L'Associazione bancaria italiana (ABI) fornisce i primi chiarimenti alle associate sulle novità in tema di acquisto dei bonus edilizi


  • L'Agenzia delle entrate contrasta le situazioni più macroscopiche

    Per l’Associazione bancaria italiana (ABI) non è possibile cogliere, nell’immediato, la portata dei nuovi chiarimenti delle Entrate sul tema delle violazioni pregresse in tema di bonus edilizi ma prende atto che la relativa azione di accertamento resta finalizzata al contrasto di situazioni a più elevato disvalore e più macroscopiche, tali da risultare facilmente intercettabili dal cessionario che non abbia agito con colpa grave.

    Con la comunicazione indirizzata alle proprie associate dello scorso 7 ottobre (prot. UTR/001537), l’ABI ha preso atto degli ulteriori chiarimenti dell’Agenzia delle entrate forniti con la circolare n. 33/E/2022 e ha riepilogato, alle proprie associate, i punti più salienti (si veda, ItaliaOggi 8/10/2022).

    Con riferimento al paragrafo 5.3) della precedente circolare 23/E/2022, sul tema della responsabilità solidale tra cedente e cessionario dei crediti d’imposta, con particolare attenzione alla specifica diligenza richiesta per i soggetti di qualificati e alla presenza di numerosi indici riguardanti i profili soggettivi e oggettivi sintomatici della falsità dei crediti, correlati alla disciplina antiriciclaggio, l’associazione analizza le nuove precisazioni, punto per punto.

    Si prende atto, innanzitutto, della nuova definizione di dolo e colpa grave, richiamando quanto indicato dalle disposizioni contenute nei commi 3 e 4 dell’art. 5 del dlgs 472/1997 e, di conseguenza, del fatto che attualmente viene richiesto un livello di diligenza qualificato nel caso in cui il soggetto sia tenuto al rispetto di normative regolamentari e alle indicazioni delle autorità di vigilanza, quindi nel caso in cui il cessionario sia rappresentato da un istituto di credito o da altro intermediario finanziario.

    Il concorso nella violazione, inoltre, sussiste qualora si sia proceduto con l’acquisto di un credito in violazione dell’art. 122-bis del dl 34/2020, in presenza di soggetti obbligati alle norme antiriciclaggio, di cui all’art. 3 del dlgs 231/2007, nei casi in cui l’operazione sia soggetta all’obbligo di segnalazione (art. 35) e sussista l’obbligo di astensione all’operazione (art. 42).

    Si prende atto, inoltre, della necessità di acquisire i visti di conformità, le asseverazioni e le attestazioni richieste dal comma 1-ter dell’art. 121 del dl 34/2020, per i crediti sorti prima del decreto antifrodi; in tal caso, la limitazione della responsabilità del cessionario risulta operante ab origine per i crediti riferibili al 110% e dall’introduzione dell’obbligo, di cui al comma 1-ter del citato art. 121 (dal 12/11/2021), per i crediti relativi ai bonus ordinari, ferma restando la possibilità di ottenere la citata documentazione, da parte del fornitore e/o cedente, al fine di limitare la responsabilità solidale anche per i cessionari in possesso della detta documentazione.

    La stessa limitazione può operare con le medesime modalità anche per i crediti derivanti da interventi in edilizia libera o di ammontare inferiore ai 10 mila euro, nonostante il comma 1-ter dell’art. 121 citato escluda, per questi, l’obbligo del rilascio delle attestazioni di congruità e del visto di conformità.

    Con riferimento ai contestati indici, indicati nel paragrafo 5.3) della circolare 23/E/2022, sintomatici della falsità del credito, l’associazione prende atto che gli stessi hanno una mera valenza esemplificativa e che costituiscono solo istruzioni rivolte agli organi di controllo delle Entrate, al fine di rendere omogenee le attività istruttorie; si aggiunge, comunque, che non sarà facile dimostrare, anche documentalmente, che taluni indici non sono rappresentativi della realtà (si pensi all’immobile di scarso valore su cui sono stati eseguiti interventi consistenti, ritenuti sproporzionati).

    Posta la valutazione specifica dell’anomalia e, come detto, la possibilità di invocare elementi e circostanze, ulteriori e diverse, rispetto a quelle ipotizzate e di dimostrare l’avvenuta esecuzione degli interventi, si prende atto che l’agenzia ha finalizzato la propria attività al contrasto delle frodi, con particolare riferimento alle fattispecie a più elevato disvalore e di fenomeni macroscopici, tali da risultare, si dice testualmente, facilmente intercettabili al cessionario che non abbia agito con colpa grave.

    Infine, con riferimento alla diligenza del correntista-cessionario della banca o delle società appartenenti al gruppo bancario, si prende atto che lo stesso non è obbligato a seguire la stessa istruttoria svolta dalla banca cedente al momento di acquisizione del credito a condizione, però, che l’istituto di credito consegni al cessionario-correntista tutta la documentazione idonea a dimostrare di aver osservato la necessaria diligenza all’atto di acquisto del credito. Fabrizio Giovanni Poggiani - ITALIA OGGI (riproduzione riservata)

     


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