Nuove opportunità per le imprese con la riapertura dell'assegnazione agevolata dei beni


  • La cessazione del periodo di osservazione apre a nuove possibilità

    Con la riapertura dei termini per l’assegnazione agevolata dei beni ai soci si aprono nuove opportunità, da valutare con estrema attenzione, stante anche la cessazione del periodo di osservazione imposto con le più recenti leggi di rivalutazione.

    Se le riserve non sono capienti, l’assegnazione non può avere luogo ma se si è giunti alla fase di liquidazione finale della società si può derogare anche a detto principio.

    Si ricorda, innanzitutto, che i commi da 31 a 36 dell’art. 1 della legge 207/2024 (legge di bilancio 2025) hanno riproposto la disciplina dell’assegnazione, cessione e trasformazione in società semplice agevolate, replicando la norma applicabile a decorrere dal 1° gennaio 2023, ai sensi dei commi da 100 a 105 dell’art. 1 della legge 197/2022.

    Sulla base di questa riapertura è opportuno segnalare che nel 2025 è terminato anche il periodo di sorveglianza relativo ai beni rivalutati, ai sensi dell’art. 110 del D.l. 104/2020, e, di conseguenza, i beni risultano liberamente trasferibili senza che decadano i vantaggi innescati con la rivalutazione, a partire dai valori fiscali riconosciuti.

    L’Agenzia delle Entrate (circolare n. 37/E/2016 § 7) ha chiarito, in tema di rivalutazione, che per ragioni di coordinamento sistematico tra la disciplina della rivalutazione e quella della assegnazione, la fuoriuscita del bene dal patrimonio della società durante il periodo di sorveglianza non faceva venire meno gli effetti della rivalutazione; pertanto, l’assegnazione agevolata, anche in precedenza, doveva essere effettuata come se gli effetti della rivalutazione si fossero già consolidati.

    Il secondo passaggio, stante l’obiettivo non recondito di trasferire in ben altro ambito i beni oggetto di assegnazione agevolata, come indicato dall’Agenzia delle Entrate (circolare n. 37/E/2016 § 1), l’assegnazione di beni ai soci comporta la necessità di annullare riserve (di utili e/o di capitale) in misura pari al “valore contabile attribuito al bene in sede di assegnazione”; per la stessa agenzia, infatti, il valore di assegnazione può essere pari, inferiore o superiore al valore netto contabile del bene ma se non esistono riserve sufficienti allo scopo, l’assegnazione non può avere luogo.

    Un datato studio del Consiglio Nazionale del Notariato (n. 73-2017/T) ha confermato quanto appena affermato, individuando però, di regola, nel valore netto contabile del bene il valore di assegnazione, in considerazione dell’esigenza di tutela dell’integrità del capitale sociale, come desumibile dagli articoli 2303 e 2306 c.c..

    Gli unici casi in cui questo principio appena enunciato può essere derogato sono quelli della liquidazione della società, in cui l’insufficienza delle riserve non può in alcun modo precludere la fattibilità dell’operazione, e quello della società di persone in contabilità semplificata.

    Nel caso di assegnazione in sede di liquidazione finale della società, quindi, a differenza di quanto previsto per la normale attività, per il notariato resta possibile assegnare beni il cui valore contabile risulti superiore alle poste di patrimonio netto e, eventualmente, procedere anche alla assegnazione attribuendo non solo beni ma anche debiti; si deve trattare, a parere di scrive, di una “liquidazione finale” della società e non della mera messa in liquidazione della stessa.

    È, inoltre, possibile assegnare l’immobile ai soci facendo assoggettando a imposta sostitutiva l’intera plusvalenza e successivamente effettuare una vendita a terzi al medesimo valore utilizzato per l’assegnazione, poiché tale operazione non costituisce un’ipotesi di abuso del diritto (Agenzia delle Entrate, risoluzione n. 93/E/2016)

    Posta l’ulteriore possibilità di affrancare le riserve in sospensione, in base all’art. 14 del d.lgs. 192/2024, con il pagamento di un’imposta sostitutiva del 10%, in luogo di quella del 13%, come richiesto dalla disciplina sull’assegnazione agevolata, una ulteriore opportunità si apre per le società che avevano modificato la compagine sociale dopo il 30 settembre 2022 e che non potevano accedere all’assegnazione e alla trasformazione agevolata del 2023 (Agenzia delle Entrate, circolare  n. 26/E/2016, cap. I, Parte I, § 2) stante il fatto che la riproposta disciplina richiede il mancato ingresso dei soci dopo il 30 settembre 2024.

    Infine, con riferimento alla compatibilità di questa disciplina agevolativa con quella dell’IRES premiale, di cui ai commi da 436 a 444, dell’art. 1 della legge 207/2024, se l’assegnazione agevolata risulta effettuata utilizzando come contropartita gli utili maturati fino al 2023 o altre riserve, non emergono cause ostative alla combinata applicazione, mentre se gli utili pregressi (rispetto al 2024) e le altre riserve non risultano capienti per l’assegnazione agevolata e si rende necessario utilizzare l’utile 2024 in misura superiore al 20%, il regime IRES premiale decade poiché il detto utile non può essere distribuito fino al termine del secondo esercizio successivo a quello in cui è maturato. Fabrizio Giovanni Poggiani - ITALIA OGGI (riproduzione riservata)


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