Il regime premiale ISA si rende applicabile ai contribuenti che hanno aderito al concordato preventivo biennale (CPB), a prescindere dal voto relativo all’affidabilità fiscale ma esclusivamente per i periodi di imposta oggetto di concordato.
Stessa considerazione anche per l'esonero dal visto di conformità ai fini dell'utilizzo in compensazione di crediti IRPEF/IRES fino al limite di 50 mila euro.
Così l’Agenzia delle Entrate che, con la risposta n. 36/2026, è intervenuta sul tema del concordato preventivo biennale (CPB), di cui al d.lgs. n. 13/2024 ma con riferimento all’utilizzo dei crediti da imposte dirette e visto di conformità.
Per gli anni non coperti dal patto con il Fisco si applicano, pertanto, le regole generali di cui all'art. 9-bis del D.L. n. 50/2017, che subordinano la fruibilità dei benefici premiali al raggiungimento di un punteggio Isa determinato anno per anno dall'Agenzia delle Entrate mentre si evidenzia che il citato regime premiale si rende applicabile ai contribuenti che hanno aderito al concordato preventivo biennale a prescindere dal punteggio di affidabilità fiscale ottenuto ma esclusivamente per i periodi di imposta oggetto di concordato.
Il contribuente istante ha evidenziato di aver aderito al concordato preventivo per il biennio 2024/2025 con la presentazione del modello Redditi 2024 (voto per il 2023 pari a 8,58 superiore alla soglia minima previsto per l’accesso alle premialità connesse agli Isa), senza apporre il visto di conformità a tale dichiarazione.
Successivamente, e precisamente nel dicembre 2024, il contribuente ha presentato una delega "F24", al fine di utilizzare in compensazione un credito Ires relativo al periodo d’imposta 2023.
La detta delega di pagamento è stata scartata dal controllo a causa dell’assenza del visto di conformità, ritenuto necessario in quanto l’ammontare del credito era superiore a 20 mila euro e in relazione al fatto che il contribuente non aveva raggiunto il punteggio Isa per l’esonero dal visto di conformità fino a 50 mila euro, relativamente al periodo d’imposta 2023.
L’Agenzia delle entrate, con la risposta richiamata, ha confermato lo scarto della delega giacché le disposizioni vigenti prevedono che in caso di adesione all’accordo biennale il regime premiale Isa risulta applicabile, a prescindere dal punteggio ISA, ma “per i periodi d’imposta oggetto di concordato”, di cui al comma 3 dell’art. 19 del d.lgs. n. 13/2024.
Di conseguenza, con l’adesione al concordato per il biennio 2024/2025, l’esonero dall’obbligo di apporre il visto di conformità per la compensazione di crediti fino a 50 mila euro, relativamente ai crediti relativi alle imposte dirette e all’Irap, si rende applicabile soltanto con riferimento alle dichiarazioni dei redditi presentate per i periodi di imposta per i quali il contribuente ha aderito al concordato (REDDITI 2025 e 2026) da cui emergono i crediti.
Nella situazione rappresentata, invece, il credito da compensare era relativo al periodo di imposta 2023 e, pertanto, l’utilizzo per importi superiori ai limiti previsti dalla legislazione vigente presupponeva il rilascio del visto di conformità sul modello REDDITI 2024, da cui il detto credito emergeva, non essendo stato oggetto del patto il periodo di imposta 2023.
Quindi, alla luce di quanto indicato, l’Agenzia delle Entrate, relativamente al periodo d’imposta 2023, ha precisato che il credito potrà essere utilizzato, previa apposizione del visto di conformità sul modello REDDITI 2024, mediante presentazione di una dichiarazione integrativa a favore, versando contestualmente la sanzione da 250 a 2.000 euro, di cui al comma 1 dell’art. 8 del d.lgs. n. 471/1997, con possibile fruizione del regime di ravvedimento, trattandosi di un caso in cui la dichiarazione è carente di elementi prescritti per il compimento dei controlli o, in alternativa, dal decimo giorno successivo alla presentazione del modello REDDITI 2025 (periodo d’imposta 2024), oggetto di concordato, in modo tale da rigenerare il credito e tenendo conto che, in detto caso, considerato che il 2024 è un periodo d’imposta oggetto di concordato, il visto di conformità deve essere apposto solo nell’ipotesi di superamento della soglia di 50 mila euro.
Infine, si precisa che l’esonero dall’apposizione del visto di conformità non si estende all’obbligo di presentazione preventiva della dichiarazione annuale, ai fini della compensazione di crediti di importo superiore a 5.000 euro, previsto dall’art. 17 del d.lgs. n. 241/1997 e, relativamente al concordato per il bienni 2024/2025, che l’utilizzo di crediti IRPEF/IRES fino a 50.000 euro è ammesso senza necessità di apporre il visto di conformità alle relative dichiarazioni. Fabrizio Giovanni Poggiani - ITALIA OGGI (riproduzione riservata)
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