Compatibile l’agevolazione relativa all’IRES premiale con l’adesione del contribuente al concordato preventivo biennale (CPB).
Riduzione da applicare al reddito concordato con il Fisco cui si rende applicabile l’aliquota ordinaria IRES.
Questo è quanto emerge, in modo inequivocabile, dalla semplice lettura della relazione illustrativa al provvedimento dello scorso 8 agosto che dispone, ai sensi del comma 444 dell’articolo 1 della legge di bilancio per il 2025 (legge 207/2024), sulla disciplina agevolativa della riduzione dell’aliquota IRES, nonché alcune norme di coordinamento con gli istituti dell’ordinamento tributario su cui si determinano riflessi a causa della fruizione del beneficio in esame.
Si ricorda, innanzitutto, che la lett. a), comma 1 dell’art. 6 della legge n. 111/2023, di delega al Governo per la riforma fiscale, ha previsto, tra l’altro, l’introduzione di una agevolazione avente ad oggetto la riduzione dell’aliquota IRES nel caso in cui una somma corrispondente, in tutto o in parte, al reddito, entro i due periodi d’imposta successivi alla sua produzione, sia impiegata in investimenti, con particolare riferimento a quelli qualificati o anche in nuove assunzioni ovvero in schemi stabili di partecipazione dei dipendenti agli utili.
La detta disposizione ha previsto che la riduzione non si renda applicabile al reddito corrispondente agli utili che nel biennio siano distribuiti o destinati a finalità estranee all’esercizio dell’attività d’impresa.
Con i commi da 436 a 444 dell’articolo 1 della legge n. 207/2024, infatti, è stata introdotta una riduzione dell’aliquota IRES, di cui all’articolo 77 del D.P.R. n. 917/1986, di quattro punti percentuali, spettante al ricorrere di determinate condizioni riguardanti la patrimonializzazione delle società, il realizzo di investimenti “rilevanti”, la presenza di un incremento occupazionale, nonché la mancata fruizione di alcuni ammortizzatori sociali, fatte salve le cause di decadenza ivi previste.
Come indicato dall’art. 3 del decreto attuativo (D.M. 8 agosto 2025) la tassazione agevolata può essere applicata dalle società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, dalle società cooperative e di mutua assicurazione nonché dalle società europee (regolamenti n. 2157/2001 e 1435/2003), residenti sul territorio nazionale,
e dagli enti pubblici e privati, diversi dalle società, aventi per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di un’attività commerciale e soggetti equiparati, compresi i trust, residenti nel territorio italiano che hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali e da società ed enti non residenti nel territorio dello Stato ma con stabile organizzazione sul territorio nazionale.
Restano fuori dall’ambito applicativo, per espressa previsione normativa, le società e gli enti che nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024 (2025, per i soggetti solari) versano in uno stato di liquidazione ordinaria, sono assoggettati a procedure concorsuali o determinano il proprio reddito imponibile, anche parzialmente, sulla base di regimi forfetari (tonnage tax, società agricole con tassazione fondiaria, società non operative o enti non commerciali che, in regime semplificato, hanno optato per un regime di tassazione forfetizzata, di cui all’art. 145 del TUIR); possono fruire del beneficio in commento, invece, i soggetti che si trovano in una procedura che abbia finalità di risanamento.
Si aggiungono agli esclusi, in ossequio alle disposizioni contenute nella lett. b), comma 3 dell’art. 3 del D.M. 8 agosto 2025, sempre e a prescindere, i contribuenti che, nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2024, applicano il regime di contabilità semplificata.
Le esclusioni, quindi sono assai numerose ma, come si evince chiaramente dalla relazione illustrativa al provvedimento attuativo dello scorso 8 agosto, la riduzione dell’IRES spetta, però, ai contribuenti che aderiscono al concordato preventivo biennale (CPB), di cui agli artt. da 6 a 37 del d.lgs. n. 13/2024, non essendo, tale ultima modalità di determinazione del reddito, assimilabile assolutamente a un regime forfetario.
Si segnala, infine, che per i soggetti IRES che, aderendo al concordato preventivo, optano per l’imposta sostitutiva, di cui all’articolo 20-bis del d.lgs. n. 13/2024, la riduzione dell’aliquota Ires, in presenza dei requisiti qui disciplinati, si rende applicabile limitatamente alla quota di imponibile assoggettata all’aliquota, di cui all’articolo 77 del D.P.R. 917/1986 (TUIR); di fatto, la riduzione in commento risulta applicabile esclusivamente alla quota di reddito d’impresa imponibile ma assoggettata all’aliquota ordinaria del 24%. Fabrizio Giovanni Poggiani - ITALIA OGGI (riproduzione riservata)
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