Il superbonus 110% può convivere con gli altri bonus casa


  • Detrazione maggiorata del 110% convive con le altre detrazioni

    Detrazione maggiorata del 110% e altre detrazioni possono convivere. La cumulabilità delle varie agevolazioni è ammessa purché le stesse siano distintamente contabilizzate e siano rispettati i diversi adempimenti specificatamente richiesti.

    L’indicazione, fin troppo fumosa, è dell’Agenzia delle entrate che, nella recente circolare n. 24/E/2020 (§ 6) e nella guida al superbonus del luglio scorso, ha fornito chiarimenti in merito alle disposizioni contenute negli articoli 119 e 121 del dl 34/2020, convertito dalla legge 77/2020.

    L’interesse è molto alto, stante la presenza di numerose agevolazioni, finalizzate al recupero e rinnovamento degli immobili, che potrebbero sovrapporsi o, al contrario, cumularsi portando vantaggi interessanti soprattutto a chi interviene in modo massiccio sull’unità immobiliare, tenendo conto anche della relativa cedibilità, ai sensi dell’art. 121 del dl 34/2020 di numerose tipologie di bonus casa.

    L’Agenzia delle entrate, nella guida, chiariti gli interventi che permettono di fruire del beneficio fiscale del 110% ovvero quelli “trainanti” (isolamento termico, sostituzione impianti di climatizzazione invernale su parti a comune e su immobili unifamiliari o sulle unità immobiliari plurifamiliari e di adeguamento alle norme antisismiche) e quelli “trainati” (altri interventi di efficientamento energetico, installazione di impianti fotovoltaici e di infrastrutture per la carica dei veicoli elettrici), individua le altre detrazioni fiscali che, pur non rispettando i requisiti per la detta detrazione maggiorata, spettano comunque sulla base delle regole valide fino alla fine del prossimo anno.

    In particolare, si tratta degli interventi di riqualificazione energetica che fruiscono dell’ecobonus ma che, se non eseguiti congiuntamente a quelli che danno diritto alla detrazione maggiorata, beneficiano delle detrazioni ordinarie dal 50% all’85% delle spese sostenute, in base alle tipologie degli interventi, dell’installazione di impianti solari fotovoltaici, diversi da quelli che danno diritto alla detrazione maggiorata, e dei sistemi di accumulo, funzionalmente collegati ai detti impianti, che, rientrando tra quelli indicati dall’art. 16-bis del dpr 917/1986 (Tuir), beneficiano di una detrazione del 50% nonché degli interventi finalizzati all’installazione delle infrastrutture di veicoli elettrici, diversi da quelle cui spetta la detrazione maggiorata, ammessi alla detrazione dell’art. 16-bis citato nella misura del 50% delle spese sostenute; tutte con recupero in dieci quote annuali.

    Sul punto, l’Agenzia delle entrate, confermando quanto già precisato con un precedente documento di prassi (circ. 2/E/2020), con la circolare più recente (n. 24/E/2020) analizza due casi specifici di ipotetica cumulabilità della detrazione fiscale del 110% con altri bonus, fornendo i relativi chiarimenti.

    La prima precisazione riguarda il fatto che un contribuente può usufruire di una sola delle agevolazioni in presenza di un medesimo intervento, portando in detrazione le relative spese; in pratica, se l’intervento eseguito è previsto da più disposizioni, il contribuente può portare in detrazione le spese sostenute sulla base di una sola norma agevolativa, pur restando incerta quale norma deve essere prioritariamente applicata (quindi, la scelta risulta assolutamente discrezionale).

    La seconda precisazione riguarda, invece, il caso di esecuzione di diversi interventi per fattispecie agevolabili e, in tal caso, il contribuente può legittimamente fruire di ciascuna e specifica agevolazione, a condizione che le spese riferibili ai diversi interventi siano distintamente contabilizzate e che siano rispettati gli adempimenti specificatamente previsti in relazione a ciascuna detrazione.

    Quindi, stante il fatto che il comma 2, dell’art. 119 estende l’aliquota maggiorata (110%) anche agli altri interventi di efficienza energetica, di cui all’art. 14 del dl 63/2013 (risparmio energetico), che il comma 4 estende la maggiorazione agli interventi antisismici, di cui ai commi da 1-bis a 1-septies dell’art. 16 del dl 63/2013 (antisismici compresi quelli di monitoraggio, di cui al comma 4-bis), che il comma 5 estende la detrazione maggiorata agli interventi di installazione di impianti fotovoltaici (pannelli solari e sistemi di accumulo, di cui al comma 6) e che il comma 8 estende l’applicazione maggiorata alle colonnine elettriche, come detto quali interventi “trainati”, resta possibile per l’utente abbinare ulteriori detrazioni vigenti.

    Pertanto, per esempio, se insieme al cappotto (soglia a 50 mila) si sostituisce, nell’arco temporale di vigenza della detrazione e nell’intervallo di tempo tra l’inizio e la fine dei lavori, gli infissi che rientrano negli nell’art. 14 del dl 63/2013 (soglia a 60 mila), il contribuente potrà ottenere una detrazione di euro 121 mila (110 mila al 110%),  mentre se insieme al cappotto (soglia a 50 mila) effettua il rifacimento della facciata (100 mila di spesa in assenza di soglia) potrà ottenere una detrazione di euro 145 mila (50 mila al 110% + 100 mila al 90%), tenendo differenziati adempimenti e contabilizzazione e con ripartizione in quote annuali diverse (quindi 5 rate per i bonus al 110% e 10 rate per gli altri). Fabrizio Giovanni Poggiani - ITALIA OGGI (riproduzione riservata) 

     

     


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