Eliminati i requisiti aggiuntivi, introdotti dalla legge di bilancio 2026, con il conseguente rispristino del previgente regime Pex (participation exemption) che rappresenta uno strumento fin troppo interessante di pianificazione fiscale e che consente l’esenzione da tassazione sul 95% delle plusvalenze realizzate dalla cessione di quote societarie.
Riformata anche la disciplina per l’applicazione e la riscossione della ritenuta a titolo d’imposta, fissata nell’aliquota dell’1,20%, sui dividendi corrisposti a soggetti comunitari o aderenti all’accordo sullo spazio economico europeo.
Com’è noto le disposizioni contenute nei commi da 51 a 55 dell’art. 1 della legge 30 dicembre 2025 n. 199 (legge di bilancio 2026) avevano modificato il trattamento fiscale dell’esenzione delle plusvalenze e dell’esclusione dei dividendi dalla formazione del reddito dei titolari di reddito d’impresa, di cui agli articoli 58, 59, 87 e 89 del D.P.R. 917/1986 (Tuir), nonché le modalità di applicazione della ritenuta di cui all’articolo 27 del D.P.R. 600/1973.
In particolare, a partire dal 1° gennaio scorso, i regimi dei dividendi esenti e delle partecipazioni esenti, di cui ai citati articoli 87 e 89 del D.P.R. 917/1986 (Tuir), avevano subito una notevole restrizione con la conseguenza che l'esenzione del 95% su dividendi e sulle plusvalenze era stata ulteriormente condizionata al possesso di una partecipazione diretta pari al 5% o un valore fiscale pari a 500.000 euro.
Le modifiche al regime, introdotte dalla legge 199/2025, erano state previste in quanto ritenute funzionali a subordinare il regime di esclusione dal reddito per i soggetti imprenditori al rispetto di requisiti legati all'entità della partecipazione.
Le dette norme dovevano correggere un sistema ultraventennale in cui l'esclusione risultava incondizionata, in quanto funzionale ad assicurare un'applicazione piena dei principi, di cui al dlgs 344/2003, finalizzati a prevedere che l'utile societario fosse tassato in capo al solo soggetto che lo produce e non in capo al soggetto che lo percepisce in qualità di dividendo.
Il primo parametro, quindi, era rappresentato, in seguito alle modifiche introdotte dalla legge di bilancio per il 2026, da una partecipazione diretta al capitale della società che distribuiva i dividendi del 5%, dovendo considerare, nella detta percentuale, anche le partecipazioni detenute indirettamente all'interno dello stesso gruppo ovvero quello costituito da soggetti tra i quali sussiste un rapporto di controllo, ai sensi del n. 1, comma 1 e comma 2 dell'art. 2359 c.c..
L'esclusione doveva essere ulteriormente garantita nel caso in cui la partecipazione detenuta, sebbene inferiore al 5%, avesse avuto un valore fiscale almeno pari a 500.000 euro; i due requisiti (5% o valore fiscale di 500.000 euro), peraltro, dovevano ritenersi alternativi, con la conseguenza che doveva ritenersi sufficiente la presenza di uno dei due affinché gli utili continuassero a essere assoggettati al previgente e più favorevole regime.
La quantificazione del valore fiscale doveva avvenire, inoltre, in ossequio alle disposizioni di cui all’art. 94 del T.U.I.R., il quale regola la determinazione del costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o quote anche in relazione a operazioni quali l'aumento gratuito del capitale, i versamenti a fondo perduto o in conto capitale, la rinuncia ai crediti e quant’altro.
Con le disposizioni contenute nell’art. 11 del D.L. 27 marzo 2026 n. 38, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 marzo 2026 n. 72, viene, di fatto, ripristinato il regime previgente alle modifiche operate con la legge di bilancio per il 2026 e, come espressamente, previsto nel comma 5, le disposizioni entrano in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2026 consentendo l’applicazione del previgente regime (ante legge di bilancio 2026) dell’esclusione dei dividendi e dell’esenzione delle plusvalenze senza soluzione di continuità.
Il successivo comma 2 dell’art. 11 del decreto richiamato riforma anche la disciplina delle ritenute sui dividendi corrisposti a soggetti tassati con un’imposta del reddito sulle società e collocati in uno Stato membro dell’UE o in uno Stato aderente all’accordo sullo spazio economico europeo (SEE), attraverso la sostituzione combinata del comma 3-ter dell’art. 27 del D.P.R. 600/1973 (avente ad oggetto la ritenuta) e del comma 5 dell’art. 55 del d.lgs. 33/2025 (avente ad oggetto i versamenti e la riscossione delle ritenute).
Si stabilisce, di fatto, che la ritenuta sui dividendi appena indicata sconta un’aliquota dell’1,20% sugli utili corrisposti a titolo d’imposta e, come evidenziato a suo tempo dall’Agenzia delle Entrate (circolare n. 26/E/2009 § 3), i soggetti non residenti che ritengono di avere titolo alla ritenuta ridotta indicata sono tenuti a presentare un’esplicita richiesta alla società emittente italiana, producendo una certificazione di residenza e del loro status fiscale, in ordine, si ritiene, alla natura giuridica e alla natura di soggetti passivi dell'imposta sulle società nel proprio Stato di residenza. Fabrizio Giovanni Poggiani - ITALIA OGGI (riproduzione riservata)
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