Per la compilazione dei modelli INTRA si applicano le regole generali Iva


  • Prevista la doppia possibilità per il contribuente

    I modelli Intra 2-bis seguono le regole generali Iva per la relativa compilazione. Il contribuente, infatti, può scegliere se riepilogare gli acquisti intracomunitari nel mese di arrivo dei beni (regola statistica) oppure con le regole Iva nel mese di tempestiva annotazione del reverse charge (regola fiscale).

    Questo quanto confermato nelle nuove istruzioni ai modelli per il 2022 che, rispetto alle precedenti, estendono il concetto del periodo di riferimento per consentire la riepilogazione nel periodo nel corso del quale si verifica il fatto generatore e l’Iva diventa esigibile.

    Con la modulistica del nuovo provvedimento Dogane, Entrate ed Istat del 23/12/2021, sfumano così gli imbarazzi operativi sorti con le precedenti istruzioni del 2018 che chiedevano invece il riepilogo “nel periodo in cui i beni acquistati entrano nel territorio italiano”; una conferma ideale per tutti gli operatori, la gran parte dei quali da sempre pescano i dati per gli elenchi dal registro Iva acquisti e non dal magazzino.

    Dal 2018, com’è noto, gli Intra 2 solo obbligatori solo per i mensili e hanno valenza esclusivamente per finalità statistiche.

    Le informazioni statistiche normalmente rilevano in base alla movimentazione fisica (art. 6 § 1 Reg. UE n. 638/2004 previgente e nuovo Reg. UE 1197/2020 allegato V, sezione 5, § 1/a) e in tal senso depone anche l’articolo 50, comma 7 dl 331/1993 secondo cui, i dati dell’eventuale fatturazione anticipata rispetto alla consegna o spedizione (non obbligatoria ma nemmeno vietata) devono essere parcheggiati per essere inseriti negli elenchi nel periodo di consegna o spedizione dei beni come avviene per i movimenti a scopo di lavorazione.

    Per i movimenti rilevanti anche ai fini fiscali Iva, ovvero per gli acquisti intracomunitari (come per le cessioni), la regolamentazione statistica comunitaria, tuttavia, ha sempre privilegiato uno stretto legame fra i dati Iva e quelli Intrastat (5° considerando del previgente Reg. CE 638/2004 e art. 3 previgente Reg. UE 1982/2004).

    Per tale motivo le istruzioni del 2018, come a suo tempo evidenziato su queste pagine (si veda, ItaliaOggi del 17/02/2018 pag. 30), non avevano mai convinto appieno anche perché, tolto il caso della citata fatturazione anticipata, l’articolo 5 del dm 22/2/2010 precisa, tuttora, che le operazioni rilevanti (anche) ai fini fiscali vanno riepilogate nel periodo in cui sono “registrate o sono soggette a registrazione ai sensi delle disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto”, ancorché tale annotazione non sia stata effettuata (circ. 73/E/1994 § 10.4).

    Ciò premesso la questione ha trovato chiarimento in una risposta (n. 328752/21) fornita dall’ISTAT a Confimi Industria secondo cui nel nuovo aggiornamento delle istruzioni 2022 “il concetto del periodo di riferimento viene esteso per consentire la riepilogazione nel periodo in cui si verifica il fatto generatore dell’imposta”.

    Come confermano, infatti, le nuove istruzioni relative all’elenco Intra 2-bis gli operatori (in aderenza anche al nuovo regolamento UE n. 1197/2020 allegato V CAP. I Sez. 5 co.1/b) hanno la possibilità di riepilogare gli acquisti intracomunitari “nel periodo in cui i beni acquistati entrano nel territorio italiano”  oppure  “nel mese di calendario nel corso del quale si verifica il fatto generatore dell’imposta per le merci unionali sulle quali l’IVA diventa esigibile ai sensi della direttiva 2006/112/CE” con l’avvertenza (in sostanziale aderenza alla disciplina dell’autofattura articolo 46, comma 5) che “se l’intervallo di tempo tra l’acquisto delle merci e il fatto generatore dell’imposta è superiore a due mesi di calendario, il periodo di riferimento è il mese in cui i beni acquistati entrano nel territorio italiano”.

    Si potrebbe osservare che dal 2013 il fatto generatore (momento di effettuazione) sia legato (articolo 39 del dl 331) al momento dell’inizio del trasporto e/o spedizione sia per le cessioni come per gli acquisti, ma a fugare qualsiasi dubbio depone la precisazione dell’Agenzia delle entrate (circ. 12/E/2013) in cui è stato precisato come detta disposizione sia conferme all’articolo 68 direttiva così come “risultano in linea con le disposizioni degli articoli 69 e 222 della direttiva” anche quelle dell’articolo 47 domestico, secondo cui l’integrazione e l’annotazione della fattura di acquisto intracomunitaria va effettuata entro il giorno 15 del mese successivo e con imputazione (ed esigibilità) nel mese di ricevimento della fattura stessa. Fabrizio Giovanni Poggiani - ITALIAOGGI (riproduzione riservata)

     

    Acquisti intracomunitari e Intra 2-bis con doppia chance

    Caso

    Arrivo beni al cessionario

    Arrivo fattura al cessionario

    Reverse charge

    Competenza Intra 2-bis

    Spedizione e fatturazione gennaio

    Gennaio

    Gennaio

    Gennaio

    Gennaio

    Spedizione gennaio e fatturazione 15 febbraio

    Gennaio

    Febbraio

    Febbraio

    Gennaio oppure febbraio

    Fatturazione anticipata nel mese di gennaio

    Marzo

    Gennaio

    Gennaio

    Marzo

    Spedizione gennaio con emissione tardiva fattura (1)

    Gennaio

    Maggio

    Marzo (autofattura art. 46 co.5)

    Gennaio (da trasmettere in base all’autofattura)

    (1) Non giustificata da legittimi effetti traslativi sospesi (esempio: call off stock)

     

     

     

     

     


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