Per i primi cinque anni dalla presentazione dell’istanza di riconoscimento della qualifica di imprenditore agricolo professionale (IAP), non sono richiesti i requisiti reddituali necessari per l’ottenimento della detta qualifica riferibili, in particolare, all’ottenimento di almeno il 50% del reddito globale da lavoro dall’esercizio delle attività agricole.
Com’è noto gli imprenditori agricoli professionali (IAP) rappresentano una specifica categoria di lavoratori agricoli autonomi, ai sensi dell’art. 1 del d.lgs. 99/2004, operanti nell’ambito del comparto agricolo, di cui all’art. 2135 c.c..
Detti soggetti, a norma di legge, devono essere in possesso di specifiche conoscenze e competenze professionali e di determinati requisiti inerenti alle modalità di lavoro, stante il fatto che si qualifica tale colui che, ai sensi del richiamato art. 1 del d.lgs. 99/2004, sia possesso di conoscenze e competenze professionali, ai sensi dell'art. 5 del Regolamento UE 17 maggio 1999 n. 1257, dedichi alle attività agricole, di cui all'art. 2135 c.c., direttamente o in qualità di socio di società, almeno il 50% del proprio tempo di lavoro complessivo e ricavi dalle attività citate almeno il 50% del proprio reddito globale da lavoro.
Per l'imprenditore agricolo professionale (IAP) che opera nelle zone svantaggiate i detti requisiti sono ridotti alla percentuale del 25% mentre l’accertamento della sussistenza dei requisiti indicati è posto a carico delle regioni o degli enti dalle stesse delegati.
Si ricorda che sono considerati imprenditori agricoli professionali (IAP) anche i soci di società di persone e cooperative, incluse le cooperative di lavoro, ma possono ottenere la detta qualifica anche gli amministratori che svolgono l'attività nelle società di capitali; in entrambi i casi, è necessaria la sussistenza dei requisiti, di cui al citato art. 1 del d.lgs. 99/2024, in termini di conoscenze e competenze professionali, tempo lavoro e reddito.
La qualifica di IAP può essere apportata da parte dell'amministratore a una sola società, ai sensi del comma 3-bis dell’art. 1 del d.lgs. 99/2004 ma la detta limitazione opera soltanto per le società di capitali e non per quelle di persone ed è finalizzata ad evitare che un soggetto, in possesso della citata qualifica, assuma il ruolo di amministratore in più società di capitali, dando luogo al fenomeno abusivo dello "IAP itinerante" (sul tema, tra le altre, Suprema Corte di Cassazione, ordinanza n. 8430/2020).
L'amministratore che riveste la qualifica Iap nelle società di persone, quindi nelle società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice, invece, può riconoscere tale qualifica a una pluralità di società della stessa natura.
Sono considerati IAP anche le società di persone, cooperative, di capitale, anche a scopo consortile, se nello statuto sociale o nei patti sociali viene previsto, quale oggetto sociale, l'esercizio esclusivo delle attività agricole di cui all’art. 2135 c.c., nel caso in cui sussistono specifici requisiti.
Quindi, come previsto dalle norme attuali, nelle società di persone almeno un socio deve possedere la qualifica di IAP, nelle società in accomandita la qualifica è riferibile ai soci accomandatari, nelle società cooperative la qualifica deve essere posseduta da almeno un amministratore, che sia anche socio, e nelle società di capitali la qualifica deve essere posseduta da almeno un amministratore.
La novità, prevista dal disegno di legge sulla semplificazione per le imprese, concerne il riconoscimento immediato della qualifica di IAP, in assenza dei requisiti reddituali ma nel rispetto delle altre condizioni prescritte dall’art. 1 del d.lgs. 99/2024; qualifica che permette l’ottenimento di una serie di agevolazioni, anche di natura tributaria, che si aggiungono alla possibilità di invocare l’agevolazione della piccola proprietà contadina (PPC) per l’acquisto dei terreni (imposta catastale dell’1% e l’imposta di registro e ipotecaria in misura fissa), come l’esonero dal versamento dell’Imposta municipale propria (IMU) sui terreni posseduti e condotti, indipendentemente dalla ubicazione degli stessi, nonché di una esenzione parametrata (franchigia) al reddito complessivo, per gli anni 2024 e 2025, ai sensi del comma 3-bis dell’art. 13 del D.L. 215/2013; per la determinazione dei relativi scaglioni gli IAP (e i coltivatori diretti) applicano, ai sensi del comma 50, dell’art. 3 della legge 662/1996, la rivalutazione dell'80% per i redditi dominicali e del 70% per i redditi agrari.
Infine, gli IAP beneficiano anche del diritto di prelazione, con riferimento all’acquisto di terreni confinanti, a condizione che sul fondo per il quale intende esercitare la prelazione non siano insediati mezzadri, coloni, affittuari, compartecipanti o enfiteuti coltivatori diretti e di altre agevolazioni come l’accesso ai Piani di Sviluppo Rurale (PSR), per il pagamento degli oneri di urbanizzazione, nel versamento dei contributi nonché in caso di esproprio. Fabrizio Giovanni Poggiani - ITALIA OGGI (riproduzione riservata)
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