Obbligo di motivazione, negli atti autorizzativi e nel processo verbale, con indicazione delle circostanze e delle condizioni per l’accesso presso imprese e professionisti ai fini di una verifica fiscale.
Le nuove disposizioni, quindi, sono finalizzate a regolare un rapporto di piena collaborazione e trasparenza tra i verificatori e i contribuenti.
L’articolo 13-bis della legge 30 luglio 2025 n. 108, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale di ieri, la n. 177, obbliga a motivare, nell’atto di autorizzazione e nel processo verbale, le circostanze che giustificano un accesso ai fini della verifica fiscale.
Si ricorda che le verifiche fiscali possono differenziarsi in relazione all’oggetto sul quale incidono e al criterio utilizzato per l’individuazione dei soggetti passivi della stessa e che l’art. 12 della legge n. 212/2000 (Statuto dei diritti dei contribuenti) disciplina i diritti e le garanzie del contribuente, prevedendo che tutti gli accessi e le ispezioni devono avvenire durante l’orario di esercizio dell’attività, fatte salve le ipotesi in cui non esista un orario di apertura ufficiale, e che, all’inizio della verifica, il contribuente deve essere informato delle ragioni che l’abbiano giustificata, dell’oggetto che la riguarda, della facoltà di farsi assistere da un difensore, (Suprema Corte di Cassazione, ordinanze nn. 28692/2018 e 29070/2020), con l’esame dei documenti amministrativi e contabili che può avvenire presso il professionista di fiducia; in aggiunta, le osservazioni effettuate dal contribuente devono essere inserite nei verbali (giornalieri e/o di chiusura della verifica) e la permanenza dei verificatori non deve superare determinati limiti.
Per le verifiche eseguite dagli enti di previdenza e assistenza obbligatoria si ricorda che, ai sensi della lett. d), comma 2 dell’art. 7 del D.L. n. 70/2011, si rendono applicabili le disposizioni sopra indicate, di cui all’art. 12 della legge n. 212/2000.
Gli accessi disposti da funzionari della Guardia di Finanza devono essere effettuati, per quanto possibile, in borghese e non in divisa, ai sensi della lett. a), comma 1 dell’art. 7 del D.L. n. 70/2011 e la partecipazione del contribuente alle operazioni di verifica senza contestazioni, pur in mancanza di un’approvazione espressa, equivale all’accettazione delle operazioni e dei loro risultati, attesi la facoltà e l’onere di formulare immediatamente il proprio dissenso (Suprema Corte di Cassazione, sentenza n. 14889/2022).
Le violazioni delle norme indicate, comunque, non comportano l’annullabilità dell’atto impositivo anche se, ai sensi dell’art. 7-quinquies della legge n. 212/2000 “non sono utilizzabili ai fini dell’accertamento amministrativo o giudiziale del tributo gli elementi di prova acquisiti oltre i termini di cui all’articolo 12, comma 5, o in violazione di legge”.
L’articolo 13-bis, pertanto, interviene sull’articolo 12 della legge n. 212/2000 e introduce precise garanzie a tutela del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, prevedendo l’obbligo di indicare, nell’atto di autorizzazione e nel processo verbale, espressamente ed adeguatamente le circostanze e le condizioni che hanno giustificato l’accesso.
La sentenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo (n. 33617/2025 - causa Italgomme Pneumatici s.r.l. e altri contro l’Italia), ha statuito l’incompatibilità della disciplina nazionale sugli accessi e le ispezioni con l’articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, in materia di rispetto del domicilio, che, secondo l’interpretazione che ne ha dato la Corte, ricomprende anche il luogo di esercizio dell’attività professionale o d’impresa, con la conseguenza, come rilevabile dalla scheda di accompagnamento alla legge di conversione, che ad essere contestato dalla Corte non è il corpus legislativo sugli accessi per le verifiche fiscali, quanto le declinazioni nei documenti di prassi e nelle pronunce giurisprudenziali.
Lo stesso comma 1 del citato art. 12 della legge n. 212/2000 dispone che tutti gli accessi, ispezioni e verifiche fiscali nei locali destinati all’esercizio di attività commerciali, industriali, agricole, artistiche o professionali sono effettuati sulla base di esigenze effettive di indagine e controllo sul luogo e si svolgono, salvo casi eccezionali e urgenti adeguatamente documentati, durante l’orario di esercizio delle attività e con modalità tali da arrecare la minore turbativa possibile allo svolgimento delle attività stesse nonché alle relazioni commerciali o professionali del contribuente; è quindi, piuttosto chiaro che risultava necessario, anche al fine di rendere trasparente e corretto il rapporto Fisco-contribuente, apportare la modifica indicata, almeno a partire dagli atti autorizzativi e/o di accesso redatti dopo l’entrata in vigore della legge di conversione, restando validi tutti gli atti e i provvedimenti adottati anteriormente, al fine di stabilire definitivamente che gli accessi e le verifiche devono essere necessariamente motivati in un’ottica di civiltà fiscale e di rispetto dei diritti dei contribuenti. Fabrizio Giovanni Poggiani - ITALIA OGGI (riproduzione riservata)
Pistoia

Condividi sui Social Network