Perdite fiscali compensabili per un importo non eccedente il limite del patrimonio netto della società che riporta le perdite


  • E norme di contrasto alle operazioni finalizzate al trasferimento di "bare fiscali"

    Perdite fiscali compensabili ma con limiti ed estensione delle norme di contrasto al commercio delle perdite fiscali (bare fiscali) ai conferimenti di azienda.

    Questi i due interventi sanciti con l’art. 2 della legge di conversione del D.L. 84/2025 (decreto fiscale) nell’ambito della disciplina inerente al riporto delle perdite fiscali nelle operazioni straordinarie, già oggetto di una revisione con l’art. 15 del d.lgs. n. 192/2024.

    Le disposizioni richiamate, infatti, intervengono su due direttrici, la prima rettificando la riduzione da operare nel momento in cui siano presenti versamenti e conferimenti negli ultimi ventiquattro mesi, per le società che ricorrono a una relazione di stima per valorizzare il patrimonio sociale e la seconda estendendo, alle società destinatarie di conferimenti d'azienda (conferitarie), le norme di contrasto al commercio delle perdite fiscali, di cui al nuovo comma 5-bis dell’art. 176 del D.P.R. 917/1986 (Tuir), entrambe con effetti retroattivi per le operazioni effettuate dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2024.

    Si evidenzia che, il comma 3-ter dell’art. 84 del TUIR, nel caso di operazioni con le quali viene trasferito il controllo e modificata l’attività e il comma 7 dell’art. 172 del medesimo testo unico, nel caso di operazioni di fusione, con estensione alle operazioni di scissione, ai sensi del comma 10 del successivo art. 173, prevedono che le perdite fiscali sono riportabili agli esercizi successivi nel limite del patrimonio netto contabile, al netto dei versamenti e dei conferimenti eseguiti negli ultimi ventiquattro mesi.

    Le norme introdotte dal d.lgs. n. 192/2024 prevedevano che, in presenza di versamenti e di conferimenti negli ultimi ventiquattro mesi, le perdite dovessero essere ridotte di un importo pari al prodotto tra la somma di tali conferimenti e versamenti e il rapporto tra il valore economico del patrimonio e il valore del patrimonio netto contabile.

    Con le modifiche previste dalla legge di conversione del decreto fiscale, al superamento del “test di vitalità”, sia nel caso del trasferimento del controllo, sia nell’ambito delle fusioni, è stato previsto che, nel caso sia utilizzato il patrimonio netto a valori reali, come certificato da perizia di stima, la riduzione è pari al doppio dei versamenti effettuati negli ultimi ventiquattro mesi.

    Si tratta, quindi, del valore economico del patrimonio netto risultante dalla perizia di stima di un revisore legale, ridotto di un importo pari al doppio della somma dei conferimenti e versamenti effettuati nei ventiquattro mesi anteriori alla data di riferimento delle perdite e, in assenza di perizia giurata, del valore del patrimonio netto contabile risultante dal bilancio chiuso alla data di riferimento delle perdite, senza tenere conto dei conferimenti e dei versamenti eseguiti negli ultimi ventiquattro mesi anteriori, al netto dei contributi pubblici.

    La modifica è finalizzata ad evitare che i versamenti e i conferimenti degli ultimi ventiquattro mesi, superiori al dato del patrimonio netto contabile, azzerino il dato delle perdite riportabili anche se viene utilizzato il criterio del valore economico.

    La seconda modifica, che avviene con l’inserimento del comma 5-bis all’art. 176 del D.P.R. 917/1986, dispone che, in presenza di una operazione di conferimento, alla società conferitaria si applicano le disposizioni del comma 10 dell’art. 173 del TUIR.

    Pertanto, le perdite della società conferitaria sono assimilabili, ai fini della disciplina del riporto, a quelle della società beneficiaria della scissione e, quindi, anche in tal caso, vincolate alla vitalità e alla congruità del patrimonio netto.

    La nuova disposizione, infatti, dispone che alla società conferitaria si applicano le disposizioni sulla riportabilità delle perdite, degli interessi passivi netti e delle eccedenze dell’aiuto alla crescita economica (ACE) previste per le scissioni con alcune ulteriori precisazioni: la prima, che il richiamo alla società beneficiaria della scissione si deve intendere riferito alla società conferitaria e la seconda che si deve considerare l’ammontare del patrimonio netto risultante dall’ultimo bilancio chiuso anteriormente alla data di effetto del conferimento.

    La modifica, anche in questo caso, è finalizzata a limitare i trasferimenti delle cosiddette “bare fiscali”, indipendentemente dal fatto che con il conferimento si sia modificato il soggetto controllante della conferitaria.

    Per tale fattispecie, comunque, risulta estesa la tutela, di cui all’art. 177-ter del TUIR,  per le operazioni eseguite all’interno di un gruppo, di cui al n. 1 del comma 1 e del comma 2 dell’art. 2359 c.c.; la disapplicazione opera esclusivamente per le perdite conseguite in periodi d’imposta nei quali le società partecipanti alle dette operazioni erano già appartenenti al gruppo e per le perdite che hanno subito le limitazioni. Fabrizio Giovanni Poggiani - ITALIA OGGI (riproduzione riservata)

     

     

     

     

     

     


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