L'Agenzia delle Entrate fornisce i primi chiarimenti sul D.L. 18/2020


  • Sospensione versamenti e adempimenti e altro ancora precisati dalle Entrate

    Per le categorie di soggetti per i quali risultano sospesi gli obblighi di versamento delle ritenute, nessun controllo da parte del committente, in presenza di appalti. Di conseguenza, e soltanto in detti casi, il committente deve anche pagare puntualmente i corrispettivi spettanti all’impresa appaltatrice, affidataria o subappaltatrice, senza sospenderne il pagamento.
    Così l’Agenzia delle entrate che, con la circolare 8/E di ieri, ha fornito, per mezzo di una serie di risposte a determinati quesiti, i primi chiarimenti in ordine ai contenuti del dl 17/03/2020 n. 18 (Cura Italia).
    Salta subito all’occhio l’errata indicazione della data del prossimo 20 giugno (risposta 1.10), come termine ultimo per la presentazione dei modelli Intrastat relativi al mese di febbraio 2020; si ritiene che lo stesso sia un refuso giacché, in aderenza al comma 1 e al 6 dell’art. 62 del dl 18/2020 i termini degli adempimenti, che scadono nel periodo compreso tra l’8/03 e il 31/05/2020, fatte salve le comunicazioni per la precompilata, possono essere eseguiti entro il 30/06, senza applicazione di sanzioni e interessi.
    Sul mantenimento dei termini per le comunicazioni per la predisposizione della dichiarazione precompilata 2020, che l’Agenzia delle entrate metterà a disposizione dei contribuenti il 5/05 prossimo, è chiara la norma appena indicata che fa salvi i termini  dell’art. 1 del dl 9/2020 e alcune risposte (risposte 1.11 e 1.19) confermano al 31/03 appena trascorso, il termine per gli invii della certificazione unica (CU) e della comunicazione degli oneri detraibili, propedeutici per la redazione del modello 730.
    Sospesi i controlli del committente, ai sensi dell’art. 4 del dl 124/2019, sui versamenti delle ritenute dei subappaltatori, se questi ultimi rientrano tra i destinatari della sospensione dei versamenti, di cui agli artt. 61 e 62 del dl 18/2020, con conseguente possibilità di riscossione dei corrispettivi per lavori eseguiti (risposta 1.9); gli obblighi dovranno ripartire dal momento del versamento o dell’omesso versamento, di cui ai citati articoli.
    L’Agenzia delle entrate conferma (risposta 1.20) il termine per la produzione della documentazione richiesta in sede di controllo formale, ai sensi dell’art. 36-ter del dpr 600/1973, anche in questo caso soltanto se i termini assegnati per fornire la documentazione scadono nell’intervallo temporale compreso tra l’8/03 e il 31/05/2020.
    Di particolare interesse altre due precisazioni, quella inerente ai termini di registrazione degli atti privati (per esempio, locazione e comodato), degli atti pubblici (per esempio, atti di donazione) e delle altre scritture private autenticate a termine fisso, nonché delle dichiarazioni di successione, nel qual caso, se il termine di presentazione cade tra l’8/03 e il 31/05/2020, entrambe beneficiano della proroga indicata dall’art. 62, e quindi vanno al 30/06 (risposte 1.12 e 1.16).
    Al contrario, con riferimento al termine di redazione degli inventari, per esempio per il rispetto di quello di tre mesi dall’accettazione con beneficio di inventario, di cui all’art. 490 c.c., per l’operazione contabile che permette di conoscere le attività e le passività che fanno parte del patrimonio ereditato, redatto dal notaio o dal cancelliere del Tribunale, l’Agenzia delle entrate precisa che il dl 18/2020 non sospende i predetti termini giacché gli stessi non sono da inquadrare come adempimenti di natura tributaria, stante il fatto che la disciplina è trattata dal codice civile; termine che può essere prorogato ma non oltre tre mesi, ai sensi dell’art. 485 c.c..
    Si sospendono, sempre in aderenza alle disposizioni di cui all’art. 62 del dl 18/2020 e fino al 30 giugno prossimo, anche i versamenti dell’imposta di registro dovuti per la registrazione di un contratto di comodato e/o locazione.
    La precisazione è avvalorata dal fatto che, ai sensi dell’art. 16 del dpr 131/1986 (testo unico dell’imposta di registro), la liquidazione dell’imposta è “subordinata” alla richiesta di registrazione dell’atto, con la conseguenza che, se il contribuente, come detto in precedenza, si avvale della sospensione e non richiede la relativa registrazione, non si concretizza l’ulteriore obbligo del correlato versamento, anche in presenza di contratti di locazione.
    Naturalmente, se il contribuente, pur potendo beneficiare della sospensione dei termini per la registrazione, non si avvale della stessa e richiede, nei termini ordinari, la registrazione dei contratti indicati, si concretizza contestualmente l’obbligo tributario del correlato versamento nei termini prescritti (risposta 1.21). Fabrizio Giovanni Poggiani - ITALIA OGGI(riproduzione riservata)
     


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