L'Agenzia delle Entrate fornisce ulteriori chiarimenti dopo le recenti modifiche alle detrazioni per gli interventi edilizi


  • Dichiarazione sostitutiva in assenza della indicazione in fattura del CCNL

    Per le opere di ammontare complessivamente superiori a 70 mila euro, l’indicazione del contratto collettivo di lavoro nell’atto di affidamento dei lavori e nella relativa fattura resta a carico esclusivamente dell’impresa che nell’esecuzione utilizza dipendenti. Restano escluse dall’obbligo le imprese individuali, anche con collaboratori, e le società che utilizzano i soci-lavoratori. Con una dichiarazione sostitutiva dell’impresa, l’omissione risulta sanabile sebbene limitatamente al caso della mancata indicazione in fattura.

    Così l’Agenzia delle entrate che, con la circolare 19/E di ieri, ha fornito i primi chiarimenti, dopo le recenti modifiche legislative alla detrazione maggiorata del 110% (superbonus), di cui all’art. 119 del dl 34/2020 e all’opzione per lo sconto sul corrispettivo o per la cessione del credito, di cui agli articoli 121 e 122 del medesimo decreto.

    Con riferimento alle attestazioni di congruità delle spese viene chiarito che i criteri individuati per verificare la detta congruità devono ritenersi applicabili, in estensione, anche agli interventi di riduzione del rischio sismico, di cui ai commi da 1-bis a 1-sexies, dell’art. 16 del dl 63/2013, a quelli di pulitura e tinteggiatura esterna, di cui ai commi da 219 a 223 dell’art. 1 della legge 160/2019 (bonus facciate) e per gli interventi destinati al recupero edilizio, di cui al comma 1, dell’art. 16-bis del dpr 917/1986 (Tuir).

    Nel rilascio del visto di conformità, per la fruizione delle diverse detrazioni, si rende necessario che le relative spese siano separatamente indicate nel documento giustificativo (fattura), suddividendo le spese del visto in relazione alle diverse tipologie di intervento, poiché le stesse rientrano nei massimali specifici; stesso discorso per le spese relative alle attestazioni di congruità, giacché il costo sostenuto per le relative spese professionali deve essere imputato a ogni singolo intervento in relazione alla prestazione svolta.

    In presenza di esonero dal rilascio del visto (lavori inferiori a 10 mila euro o in edilizia libera), sia in ipotesi di cessione della detrazione o di sconto in fattura, la comunicazione dell’opzione può essere presentata anche direttamente dal contribuente, in aggiunta all’intermediario abilitato.

    Per la verifica del limite dei 10 mila euro è necessario considerare tutte le spese agevolabili riferibili agli interventi oggetto del titolo abilitativo, a prescindere dal numero dei fruitori, comprendendo anche quelli in edilizia libera eventualmente presenti e la soglia deve essere calcolata in relazione all’intervento complessivo, non rilevando che lo stesso sia realizzato in periodi d’imposta differenti, mentre per gli interventi eseguiti sulle parti comuni l’importo da considerare è quello complessivo e non della parte di spesa posta a carico del singolo condomino.

    Dall’1/01/2022 è possibile procedere con la cessione del credito riferito alla realizzazione o acquisto del box pertinenziale corrispondente, quindi, alle quote non fruite, riferibili agli importi dal 2020 al 2021, e, per lo sconto in fattura, per gli importi versati dal 1° gennaio scorso.

    Con riferimento al divieto di cessione, a partire dal 26/02/2022 la cessione del credito può essere eseguita tre volte (la prima a favore di chiunque e le due verso soggetti qualificati) con la conseguenza che per lo sconto in fattura l’impresa esecutrice può cedere il credito a un cessionario qualunque, il quale può girare il credito esclusivamente a banca o soggetto finanziario mentre nel caso di cessione del credito, il cessionario può cedere il credito acquisito soltanto alla banca o altro soggetto finanziario e, quest’ultimo, ad altro soggetto indicato dalla norma; la circolare poi affronta i passaggi per le comunicazioni trasmesse entro il 16 febbraio scorso, distintamente tra cessione e sconto, e il divieto di cessioni parziali, dovendo ritenere possibile la cessione delle singole rate annuali ma non la cessione parziale della singola rata annuale.

    Infine, in presenza di un datore di lavoro (quindi non di impresa individuale anche con collaboratori o di società che opera con soci-lavoratori) che esegue lavori di ammontare  superiore a 70 mila euro è necessario che le prestazioni siano indicate nel contratto di appalto (o di sub-appalto o con un general contractor) nel rispetto dei CCNL, nazionali o regionali, del settore edile; l’assenza dell’indicazione determina la mancata fruizione del bonus, sanabile solo per la mancata indicazione in fattura con l’ottenimento di una dichiarazione sostitutiva da parte dell’impresa in cui la stessa attesti il contratto collettivo utilizzato nell’esecuzione dei lavori, da esibire a richiesta all’amministrazione finanziaria. Fabrizio Giovanni Poggiani - ITALIA OGGI (riproduzione riservata)


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