Le abilitazioni amministrative determinano la data di inizio e fine degli interventi edilizi


  • L'Agenzia delle entrate ha fornito ulteriori precisazioni per fruire dei bonus

    Per gli interventi che fruiscono della detrazione maggiorata (superbonus), la data di inizio e quella di fine dei lavori è, in linea di principio, comprovata dalle abilitazioni amministrative e dalle comunicazioni richieste ai fini della normativa urbanistica e dai regolamenti edilizi. E i crediti di qualsiasi genere, maturati dal contribuente e riferibili alle spese per interventi edilizi sostenute dopo il 31/12/2022, non permettono la sottoscrizione di buoni del Tesoro poliennali.

    Con due risposte a specifiche domande (Q.T. n. 5-00784 e 5-00979) in sede di Commissione VI Finanze sono stati forniti ulteriori chiarimenti in merito alla fruibilità delle detrazioni relative ai bonus edilizi.

    Con la prima risposta (Q.T. 5-0074), l’Agenzia delle entrate ha richiamato i chiarimenti già forniti con specifici documenti di prassi (circolare n. 24/E/2020 § 2.2) in merito alla problematica consistente nel comprendere cosa si debba intendere per data di inizio e fine lavori per la realizzazione degli interventi trainanti, stante il fatto che le spese per i lavori trainati, ai sensi del comma 5, dell’art. 2 del decreto 6 agosto 2020 (decreto “Requisiti”), devono essere ricomprese nell’intervallo di tempo tra la data di inizio dei lavori e la data di fine dei lavori per la realizzazione degli interventi trainanti; condizione, questa, per l’applicazione della medesima percentuale di detrazione degli interventi trainanti.

    L’Agenzia delle entrate, sul punto specifico, richiama alcuni passi della predetta circolare (§ 2.2 ma anche § 1.2) e precisa che la data di inizio dei lavori deve risultare dai titoli abilitativi, se previsti e conclude affermando che la data di inizio e quella di fine lavori per la realizzazione degli interventi trainanti deve, in linea di principio, essere comprovata dalle abilitazioni amministrative o dalle comunicazioni richieste dalla normativa urbanistica e dai regolamenti edilizi vigenti.

    Niente si dice, invece, se, a questi fini e nel detto intervallo, si debba considerare il momento di esecuzione dei lavori o il sostenimento della spesa del trainato; di fatto, si ritiene che si continui a fare confusione nei termini e che si dovrebbe considerare, per i trainati, non il sostenimento della spesa ma l’esecuzione dei lavori ad essi riferibili, sebbene nella specifica risposta (FAQ A04.2) e nel richiamato comma 5, dell’art. 2 del decreto Requisiti si citi costantemente la data “delle spese sostenute”.

    Nella seconda risposta (Q.T. 5-00979) si analizza, invece, la possibilità, per i soggetti qualificati (banche, intermediari finanziari e assicurazioni), di sottoscrivere emissioni di buoni del Tesoro poliennali, con scadenza non inferiore a dieci anni, nel limite del 10% della quota annuale eccedente i crediti d’imposta, sorti a fronte di spese sostenute per gli interventi che hanno fruito della detrazione maggiorata (superbonus) già utilizzati in compensazione, di cui all’art. 17 del d.lgs. 241/1997, nel caso in cui il cessionario abbia esaurito la capienza fiscale nel medesimo anno.

    Il richiamato comma 1-sexies dell’art. 121 del D.L. 34/2020 attribuisce la detta facoltà a questi soggetti ma non appare chiaro se le dette disposizioni possono applicarsi anche ai crediti d’imposta derivanti dagli interventi che fruiscono della detrazione maggiorata, ma cedibili per effetto della deroga, di cui al comma 2 dell’art. 2 del D.L. 11/2023.

    Sul punto, la risposta fornita è negativa giacché si afferma che non rientrano, nell’ambito applicativo del citato comma 1-sexies dell’art. 121 del D.L. 34/2020, le spese sostenute a partire dal 1° gennaio scorso, riferibili agli interventi avviati dalla medesima data (1° gennaio 2023).

    Di conseguenza, l’agenzia precisa che i crediti, di qualsiasi genere, relativi a spese sostenute dopo il 31 dicembre 2022 non possono godere dell’opportunità indicata dal citato comma 1-sexies dell’art. 121, in conformità alla ratio della norma introdotta per lo sblocco dei crediti incagliati nei cassetti fiscali. Fabrizio Giovanni Poggiani - ITALIA OGGI (riproduzione riservata)


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