Cessione di beni immateriali, come i crediti di carbonio, assorbiti dal reddito agrario ma fino a concorrenza dell’ammontare dei corrispettivi derivanti da cessioni di beni realizzati nell’ambito di attività agricole principali e connesse, di cui all’art. 2135 c.c..
Non si deve tenere conto, ai fini della determinazione del “limite di agrarietà”, dei corrispettivi relativi alle prestazioni di servizi (servizi agromeccanici, manutenzione giardini ed altre) e il detto limite deve essere determinato nell’anno di cessione dei beni e non nell’anno di produzione degli stessi.
Così la circolare n. 12/E dell’8 agosto scorso con la quale l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla recente riforma dell’imposizione diretta in tema di revisione della disciplina dei redditi fondiari e di aggiornamento delle banche dati catastali, di cui agli articoli 1 e 2 del d.lgs. n. 192/2024.
Il citato documento di prassi, quindi, interviene sulle novità in tema di esercizio delle attività agricole con particolare riferimento ai sistemi più evoluti di coltivazione (vertical farm, sky farm e colture idroponiche), nonché sulle possibilità di ricondurre a tassazione fondiaria alcuni elementi immateriali (come, per esempio, i crediti di carbonio ottenuti mediante cattura dell’anidride carbonica) e sull’aggiornamento, anche in modalità digitale, delle qualità e delle classi di coltura presenti in catasto.
Con riferimento alla produzione di vegetali con i citati sistemi evoluti di coltivazione all’interno di immobili censiti al catasto dei fabbricati, la lett. b-bis) del comma 2 del novellato art. 32 del D.P.R. 917/1986 (TUIR) permette un riallineamento con le disposizioni civilistiche che considerano agricole le attività che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque (dolci, salmastre o marine), di cui al comma 2 dell’art. 2135 c.c..
Infatti, con l’art. 1 del d.lgs. n. 192/2024 sono state inserite, tra le attività produttrici di reddito agrario e nel rispetto di determinati limiti, o di reddito d’impresa, determinato in modalità forfetaria, oltre gli indicati limiti, le attività dirette alla produzione di beni, anche immateriali, realizzate attraverso la coltivazione, l’allevamento e la silvicoltura che concorrono alla tutela dell’ambiente e alla lotta ai cambiamenti climatici.
La citata lett. b-bis), quindi, riguarda le attività di produzione di vegetali che, in aggiunta a quelle effettuate in serra, di cui alla precedente lett. b) del medesimo articolo sono realizzate con i citati sistemi più evoluti di coltivazione, posti in essere all’interno di immobili censiti nel catasto fabbricati e rientranti in determinate categorie (C/1, C/2, C/3, C/6, C/7, D/1, D/7, D/8, D/9 e D/10); la tassazione fondiaria, pertanto, si applica in presenza di attività dirette alla produzione di vegetali realizzate con i detti sistemi di coltivazione e poste in essere tramite l’utilizzo degli immobili come appena classificati.
Dopo l’emanazione dello specifico provvedimento interministeriale destinato all’introduzione di nuove classi e qualità di coltura, l’agenzia evidenzia che i redditi dominicale e agrario, determinati con il detto decreto, dovranno essere annotati in corrispondenza dell’immobile utilizzato per la produzione di vegetali.
I redditi agrari e dominicali delle colture innovative, peraltro, devono essere assoggettati alle rivalutazioni ordinarie, come previste legislativamente; si pensi alle rivalutazioni dell’80% e del 70%, previste dal comma 50 dell’art. 3 della legge n. 662/1996.
Il documento di prassi presenta alcune esemplificazioni ma è opportuno ricordare che, come le altre novità introdotte dal d.lgs. n. 192/2024, anche questa novità si è resa applicabile ai redditi prodotti a partire dall’anno 2024, per i soggetti solari, con la conseguenza che i chiarimenti in commento risultano rilevanti anche per la redazione delle dichiarazione dei redditi riferibili al detto periodo d’imposta.
L’agenzia ricorda, inoltre, (§ 2.2) che sono assorbiti dal reddito agrario anche i redditi derivanti dalla produzione di beni, sia materiali sia immateriali, derivanti da attività agricole contemplate nella lett. b-ter), in relazione a modalità e tecniche virtuose sotto il profilo della tutela ambientale; si tratta, in particolare, delle cessione di crediti di carbonio ottenuti mediante la cattura di anidride carbonica e debitamente certificati.
I corrispettivi, che il produttore agricolo realizza dalla cessione di crediti di carbonio o di beni analoghi, rientrano nel reddito agrario, determinato su base catastale, fino a concorrenza dell’ammontare dei corrispettivi delle cessioni di beni, registrate o soggette a registrazione ai fini Iva, derivanti dall’esercizio delle attività agricole di cui all’art. 2135 c.c., ai sensi della citata lett. b-ter), comma 2 dell’art. 32 del TUIR; oltre il citato “limite di agrarietà”, i corrispettivi dei detti crediti costituisce reddito d’impresa, da determinare anche forfetariamente (salvo diversa opzione) ai sensi del comma 3-ter dell’art. 56-bis del TUIR, applicando all’ammontare dei corrispettivi delle cessioni, registrate o soggette a registrazione ai fini Iva, il coefficiente di redditività del 25%.
Ai fini del calcolo di tale limite rilevano esclusivamente i corrispettivi delle cessioni di beni agricoli, con esclusione dei corrispettivi derivanti dall’esercizio di prestazioni di servizi, sebbene inquadrabili tra le attività agricole connesse, di cui al comma 32 dell’art. 2135 c.c. e il limite indicato deve essere determinato nell’anno di cessione dei detti beni e non nell’anno di produzione. Fabrizio Giovanni Poggiani - ITALIA OGGI (riproduzione riservata)
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