Regime agevolato degli impatriati per i lavori sportivi più ampio


  • Diritti di immagine e attività pubblicitarie dentro se proventi erogati dallo stessa datore di lavoro

    Regime agevolato dei lavoratori impatriati esteso ai redditi di cessione dei diritti di immagine e da attività di promozione pubblicitaria degli sportivi, ma soltanto se corrisposti nell’ambito del relativo rapporto di lavoro e dal medesimo datore di lavoro. I redditi o i compensi erogati da soggetti terzi non possono, al contrario, beneficiare della detta agevolazione.

    L’Agenzia delle entrate, con la recente risoluzione del 30 giugno 2023 n. 38/E, è intervenuta per fornire ulteriori chiarimenti in merito all’applicazione del regime speciale dei lavoratori sportivi, di cui ai commi 5-quater e 5-quinquies, dell’art. 16 del d.lgs. n. 147/2015.

    Si tratta, in estrema sintesi, di una tassazione estremamente agevolata che viene determinata con la riduzione al cinquanta per cento dei redditi del lavoratore sportivo che concorrono alla formazione del reddito complessivo dello stesso contribuente, per la durata di cinque anni, decorrenti da quello di trasferimento in Italia e in presenza di determinate condizioni.

    L’accesso al detto regime agevolato, però, resta subordinato al versamento di un contributo annuale pari allo 0,5 per cento della base imponibile.

    Per fruire della detta agevolazione è necessario che lo sportivo non risulti residente in Italia nei due periodi precedenti il trasferimento e che lo stesso si impegni a risiedere sul territorio italiano per almeno due anni, a pena decadenza, e che l’attività sia prestata prevalentemente sul territorio nazionale.

    Per applicare il regime speciale, quindi, deve esistere un rapporto di lavoro sportivo, di cui all’art. 3 della legge 91/1981 (fino al prossimo 1° luglio) o disciplinato dalle disposizioni contenute negli articoli 25, 26 e 27 del d.lgs. n. 36/2021 (riforma dello sport) nell’ambito delle discipline riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (Coni) nelle quali le federazioni o le leghe nazionali professionistiche abbiano conseguito la qualificazione professionistica e i lavoratori sportivi devono aver compiuto il ventesimo anno di età.

    Con riferimento al requisito anagrafico, lo stesso deve essere soddisfatto per l’intero periodo d’imposta in cui il lavoratore sportivo, che ha trasferito la residenza, compie i venti anni, a prescindere dal mese o dal giorno, in ossequio al principio di unitarietà del periodo d’imposta.

    Con riferimento al requisito reddituale, si ricorda che deve essere di ammontare superiore a 1.000.000 di euro o a 500.000 euro, in relazione al fatto che la federazione o la lega professionista abbiano conseguito tale qualificazione anteriormente al 1990 o successivamente.

    Come indicato in altro documento di prassi (Agenzia delle entrate, circolare n. 17/E/2017), il computo dei giorni per la verifica dell’attività prestata sul territorio nazionale, pari a 183 giorni, deve essere eseguito tenendo conto, non solo dei giorni lavorativi, ma anche delle ferie, delle festività, dei riposi settimanali e di altri giorni non lavorativi, stante il fatto che il dettato letterale della norma fa riferimento alla attività lavorativa prestata; i viaggi all’estero devono essere considerati trasferte, con la conseguenza che se lo sportivo partecipa a una competizione internazionale della durata di quaranta giorni, il detto periodo rileva anche ai fini del calcolo dei 183 giorni.

    Posto che per applicare il regime speciale il lavoratore sportivo deve farne richiesta espressa al datore di lavoro, nell’ipotesi in cui quest’ultimo non la riconosca, il lavoratore, nel rispetto delle condizioni, può fruirne direttamente in dichiarazione.

    In relazione alle modifiche intervenute, poi, il detto regime speciale risulta applicabile esclusivamente ai redditi di lavoro, come da contratto stipulato con la società sportiva, con la conseguenza che sono agevolabili anche i compensi da cessione di diritti di immagine e da attività promo-pubblicitarie, ma a condizione che gli stessi siano erogati dal medesimo datore di lavoro.

    Nel caso in cui il lavoratore sportivo percepisca compensi e/o redditi da soggetti terzi, al contrario, questi redditi non sono agevolabili in quanto non derivanti dal rapporto di lavoro sportivo. Fabrizio Giovanni Poggiani - ITALIA OGGI (riproduzione riservata)  

     

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