La Guardia di Finanza fornisce gli indirizzi operativi per i controlli sulle cessioni dei bonus edilizi


  • L'attività resta finalizzata al contrasto delle frodi di natura tributaria

    La quarta o ultima cessione può essere effettuata dalle banche o dalle società appartenenti ad un gruppo bancario a favore di soggetti diversi dai consumatori o utenti che abbiano stipulato un contratto di conto corrente con la banca stessa o con la banca capogruppo, senza facoltà di ulteriore cessione, anche per quelle comunicazioni presentate anteriormente al 1° maggio 2022.

    La Guardia di finanza, di conseguenza, prende atto della modifica intervenuta e fornisce l’indirizzo operativo ai reparti operativi ai fini dei controlli per contrastare le frodi in materia di cessione dei crediti d’imposta.

    Con una circolare specifica (prot. 0242074/2022 ) del 25 agosto scorso, tenendo conto dei contenuti dell’articolo 40-quater del D.L. 73/2022 (decreto “Semplificazioni”) che ha abrogato il comma 3 dell’articolo 57 del D.L. 50/2022 (decreto “Aiuti”), il Comando generale avvisa i reparti operativi.

    Con l’approvazione della legge 122/2022, di conversione del D.L. 73/2022, ha trovato, infatti, conferma la previsione dell’ennesima modifica della disciplina di cessione dei crediti d’imposta, di cui all’articolo 121 del D.L. 34/2020.

    È stabilito, infatti, che le disposizioni, di cui alla lett. b), comma 1 dell’articolo 14 dello stesso decreto, si applicano alle comunicazioni della prima cessione o dello sconto in fattura inviate all’Agenzia delle entrate a partire dal 1° maggio 2022.

    Di conseguenza, ai sensi del comma 1 dell’art. 121 del D.L. 34/2020, come da ultimo dalla citata lett. b), comma 1 dell’articolo 14 del D.L. 50/2022, convertito nella legge 91/2022), per le comunicazioni, riferite alla prima cessione o allo sconto in fattura, presentate anche in data anteriore all’1/05/2022, la quarta o ultima cessione può essere effettuata dalle banche o dalle società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all’albo, di cui all’articolo 64 del d.lgs. 385/1993 (T.U.B.) a favore dei soggetti diversi dai consumatori o utenti, come individuati dalla lett. a), comma 1 dell’art. 3 del d.lgs. 206/2005 (Codice del consumo), che abbiano stipulato un contratto di conto corrente con la banca stessa, ovvero con la banca capogruppo, senza facoltà di ulteriore cessione.

    Pertanto, i titolari di un conto corrente potranno acquistare dalla propria banca o dalle altre società appartenenti al gruppo bancario, crediti di imposta relativi alla detrazione maggiorata del 110% (superbonus) e dagli altri bonus edilizi ordinari; si tratta di soggetti diversi dalle persone fisiche che agiscono per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta.

    La modifica introdotta permette alle banche di acquistare crediti oltre il limite della propria capacità di utilizzo diretto dei crediti d’imposta giacché potranno rivendere i detti crediti, naturalmente con importi tutti da concordare tra le parti, anche se riferiti alle comunicazioni di opzione trasmesse all’Agenzia delle entrate anche in data anteriore al citato 1° maggio 2022.

    Nella sostanza, l’ampliamento della platea dei potenziali acquirenti finali è efficace per tutti i crediti di imposta generati dalle comunicazioni di opzione dello sconto in fattura applicato dal fornitore o di opzione della prima cessione effettuata direttamente dal beneficiario della detrazione, presentate telematicamente all’Agenzia delle entrate prima del 16 luglio 2022.

    Con la citata abrogazione, la sola norma che definisce la decorrenza della modifica normativa operata dalla lett. b) comma 1 dell’articolo 14 del D.L. 50/2022, infatti, rimane il comma 1-bis dell’articolo 14 del medesimo provvedimento, ai sensi del quale la richiamata previsione, di cui alla lett. b) del comma 1 del medesimo articolo si rende applicabile anche alle cessioni o agli sconti in fattura comunicati all’Agenzia delle entrate prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto (fissata al 16 luglio 2022), fermo restando il limite massimo delle cessioni di cui all’articolo 121, comma 1, lettere a) e b), del D.L. 34/2020 convertito con modificazioni dalla legge 77/2020.

    Quindi, in estrema sintesi, con l’abrogazione recata dall’articolo 40-quater del D.L. 73/2022, l’ampliamento della platea dei potenziali acquirenti finali, come indicati, si rende applicabile anche a tutti i crediti di imposta generati dalle comunicazioni di opzione dello sconto in fattura applicato dal fornitore o di prima cessione effettuata direttamente dal beneficiario della detrazione, presentate all’Agenzia delle entrate prima del 16 luglio 2022 ovvero della data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 50/2022. (riproduzione riservata)

     

     

     

     

     

     

     


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