Il rifiuto della cessione del bonus edilizio con apposito modello di comunicazione


  • Il modello deve essere sottoscritto sia dal cedente sia dal cessionario

    Nell’ambito delle cessioni dei bonus edilizi, successive alla prima, cedente e cessionario devono richiedere espressamente il rifiuto di quelle accettate utilizzando uno specifico modello.

    Modello da sottoscrivere a cura di entrambi (cedente e cessionario) e da inviare a una specifica casella di posta elettronica certificata (P.E.C.).

    L’Agenzia delle Entrate, con la recente circolare 6/E è intervenuta sulla cessione dei crediti d’imposta per interventi edilizi, di cui all’art. 121 del D.L. 34/2020, con particolare riferimento alla modalità di esecuzione del rifiuto delle cessioni successive alla prima già accettate.

    L’agenzia, in premessa, ricorda che, con altro documento di prassi (circolare n. 33/E/2022), aveva già fornito indicazioni nel caso in cui siano stati rilevati errori nella compilazione del modello di comunicazione per l’esercizio delle opzioni riferibili alla cessione delle detrazioni per gli interventi edilizi, di cui al citato art. 121 del D.L. 34/2020.

    Con la circolare richiamata (n. 33/E/2022), infatti e tra l’altro, l'Agenzia delle Entrate ha fornito indicazioni sulle modalità di correzione degli errori commessi nella compilazione della comunicazione per l'esercizio dell'opzione per la cessione del credito relativo alla detrazione spettante per determinati interventi edilizi o per lo sconto sul corrispettivo, di cui all'art. 121 del D.L. 34/2020, come quelli formali dei dati nella comunicazione, commessi in relazione agli stati di avanzamento dei lavori (S.A.L.), nell'importo del credito ceduto o fruito come sconto sul corrispettivo, che incidono su elementi sostanziali della detrazione e nel caso in cui il credito sia stato accettato dal cessionario, introducendo anche la possibilità di avvalersi della "remissione in bonis", ai sensi del comma 1 dell'art. 2 del D.L. 16/2012, per le comunicazioni delle opzioni presentate tardivamente o scartate per errori compilativi.

    Con il documento emanato ieri, invece l’Agenzia delle Entrate ha fornito le necessarie istruzioni per richiedere l’annullamento dell’accettazione dei crediti derivanti da comunicazioni di prime cessioni o sconti in fattura non corrette, al fine di uniformare le attività dei vari uffici periferici.

    I casi analizzati sono quelli relativi alla cessione accettata per errore dal cessionario che, al contrario, intendeva rifiutare e quella del cedente e del cessionario che, dopo l’accettazione della cessione da parte del cessionario, sono intenzionati ad annullare la comunicazione della cessione effettuata sulla relativa piattaforma.

    Confermando che l’agenzia resta, ovviamente, estranea al rapporto tra le parti e che la richiesta può riguardare solo le cessioni di crediti successivi alla prima o successive allo sconto sul corrispettivo, già accettate dal cessionario, su questi due casi le Entrate chiedono l’invio del modello ad hoc (allegato alla medesima circolare) per confermare il rifiuto della cessione del credito già accettata, sottoscritto (digitalmente o con firma autografa) da inviare alla stessa agenzia con posta elettronica certificata (P.E.C.) all’indirizzo: annullamentoaccettazionecrediti@pec.agenziaentrate.it, avendo cura, in caso di firma autografa, di allegare un documento di identità valido.

    L’Agenzia delle Entrate, inoltre, evidenzia che se la cessione è riferibile a crediti tracciabili (crediti e sconti in fattura comunicati a partire dal 1° maggio 2022), il rifiuto può avvenire per ogni rata del credito, se la stessa non è stata ulteriormente ceduta o opzionata per l’utilizzo in compensazione con la delega F24, mentre in presenza di crediti non tracciabili, il cessionario deve disporre di credito residuo sufficiente per la tipologia indicata e per la relativa annualità, in relazione alla riduzione del proprio plafond.

    Si precisa, inoltre, che il rifiuto rimuove gli effetti dell’erronea accettazione e che, del medesimo rifiuto, viene data opportuna comunicazione agli interessati che potranno consultare la propria situazione sulla piattaforma, nonché che la soluzione fornita consente alle controparti (cedente e cessionario) di rimuovere gli effetti (perfezionamento fiscale) della comunicazione della cessione del credito successiva alla prima o allo sconto in fattura, in modo tale che il credito, prima ceduto, ritorni nella piena disponibilità del cedente che ne farà l’uso che ritiene più opportuno.

    Nel caso in cui, al contrario, il cessionario voglia comunicare esclusivamente la non utilizzabilità del credito di cui è titolare, dopo l’avvenuta opzione, di cui al comma 1 dell’art. 25 del D.L. 104/2023, lo stesso dovrà seguire la procedura ordinaria, di cui al provvedimento n. 410221/2023 del direttore dell’Agenzia delle Entrate. Fabrizio Giovanni Poggiani - ITALIA OGGI (riproduzione riservata)

     


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