Reddito e valore della produzione ridotti nella proposta di concordato preventivo biennale per il 2025/2026 al ricorrere di eventi di natura straordinaria


  • Gli eventi straordinari, indicati nel provvedimento specifico, devono verificarsi, però, nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2025

    Reddito e valore della produzione in riduzione nella proposta di concordato preventivo biennale per il 2025/2026 al ricorrere di eventi di natura straordinaria che abbiano colpito l’impresa o il lavoratore autonomo. 

    Gli eventi straordinari, indicati nel provvedimento specifico, devono verificarsi, però, nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2025 e, comunque, in data antecedente all'adesione al patto con il Fisco.

    Com’è noto è stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale 22/05/2025 n. 117, il decreto del 28 aprile 2025, con il quale il Ministero dell’economia e delle finanze ha approvato la metodologia per l’elaborazione della proposta di concordato preventivo biennale (CPB) 2025/2026.

    Il provvedimento, anticipato sul sito dell'Agenzia delle Entrate, si aggiunge ai provvedimenti della medesima agenzia del 9 aprile 2025 n. 172928, di approvazione del modello CPB 2025/2026, e del 24 aprile 2025 n. 195422, che ha definito le modalità di trasmissione del citato modello e la revoca dell'adesione alla proposta.

    Con il provvedimento richiamato è stata definita la metodologia in base alla quale l'Agenzia delle Entrate procede con la formulazione della proposta di concordato preventivo per il biennio 2025-2026, limitatamente ai soggetti che applicano effettivamente gli Isa per il periodo d'imposta 2024.

    Come disposto dalla disciplina istitutiva e dalla prevista abrogazione degli articoli di riferimento da parte dell’atteso decreto correttivo, che dovrebbe anche stabilire il termine ultimo per l’adesione, tra i potenziali destinatari del patto con il Fisco non sono più contemplati i contribuenti che operano con il regime forfetario, di cui alla legge 190/2014; la possibilità, infatti, era limitata al periodo d’imposta 2024, in via del tutto sperimentale.

    Dalla lettura e analisi del provvedimento indicato, utile ai fini delle considerazioni che professionisti e contribuenti devono fare in ottica di adesione, si riscontra che la metodologia è analoga a quella definita per il concordato preventivo precedente (quindi del biennio 2024/2025) dal D.M. 14 giugno 2024.

    La proposta del reddito, ai fini dell’imposizione diretta e del valore della produzione netta, ai fini del tributo regionale (IRAP), risulta elaborata sulla base dei dati dichiarati dal contribuente e dalle informazioni ottenibili in applicazione degli Isa, anche relative ad annualità precedenti; per la proposta del 2025/2026 sono utilizzati i dati reddituali del periodo d’imposta appena precedente ovvero del 2024.

    Quindi, partendo dal reddito dichiarato per il 2024, l’Agenzia delle Entrate procede con la misurazione dei singoli indicatori elementari di affidabilità e di anomalia degli Isa, per i quali non sia stata raggiunta la piena affidabilità, in modo da definire una maggiore base imponibile, con la valutazione dei risultati economici nella gestione operativa negli ultimi tre periodi d'imposta, compresa quella oggetto di dichiarazione, con il confronto con valori di riferimento settoriali, con il criterio di formulazione della base imponibile Irap e, infine, con la rivalutazione mediante proiezioni macroeconomiche per i periodi d'imposta 2025 e 2026 utilizzando il valore relativo al prodotto interno lordo (PIL) nominale, stimato rispettivamente al 3,3% per il 2025 e al 3,1% per il 2026.

    Con l’applicazione dei criteri appena indicati, l’Agenzia delle Entrate formula una proposta di reddito che comporta il raggiungimento della massima affidabilità (quindi voto “10”) nell’arco di due anni (2025 e 2026).

    Con l’art. 4 si conferma la cessazione degli effetti dell’accordo, in linea con quanto esplicitato nel comma 2 dell’art. 19 del d.lgs. 13/2024, in presenza di “circostanze eccezionali” che determinato minori redditi e effettivi o minori valori della produzione netta eccedenti la misura del 30%, rispetto a quelli oggetto del concordato, ai sensi del comma 2 dell’art. 19 del d.lgs. 13/2024, l’accordo cessa di produrre i relativi effetti; si richiama il medesimo art. 4 del decreto 14 giugno 2024, confermando, quindi, le ipotesi calamitose identiche a quelle del precedente biennio (danni ai locali o alle scorte, sospensione dell'attività, liquidazione ordinaria, coatta amministrativa o giudiziale, cessione in affitto dell'unica azienda e sospensione dell'attività ai fini amministrativi o della professione, con comunicazione agli enti di riferimento).

    L’Agenzia delle Entrate, inoltre, deve tenere conto della presenza di eventi straordinari comunicati dal contribuente che hanno provocato la sospensione della relativa attività, di forte impatto e assolutamente indipendenti dalla volontà dei contribuenti; se presenti, si applica una riduzione del 10%, se gli eventi straordinari hanno comportato la sospensione dell'attività per un periodo compreso tra 30 e 60 giorni, del 20%, se la sospensione dell'attività è stata superiore a 60 giorni e fino a 120 giorni e del 30%, con una sospensione dell'attività superiore a 120 giorni.

    Infine, è necessario ricordare che gli eventi straordinari devono verificarsi nel periodo d'imposta in corso al 31/12/2025 e, in ogni caso, in data antecedente all'adesione al concordato; in tal caso, il software calcola automaticamente le riduzioni sempreché il contribuente, in sede di compilazione del modello CPB 2025/2026, indichi la presenza di detti eventi straordinari con la relativa durata, utilizzando i codici da 1 a 3 del rigo “P03”. Fabrizio Giovanni Poggiani - ITALIA OGGI (riproduzione riservata)

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     


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