L'Agenzia delle Entrate aggiorna la guida al superbonus del 110%


  • La guida tiene conto delle novità introdotte dalla legge di Bilancio 2021

    Dal 1° gennaio scorso, la detrazione maggiorata del 110% spetta anche per gli interventi "trainati" destinati alla eliminazione delle barriere architettoniche e per favorire la mobilità interna ed esterna all'abitazione alle persone, anche se effettuati in favore di persone di età superiore a sessantacinque anni. Il limite di spesa di 48 mila euro per l’installazione dell’impianto fotovoltaico e dei sistemi di accumulo deve essere considerato distintamente tra i detti interventi.

    Ciò emerge dalla lettura della guida al superbonus del 110% dell'Agenzia delle Entrate, nella versione di febbraio 2021 (scaricabile nella specifica sezione all’indirizzo www.agenziaentrate.gov.it), la quale precisa che, anche per questi interventi, è possibile optare per la cessione del credito relativo alla detrazione spettante o per lo sconto sul corrispettivo.

    La guida evidenzia che il decreto Rilancio (dl 34/2020, convertito con modifiche nella legge 77/2020) nell’ambito delle misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19, ha incrementato al 110% l’aliquota di detrazione delle spese sostenute dall’1/07/2020 al 31/12/2021, a fronte di specifici interventi nell’ambito dell’efficienza energetica e di interventi di riduzione del rischio sismico, nonché di installazione di impianti fotovoltaici nonché delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici.

    La legge di bilancio 2021 (legge n. 178/2020) ha poi prorogato la detta detrazione maggiorata al 30/06/2022 e, in determinate situazioni, al 31/12/2022 o al 30/06/2023 e ha introdotto altre rilevanti modiche alla relativa disciplina.

    La detrazione, si ricorda, non spetta esclusivamente per gli interventi (cosiddetti “trainanti”) specificatamente indicati destinati all’efficientamento energetico (cappotto e sostituzione impianti di riscaldamento) e interventi destinati a ridurre il rischio sismico, ma anche per determinati interventi aggiuntivi (cosiddetti “trainati”) se eseguiti congiuntamente con almeno uno degli interventi principali.

    La guida, come aggiornata, tiene anche conto delle novità introdotte dalla legge 178/2020 e, con particolare riferimento agli interventi di isolamento termico, prende atto che anche gli interventi per la coibentazione del tetto rientrano a pieno titolo nella disciplina agevolativa, senza limitare il concetto di superficie disperdente al solo locale sottotetto, con la conseguenza che la detta specificazione amplia l’intervento trainante relativo al cappotto.

    Sul piano degli interventi relativi all’ecobonus e al sismabonus, la guida ricorda che i limiti delle spese sostenute entro il 30/06/2022 sono aumentati del 50% per gli interventi di ricostruzione concernenti i fabbricati danneggiati dal sisma nei comuni indicati negli elenchi, di cui al dl 189/2016, convertito nella legge 229/2016 e al dl 39/2009, convertito nella legge 77/2009, nonché nei comuni interessati da eventi verificatisi dopo il 2008.

    La detrazione maggiorata spetta anche per gli interventi relativi alle spese, sostenute a partire dall’1/01/2021, per gli interventi indicati dalla lettera e), comma 1, dell’art. 16-bis del dpr 917/1986, eseguiti congiuntamente agli interventi di isolamento termico delle superfici opache o di sostituzione degli impianti di climatizzazione esistenti; in particolare, si deve far riferimento agli interventi destinati alla eliminazione di barriere architettoniche, di installazione di ascensori e montacarichi e alla realizzazione di interventi, anche di natura tecnologica (robotica), finalizzati a favorire la mobilità interna ed esterna all’abitazione per le persone con handicap in situazione di gravità e a prescindere dall’età.

    Infine, una utile precisazione relativamente alla detrazione per l’installazione degli impianti fotovoltaici e di sistemi di accumulo poiché nella guida (pag. 15) viene precisato che il limite di spesa di 48 mila euro deve essere considerato “distintamente”, con riferimento ai due interventi indicati (fotovoltaico e sistema di accumulo), nel rispetto di tutte le altre condizioni. (riproduzione riservata)


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