Per l'individuazione dei figli fiscalmente a carico, ai fini della fruizione delle detrazioni per i contribuenti con reddito superiore a 75.000 euro, si deve fare riferimento al numero dei figli che risultano fiscalmente a carico nell'anno di sostenimento delle spese e degli oneri detraibili, tenendo conto che gli stessi rilevano anche se risultano a carico soltanto per una parte dell'anno (si pensi, per esempio, alla nascita del figlio).
Così l’Agenzia delle Entrate che, con la circolare 6/E di ieri, è intervenuta in tema delle detrazioni e del relativo riordino, dopo le novità introdotte dalla legge 207/2024 (legge di bilancio 2025).
Con l’attuazione della riforma fiscale, è stato previsto un generale riordino delle detrazioni con l’introduzione, dopo l’art. 16-bis del D.P.R. 917/1986 (T.U.I.R.), l’art. 16-ter, rubricato appunto “Riordino delle detrazioni”.
Di conseguenza, a decorrere dal 1° gennaio 2025, per i soggetti con reddito complessivo superiore a 75.000 euro sono stati introdotti alcuni limiti per la fruizione delle detrazioni, attraverso un meccanismo di calcolo fondato, essenzialmente, sul reddito complessivo del contribuente e sul numero di figli fiscalmente a carico.
Per l'individuazione del numero dei figli fiscalmente a carico si deve far riferimento, precisa l’agenzia, al numero dei figli che risultano a carico nell'anno di sostenimento degli oneri detraibili e, in particolare, fermo restando il rispetto del requisito reddituale per essere considerati fiscalmente a carico, i detti figli rilevano nel computo anche se gli stessi risultino a carico soltanto per una parte dell'anno (si pensi, per esempio, alla nascita in corso d’anno)
I figli, inoltre, rilevano anche nel caso in cui il contribuente non benefici della detrazione per figli fiscalmente a carico perché percepisce l'assegno unico e universale (AUU) o nel caso in cui il figlio abbia superato i requisiti anagrafici, di cui alla lett. c), comma 1 dell’art. 12 del T.U.I.R..
Il comma 1 del citato art. 16-ter del Tuir dispone che, fermi restando i limiti disposti da ciascuna norma agevolativa, per i soggetti con reddito complessivo superiore a 75.000 euro, gli oneri e le spese, considerati complessivamente, per i quali è prevista una detrazione dall'imposta lorda, sono ammessi in detrazione fino a un certo limite.
Con il documento di prassi in commento, l’agenzia precisa che, nella determinazione dell'importo degli oneri e delle spese ai quali applicare il predetto articolo, devono essere rispettate le regole ordinarie previste dalle singole disposizioni agevolative, inclusi gli specifici limiti e le percentuali di detrazione.
Nel caso in cui gli oneri e le spese sostenute dal contribuente risultino superiori all'ammontare massimo, il contribuente deve individuare, nell’ambito della compilazione della dichiarazione dei redditi o tramite indicazione al sostituto d'imposta, gli oneri e le spese da imputare nel conteggio ai fini del calcolo della detrazione sulla base delle disposizioni di riferimento.
Il comma 4 del citato art. 16-ter del T.U.I.R. dispone che, ai fini della determinazione del massimale degli oneri ammessi in detrazione, per i contribuenti con reddito superiore a 75.000 euro, restano escluse le spese sanitarie, le somme investite nelle start-up innovative e le somme investite nelle piccole e medie imprese innovative.
Restano escluse, dall'ammontare massimo degli oneri ammessi in detrazione, anche le spese che danno diritto a detrazioni forfetarie, giacché la quantificazione effettiva delle spese sostenute non è rilevante ai fini della fruizione della detrazione.
Si prevede che, ai fini della determinazione dell'ammontare complessivo degli oneri detraibili, per le spese detraibili in più annualità debbono essere considerate soltanto le rate di spesa riferibili a ogni singolo anno.
L’Agenzia delle Entrate, inoltre, prende atto dell'innalzamento a 1.000 euro del limite massimo delle spese sostenute per la frequenza scolastica per le quali spetta la detrazione, di cui alla lett. e-bis), comma 1 dell’art. 15 del T.U.I.R., con la conseguenza che, a decorrere dal 1° gennaio 2025, le spese per la frequenza di scuole dell'infanzia, del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado del sistema nazionale di istruzione, sono detraibili dall'imposta lorda nella misura del 19% ma per un importo annuo non superiore a 1.000 euro per ogni singolo alunno o studente.
Infine, l’agenzia prende atto della sostituzione del comma 1-quater del citato art. 15 del T.U.I.R. il quale prevede un incremento delle spese sostenute dai non vedenti per il mantenimento dei cani guida da 1.000 euro a 1.100 euro e conferma che la citata spesa non concorre alla quantificazione del limite massimo degli oneri detraibili per i contribuenti con reddito complessivo superiore a 75.000 euro. Fabrizio G. Poggiani - ITALIA OGGI (riproduzione riservata)
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