La selezione del bestiame conto terzi non è attività connessa


  • L'attività non rientra tra quelle di fornitura di servizi

    L’attività di selezione del bestiame per conto di terzi allevatori non rappresenta una attività connessa per il mancato utilizzo delle risorse riconducibili all’impresa agricola. Per le Entrate, infatti, la detta attività non rientra tra quelle dirette alla fornitura di servizi mediante l’utilizzo delle risorse dell’azienda agricola.

    L’Agenzia delle entrate, con la risposta n. 446/2021, è intervenuta sulla qualificazione delle attività connesse, di cui al comma 3 dell’art. 2135 c.c. e la relativa tassazione forfetaria, di cui al comma 3 dell’art. 56-bis del dpr 917/1986 (Tuir).

    L’istante evidenzia di essere un imprenditore agricolo operante, in via principale, nel comparto dell’allevamento di animali e di ingrasso di bovini e che, ai fini dell’approvvigionamento, lo stesso si rivolge a fornitori esteri, svolgendo anche una attività di selezione, occasionalmente e senza vincoli di subordinazione, anche per altri allevatori italiani.

    Il contribuente evidenzia che l’attività svolta per altri allevatori consiste, in sintesi, nella descrizione dei capi con riferimento a peso, struttura, età, razza, qualità, stato di salute, qualifica sanitaria e quant’altro si renda necessario per mettere in condizione l’acquirente di valutare l’animale in vendita e formulare una proposta di acquisto coerente; l’allevatore terzo informato decide autonomamente di acquistare o meno definendo il prezzo con il rispettivo venditore.

    La detta attività è marginale ma per l’istante questa attività di selezione di bovini per conto terzi deve essere inquadrata tra le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l’utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell’azienda agricola, normalmente impiegate nell’attività agricola esercitata, di cui al comma 3 del citato art. 2135 c.c., che qualifica l’imprenditore agricolo, e, di conseguenza, alla detta attività deve essere applicato il regime forfetario (coefficiente del 25% di redditività) di cui all’art. 56-bis del dpr 917/1986.

    L’Agenzia delle entrate, innanzitutto, richiama alcuni passi dell’art. 56-bis del tuir e dell’art. 2135 c.c. ma si sofferma, soprattutto, sui contenuti di un datato documento di prassi (circ. 44/E/2002) con il quale, per inquadrare le attività tra quelle connesse, è stato richiesto il rispetto dei requisiti soggettivi (medesimo imprenditore) e di quelli oggettivi (prodotti prevalenti dalla propria attività) con l’ulteriore precisazione che, nell’ambito della fornitura a terzi di beni o servizi, oltre a soddisfare il requisito soggettivo, l’imprenditore deve utilizzare prevalentemente attrezzature e risorse dell’azienda normalmente impiegate nell’attività agricola principale al fine di qualificare le dette attività come esercitate in connessione con l’impresa agricola.

    L’Agenzia delle entrate precisa, inoltre, che nel concetto delle risorse normalmente utilizzate nell’attività agricola svolta devono essere inquadrati tutti gli elementi materiali e immateriali necessari al conseguimento dell’obiettivo aziendale e, quindi, individua tra essi i terreni, i fabbricati, le attrezzature, il personale, il capitale, il know-how e quant’altro.

    Nella fattispecie analizzata, il contribuente chiede che possa essere considerata connessa all’attività principale di allevamento di animali, l’attività di selezione di bovini effettuata a favore di terzi, avvalendosi delle proprie capacità (conoscenze e competenze tecniche) ma l’agenzia, pur ritenendo soddisfatto il requisito soggettivo (medesimo soggetto che esercita l’attività principale e quella connessa), evidenzia che l’attività di selezione conto terzi non richiede l’impiego di alcuna risorsa aziendale, come indicato in precedenza e, quindi, in assenza del rispetto del requisito oggettivo non risulta possibile applicare la tassazione forfetaria, di cui all’art. 56-bis del tuir. Fabrizio G. Poggiani - ITALIA OGGI (riproduzione riservata)


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