Attribuita alle direzioni provinciali dell’Agenzia delle entrate la competenza per l’irrogazione le sanzioni per visto infedele nei confronti degli intermediari che presentano il modello 730. Potestà sanzionatoria esercitabile, a pena di decadenza, fino al 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione.
L’art. 17 del decreto Omnibus, correttivo della riforma fiscale, approvato il 10 giugno dal Consiglio dei ministri, dispone che, per le sole violazioni relative ai visti di conformità apposti sui modelli 730, a partire dalle dichiarazioni presentate per l’anno 2023, la sanzione prevista dall’art. 39 del d.lgs. 241/1997, deve essere irrogata dalle direzioni provinciali, competenti territorialmente in relazione al domicilio fiscale del contribuente, e non dalle direzioni regionali, come avviene per la generalità dei visti di conformità come, per esempio, per i visti relativi alle compensazioni in dichiarazione per importi superiori a 5.000 euro annui.
Con tale modifica, pertanto, il legislatore risolve un ampio contenzioso che si è formato in relazione alla prassi illegittima delle direzioni provinciali competenti per l’accertamento nei confronti dei contribuenti, di sanzionare direttamente anche l’intermediario, violando la competenza territoriale esclusiva delle direzioni regionali.
Si ricorda, innanzitutto, che gli intermediari, quando sono incaricati dai contribuenti per redigere e trasmettere il modello 730, anche precompilato, sono obbligati a rilasciare il visto di conformità sulla dichiarazione, ai sensi della lett. b), comma 2 dell’art. 35 del d.lgs. 241/1997.
I controlli sono eseguiti sui dati indicati nella dichiarazione, compresi quelli forniti dall’Agenzia delle entrate con la dichiarazione precompilata, fatte alcune eccezioni di cui all’art. 5 del d.lgs. 175/2014, e, in particolare, gli intermediari devono verificare l’importo delle ritenute certificate, gli acconti versati o trattenuti, la corrispondenza delle deduzioni e delle detrazioni ai documenti esibiti dal contribuente, i crediti d’imposta e le eccedenze d’imposta riportate in dichiarazione.
Se l’attività di verifica non è eseguita puntualmente dagli intermediari, il visto si considera infedele e all’intermediario è applicata una sanzione pari al 30% della maggiore imposta ma la medesima sanzione, che si aggiunge alla sanzione per omesso versamento irrogata nei confronti del contribuente, ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. 471/1997, può essere comunque regolarizzata dall’intermediario fino all’invio della comunicazione di irregolarità, di cui all’art. 26 del D.M. 164/1999.
Con il provvedimento correttivo in commento, è stato previsto che le sanzioni nei confronti degli intermediari dovranno essere irrogate dalle direzioni provinciali competenti per territorio per i controlli a carico dei contribuenti.
L’intervento prevede, pertanto, che l’iscrizione a ruolo delle somme dovute dagli intermediari e, quindi, la prodromica comunicazione degli esiti ai sensi dell’articolo 36-ter del D.P.R. 600/1973, sia eseguita dalla struttura dell’Agenzia delle entrate cui compete il controllo formale delle dichiarazioni e non più dalla direzione regionale competente in base al domicilio fiscale dell’intermediario.
Il comma 2 apporta le medesime modifiche di cui al comma 1 al testo unico in materia di sanzioni tributarie amministrative e penali di cui al d.lgs. 173/2024, al fine di allineare alla nuova disciplina, di cui al modificato articolo 39 del d.lgs. 241/1997, il corrispondente articolo 69 del citato testo unico.
Per garantire uniformità di trattamento alle dichiarazioni relative allo stesso anno d’imposta, le disposizioni di cui al presente articolo si rendono applicabili a partire dalle attività di controllo effettuate sulle dichiarazioni relative al periodo d’imposta 2023.
Il provvedimento non regola l’attuale contenzioso, ovvero quello pendente, poiché la modifica dell’art. 39 indicato si applica soltanto a partire dalle attività di controllo effettuate sulle dichiarazioni relative al periodo d’imposta 2023, con la conseguenza che per il controllo dei visti di conformità apposti sulle dichiarazioni dei periodi di imposta fino al 2022 restano quindi competenti le direzioni regionali e gli eventuali atti sanzionatori emessi dagli uffici provinciali restano annullabili, essendo chiara l’attuale previsione normativa che attribuisce il potere di sanzionare gli intermediari unicamente alle direzioni regionali.
Infine, si stabilisce, richiamando il termine di decadenza per la notifica della cartella di pagamento relativa ai controlli formali, di cui alla lett. b), comma 1 dell’art. 25 del D.P.R. 602/1973, che la potestà sanzionatoria nei confronti degli intermediari può essere esercitata, a pena di decadenza, fino al 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione. Fabrizio Giovanni Poggiani - ITALIA OGGI (riproduzione riservata)
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