Per l’Agenzia delle entrate anche i contribuenti con la pagella ottima finiscono sotto osservazione se, per il periodo d'imposta 2024, non hanno utilizzato i dati precalcolati resi disponibili per l’applicazione degli indici di affidabilità (Isa).
Il Fisco, quindi, considera questa omissione un'anomalia poiché il software "Il Tuo ISA" richiede l'importazione di tali variabili per un calcolo corretto e trasparente dell'indice.
Con il provvedimento del 14 luglio 2026, l’Agenzia delle Entrate ha stabilito le modalità con cui promuovere l'adempimento spontaneo, mettendo a disposizione dei contribuenti elementi e informazioni che segnalano potenziali incoerenze ai fini dell’applicazione degli indici di affidabilità fiscale (Isa), di cui all’art. 9-bis del D.L. 50/2017, come convertito nella legge 96/2017, per il periodo d’imposta 2024.
L’obiettivo dichiarato è, inevitabilmente, quello di stimolare il ravvedimento operoso, permettendo ai soggetti interessati di correggere errori o omissioni prima che inizino le attività di controllo, in attuazione delle disposizioni, di cui ai commi da 634 a 636 dell’art. 1 della legge 190/2014.
La selezione dei soggetti colpiti non è casuale e riguarda chi ha svolto attività soggette agli Isa per l'intero triennio 2022/2024 e, se un contribuente presenta più criticità, la comunicazione ufficiale evidenzierà fino a un massimo di tre diverse tipologie di anomalie, scelte tra quelle considerate più a rischio.
Le specifiche tecniche, allegate al provvedimento, evidenziano una serie di controlli incrociati che non lasciano scampo a chi ha forzato i dati e, tra quelli più significativi, si evidenziano quelli riferibili alle imprese in contabilità ordinaria con una durata delle scorte superiore al doppio della soglia massima nel 2024, sintomo di una potenziale gestione irregolare delle rimanenze, quelli dei soggetti che hanno ignorato i controlli bloccanti tra il modello REDDITI 2025 e i modelli Isa per importi superiori a 2.000 euro e quelli riferibili agli abusi nell’utilizzo delle cause di esclusione.
Sono sotto osservazione anche le discrepanze tra gli acquisti di servizi da subappaltatori (IVA) e i costi per materie prime dichiarati negli Isa, oltre a anomalie nelle rimanenze finali per opere ultrannuali e sono eseguiti gli incroci tra i compensi dichiarati negli Isa e quelli risultanti dalle certificazioni uniche (CU) o dalle fatture elettroniche; se il numero di incarichi dichiarati è inferiore a quello desumibile dai flussi digitali, scatta l'anomalia.
Per chi esercita arti o professioni, infatti, i dati Isa e i flussi delle certificazioni uniche e delle fatture elettroniche sono incrociati, con la conseguenza che viene verificato se i compensi dichiarati nel quadro “H” del modello Isa non risultano inferiori per più di 2.000 euro rispetto all'imponibile risultante dalle certificazioni uniche e scatta l’allerta se il numero totale di incarichi dichiarato è inferiore a quello che l'agenzia desume dalle certificazioni uniche o dalle fatture elettroniche emesse (tipologie 11 e 25).
Peraltro, anche i contribuenti considerati affidabili (con punteggio pari o superiore a 8) finiscono sotto osservazione se, per il periodo d'imposta 2024, non hanno utilizzato i dati precalcolati resi disponibili dall’agenzia nel cassetto fiscale per l’applicazione degli Isa; questo atteggiamento consacra un'anomalia poiché il software "Il Tuo ISA" richiede l'importazione di tali variabili (file XML) per un calcolo corretto e trasparente dell'indice.
La comunicazione di queste anomalie non avverrà soltanto tramite canali tradizionali ma l'agenzia caricherà gli avvisi nel cassetto fiscale del contribuente, consultabile direttamente o tramite un intermediario delegato, un avviso personalizzato sarà collocato nell'area riservata del sito dell'agenzia e, per chi ha fornito i contatti, verrà inviata una comunicazione a mezzo di posta elettronica certificata (P.E.C.) o con e-mail ordinaria.
E’ prevista, infine, la possibilità di fornire giustificazioni utilizzando esclusivamente il software “Il Tuo ISA”, attraverso una specifica funzionalità e, qualora l’anomalia fosse reale, il contribuente potrà regolarizzare la propria posizione beneficiando della riduzione delle sanzioni, in applicazione dell’istituto del ravvedimento operoso, di cui all’art. 13 del d.lgs. 472/1997, risultando fondamentale, però, che la correzione avvenga con la presentazione di una dichiarazione integrativa e con il versamento delle somme dovute. Fabrizio Giovanni Poggiani - ITALIA OGGI (riproduzione riservata)
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