A partire dal prossimo 5 ottobre possibile annullare l'opzione per l'utilizzo in dieci rate dei bonus edilizi


  • L'operazione di annullamento mediante l'utilizzo della specifica piattaforma

    Dal prossimo 5 ottobre, utilizzando la specifica piattaforma relativa alla cessione crediti, sarà possibile chiedere l’annullamento della comunicazione relativa alla ripartizione in dieci rate dei crediti residui. L’operazione prevede, nelle more di attivazione del servizio telematico,  l’invio all’Agenzia delle entrate di un modello ad hoc tramite posta elettronica certificata all’indirizzo specifico.

    Con il provvedimento n. 332687/2023 di ieri, il direttore dell’Agenzia delle entrate ha fornito le necessarie istruzioni e il modello per l’annullamento della precedente opzione, di cui al provvedimento dello scorso 18 aprile (n. 132123/2023).

    Si tratta, quindi, di intervenire sulla precedente comunicazione inviata per la ripartizione in dieci rate dei crediti residui derivanti dalla cessione o dallo sconto in fattura ovvero dei crediti non ancora utilizzati, ai sensi del comma 4, dell’art. 9 del dl 176/2022.

    La richiesta deve essere effettuata tramite il servizio web denominato “Piattaforma cessione crediti”, di prossima attivazione, direttamente da parte del fornitore o del cessionario titolare dei crediti, anche avvalendosi di un intermediario, di cui al comma 3, dell’art. 3 del dpr 322/1998, delegato alla consultazione del “Cassetto fiscale”.

    Nelle more di attivazione del servizio appena indicato, fornitori o i cessionari dovranno utilizzare il modello allegato al provvedimento in commento (denominato “Richiesta di annullamento della ripartizione in dieci rate annuali dei crediti residui”), debitamente compilato e sottoscritto con firma digitale o con firma autografa apposta dal titolare del credito (in tale ultimo caso la richiesta deve essere accompagnata da un documento di identità valida); la trasmissione dovrà avvenire mediante posta elettronica certificata (pec) all’indirizzo annullamentoaccettazionecrediti@pec.agenziaentrate.it e l’esito della richiesta sarà comunicato entro i successivi trenta giorni.

    L’accoglimento della richiesta comporta la riduzione dell’ammontare dei crediti fruibili dalla ripartizione in dieci rate e il rispristino dell’ammontare della rata del credito originario, cui saranno attribuiti il codice tributo, l’anno di riferimento e la scadenza iniziale (quella antecedente la richiesta di ripartizione in dieci rate).

    Premesso che il provvedimento del 3/02/2023 (n. 35873/2023) ha stabilito l’obbligo di comunicare, tramite la stessa piattaforma, l’opzione per la fruizione in compensazione tramite delega F24 dei crediti tracciabili, il provvedimento di ieri ha previsto anche il possibile annullamento della detta richiesta.

    I cessionari che hanno optato per la fruizione in compensazione, di cui all’art. 17 del dlgs 241/1997, possono richiedere l’annullamento di detta opzione per l’intero importo o per più rate; la richiesta deve essere eseguita tramite la “Piattaforma cessione crediti”, precedentemente indicata, direttamente dal fornitore o dal cessionario dei crediti, utilizzando la funzionalità specifica disponibile dal prossimo 5 ottobre.

    L’accoglimento della richiesta di annullamento determina la riduzione dell’ammontare dei crediti fruibili per i quali era stata precedentemente comunicata la scelta per l’utilizzo tramite delega F24, con il conseguente ripristino della possibilità di cessione delle relative quote.

    Di conseguenza, la richiesta sarà respinta limitatamente alle rate per le quali non risulti disponibile un credito fruibile sufficiente per il codice tributo e anno di riferimento indicato. Fabrizio Giovanni Poggiani - ITALIA OGGI (riproduzione riservata)

     


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