L'Agenzia delle Entrate fornisce ulteriori chiarimenti sulla rivalutazione di quote e terreni nonché sull'affrancamento delle azioni e quote di OICR


  • Entro il 30 giugno 2023 richiesta in forma libera all'intermediario finanziario per procedere con l'affrancamento

    Opzione per l’affrancamento di quote o azioni detenute stabilmente in ogni rapporto presso un intermediario finanziario in forma libera ma entro il 30 giugno 2023, se possedute alla data del 31 dicembre 2022.

    In assenza di un rapporto con un intermediario, il contribuente che intende avvalersi dell’affrancamento, mai parziale, delle dette quote o azioni deve esercitare la scelta nella dichiarazione dei redditi riferibile al 2022 mentre l’imposta sostitutiva deve essere versata entro il termine fissato per il versamento delle imposte sui redditi determinate in sede dichiarativa.

    Con la circolare 16/E del 26 giugno 2023, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito disciplina della rideterminazione del prezzo di acquisto delle partecipazioni e dei terreni nonché dell’affrancamento dei redditi di capitale e delle plusvalenze relative a quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR), come disposto recentemente dalla legge 29 dicembre 2022 n. 197 (legge di bilancio 2023).

    Siamo nell’ambito di particolari redditi realizzati, in linea di principio, da persone fisiche, società semplici, enti non commerciali nonché da società e associazioni per le attività possedute al di fuori dell’attività d’impresa e dai soggetti privi di stabile organizzazione in Italia, di cui agli articoli 44 e 67 del D.P.R. 917/1986.

    Si tratta, quindi, di una prima possibilità finalizzata a riallineare i valori di acquisto, neutralizzando le eventuali plusvalenze emergenti da possibili future cessioni, eseguendo una rivalutazione del costo di acquisto di partecipazioni e terreni, detenuti al 1° gennaio scorso, con la redazione di una perizia e il pagamento di una imposta sostitutiva pari al 16%, entro il 15 novembre 2023 (unica rata o in tre rate annuali con aggravio degli interessi al 3% per la seconda e terza rata) o della possibilità di affrancare redditi di capitale o plusvalenze latenti al 31 dicembre 2022, relativamente a quote di OICR pagando una imposta sostitutiva pari, in tal caso, al 14%; in detto ultimo caso, se le quote o le azioni sono detenute da un intermediario attraverso uno stabile rapporto di custodia, amministrazione, gestione o di altra tipologia di rapporto, è lo stesso intermediario che deve procedere al versamento di quanto dovuto entro il 16 settembre 2023.

    Il comma 107 dell’art. 1, quale novità introdotta dalla legge di bilancio 2023, ha aggiunto il nuovo comma 1-bis all’art. 4 della legge 448/2011 estendendo la rideterminazione del costo o del valore di acquisto anche alle partecipazioni anche ai titoli, quote o diritti negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione, purché posseduti sempre alla data del 1° gennaio 2023, assumendo, in alternativa al costo o al valore di acquisto, il valore normale riferibile al mese di dicembre 2022 e determinato ai sensi della lett. a), comma 4 dell’art. 9 del D.P.R. 917/1986 (media aritmetica dei prezzi rilevati nell’ultimo mese dell’anno). 

    L’attestazione del valore delle quote e delle azioni di OICR non negoziate in mercati regolamentati deve avvenire sulla base dei documenti redatti dai gestori mentre per i titoli negoziati nei mercati regolamentati è necessario assumere l’ultimo valore disponibile alla data del 31 dicembre 2022 rilevabile presso i medesimi mercati; sempre ai fini dell’affrancamento, il contribuente potrà utilizzare, discrezionalmente, anche i prospetti redatti dagli OICR se rispettano le indicazioni della Banca d’Italia, di cui alla lett. c), comma 1, art. 6 del d.lgs. 58/1998.

    In linea di principio, ai fini dell’affrancamento, l’imposta sostitutiva dovuta nella misura del 14% dovrà essere applicata sulla differenza positiva tra il valore delle quote o delle azioni detenute e il valore o il costo di acquisto o di sottoscrizione delle stesse, utilizzando il valore rilevato al 31 dicembre 2022.

    Infine, il comma 114 dell’art. 1 della legge 197/2022 ha previsto la facoltà di affrancare anche i redditi di determinati contratti di assicurazione sulla vita, anche in tal caso versando una imposta sostitutiva del 14% e sempre se le dette polizze sono detenute fuori dell’ambito di un’attività d’impresa; si tratta di redditi di capitale per assicurazioni sulla vita di cui ai rami "I" (durata vita umana) e ramo "V" (operazioni di capitalizzazione, con l’eccezione di quelle di puro rischio, in cui le prestazioni sono legate soltanto al verificarsi di un decesso, di una invalidità o di una inabilità dell’assicurato, e quelle sprovviste di una prestazione a scadenza o di un valore di riscatto e quelle multi-ramo in cui i premi sono investiti in rami diversi. Fabrizio Giovanni Poggiani - ITALIA OGGI (riproduzione riservata)


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