Probabile proroga del superbonus del 110% per le villette unifamiliari


  • Il 30 giugno 2022 sarà differito dopo l'approvazione del DEF

    Proroga in vista del superbonus 110% per gli interventi eseguiti sulle unifamiliari. Termine massimo attualmente fissato al 31 dicembre prossimo, da differire con il primo provvedimento utile dopo l’approvazione del documento di economia e finanza (DEF).

    Questa la risposta all’interrogazione parlamentare n. 5-07776, riassunta ieri in una nota da Alberto Gusmeroli, primo firmatario dell’interrogazione sul tema del termine fissato attualmente al 30 giugno prossimo per gli interventi che fruiscono del 110%, di cui all’art. 119 del dl 34/2020.

    L’interrogazione, estremamente utile, era finalizzata a conoscere se, per gli interventi effettuati su immobili unifamiliari dalle persone fisiche, la detrazione del 110% poteva essere oggetto di una proroga in relazione ai ripetuti interventi normativi che si sono succeduti e che hanno creato una grande confusione interpretativa e applicativa dell’agevolazione, nonché per il forte ritardo nella consegna dei materiali edili che rischia di compromettere gli interventi per numerose famiglie italiane, nonché per la pubblicazione tardiva del decreto del ministero della Transizione ecologica, attesa normativamente entro lo scorso 9 febbraio ma attuata lo scorso 16 marzo.

    Si ricorda, innanzitutto, che siamo nell’ambito della detrazione del 110%, più noto come superbonus, destinato agli interventi (trainanti e trainati) di efficientamento energetico e antisismici, introdotto dall’art. 119 del dl 34/2020; articolo sistematicamente modificato con i più importanti provvedimenti legislativi, tra cui la legge di bilancio 2022 (legge 234/2021).

    Per poter fruire della detrazione maggiorata del 110%, ai sensi dei commi 1, 4, 5 e 8 del citato dl 34/2020, le spese relative agli interventi agevolati, in linea di principio, devono essere "sostenute dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022"; i commi 3-bis e 8-bis dell'art. 119, tuttavia, prevedono finestre temporali agevolate più ampie con riguardo alle spese sostenute per interventi agevolati effettuati da determinati soggetti.

    Il comma 28, dell'art. 1 della legge  234/2021 (legge di bilancio 2022), sostituendo il comma 8-bis, ha prorogato il 110% fino al 31/2/2025, per gli interventi sulle parti comuni effettuati dai condomìni ed effettuati dalle persone fisiche, di cui alla lett. a), comma 9 dell'art. 119, proprietarie di interi edifici composti da due a quattro unità immobiliari, nonché per gli interventi effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso condominio o dello stesso edificio interamente posseduto, nonché, infine, per gli interventi effettuati da Onlus, organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale, di cui alla lett. d-bis), comma 9 del medesimo articolo 119; per i detti soggetti l'aliquota della detrazione è fissata con un décalage al 110% per le spese sostenute fino al 31/12/2023, al 70% per le spese sostenute nell'anno 2024 e al 65% per le spese sostenute nell'anno 2025 e fino al 31/12/2023, per gli interventi effettuati dagli istituti autonomi case popolari (IACP) ed enti equivalenti, compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso edificio e dalle cooperative a proprietà indivisa, a condizione che alla data del 30/06/2023 siano stati effettuati lavori per almeno il 60% dell'intervento complessivo.

    Posti i detti termini, abbastanza diluiti, il problema sorge per gli interventi sulle unifamiliari giacché il 110% è fruibili per le spese sostenute fino al 31/12/2022 (in luogo del 30/06/2022, termine generalizzato), per gli interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche a condizione, però, che alla data del 30/06/2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell'intervento complessivo.

    Di fatto, allo stato attuale e sulla base di una complicata e diversificata modulazione dei termini per il sostenimento delle spese, gli interventi sulle singole unità immobiliari, eseguiti da persone fisiche, risultano distinti, nelle scadenze, tra quelli che, ai fini della detrazione maggiorata del 110%, risultano trainati dagli interventi eseguiti sulle parti comuni del medesimo condominio o sull’edificio interamente posseduto, per i quali la proroga è prevista fino al 31/12/2025 e quelli che, in quanto riferibili a edifici unifamiliari o unità immobiliari funzionalmente indipendenti e con accesso autonomo, beneficiano della eventuale proroga fino al 31/12/2022, sempre se, alla data del 30/06/2022, risulteranno eseguiti per almeno il 30% dell’intervento complessivamente previsto.  Fabrizio Giovanni Poggiani - ITALIA OGGI (riproduzione riservata)

     


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