del canone di locazione con semplice corrispondenza


  • Niente bollo e niente imposta di registro per l'atto di riduzione

    Per ridurre il canone di affitto di qualsiasi tipologia di immobile (abitativo o commerciale) è possibile scambiarsi, stante l’emergenza Covid-19, una scrittura di modifica del contratto di locazione in essere, immediatamente efficace. Per la registrazione non sono dovute spese di registrazione e l'atto è esente da bollo.
    Questa la lettura della precisazione dell’Agenzia delle entrate che, con la circolare 3/04/2020 n. 8/E , ha fornito, per mezzo di una serie di risposte a determinati quesiti, i primi chiarimenti in ordine ai contenuti del dl 17/03/2020 n. 18 (Cura Italia).
    Le Entrate hanno analizzato l’applicabilità dell’art. 62 del dl 18/2020 sulla base di un quesito che chiedeva se le disposizioni richiamate potevano valere anche per la sospensione dei versamenti dell’imposta di registro e registrazione di un contratto di comodato o di locazione.
    Per l’Agenzia delle entrate (risposta 1.21) si sospendono, sempre facendo riferimento alle disposizioni di cui all’art. 62 del dl 18/2020 e fino al 30 giugno prossimo, anche i versamenti dell’imposta di registro dovuti per la registrazione di un contratto di comodato e/o locazione.
    La detta indicazione si poggia sul fatto che, ai sensi dell’art. 16 del dpr 131/1986 (testo unico dell’imposta di registro), la liquidazione dell’imposta è “subordinata” alla richiesta di registrazione dell’atto, con la conseguenza che, se il contribuente, come detto in precedenza, si avvale della sospensione, indicata in precedenza, e non richiede la relativa registrazione, non si concretizza l’ulteriore obbligo del correlato versamento, anche in presenza di contratti di locazione.
    Al contrario, afferma l’agenzia che se il contribuente, pur potendo beneficiare della sospensione dei termini per la registrazione, non si avvale della stessa e richiede, nei termini ordinari, la registrazione dei contratti indicati, si concretizza contestualmente l’obbligo tributario del correlato versamento nei termini prescritti.
    Di conseguenza, dalla risposta fornita emerge la possibilità di redigere un accordo tra le parti, richiamando il contratto originario e indicando i dati di locatore e inquilino e riportando il canone annuale stabilito e l'ammontare ridotto sul quale si è trovato l’accordo, nonché il periodo (mesi, annualità e quant’altro), grazie al quale l'inquilino pagherà l'importo ridotto.
    Per esempio, se per un immobile commerciale si è sottoscritto un contratto di locazione di 1.000 euro mensili ovvero 12.000 euro annui e, concordemente con il proprietario, il conduttore si accorda di ridurre il canone annuo a euro 700 euro (pari a 8.400 annui) è possibile predisporre l’atto di riduzione indicato, sottoscrivendolo e datandolo; in tempi di coronavirus, la scrittura privata potrà essere scambiata tramite posta elettronica certificata (Pec) e la stessa avrà piena efficacia tra le parti, in esenzione dall'imposta di registro e di bollo (risposta all’interpello n. 124/2018). 
    Soltanto in un secondo momento, una delle due parti (generalmente il proprietario, anche al fine di far valere la riduzione anche come minor reddito da dichiarare e quindi di non pagare tasse su una locazione in parte non percepita) procederà a registrare l'accordo compilando il “Modello 69”, scaricabile dal sito istituzionale dell’Agenzia delle entrate, riportando i dati del contratto di locazione e i relativi codici di registrazione riportati sul modello “RLI”; al termine dell’emergenza si renderà opportuno depositare l’atto di riduzione, in originale e sottoscritto, all’ufficio delle Entrate competente. Fabrizio G. Poggiani - ITALIA OGGI (riproduzione riservata)

     


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