Per il regime di compensazione delle perdite infragruppo si deve considerare il controllo di diritto, determinato in base alla maggioranza dei diritti di voto esercitabili nell’assemblea ordinaria della controllata, tenendo conto anche delle partecipazioni “indirettamente” detenute.
Il decreto Omnibus, correttivo della riforma fiscale, contiene un intervento sul regime del riporto delle perdite fiscali nell’ambito del reddito d’impresa.
In particolare, attraverso il rilascio di una norma di interpretazione autentica, viene stabilito che il comma 3 dell’art. 84 del D.P.R. 917/1986 si debba interpretare nel senso che il trasferimento delle partecipazioni, complessivamente rappresentanti la maggioranza dei diritti di voto nell’assemblea ordinaria del soggetto che riporta le perdite, si considera avvenuto anche nel caso in cui oggetto dello stesso siano le partecipazioni di una società che detiene il controllo, ai sensi n. 1, comma 1 e del comma 2 dell’art. 2359 c.c., del soggetto che riporta le perdite; di conseguenza, la limitazione al riporto delle perdite potrebbe scattare anche in caso di trasferimento “indiretto” del controllo della società.
Si ricorda che la lett. e), n. 2 del comma 1 dell’art. 6 della legge 111/2023 (legge di delega fiscale) prevede, nell’ambito dei criteri di revisione dell’Ires, il riordino del regime di compensazione delle perdite fiscali e di circolazione di quelle delle società partecipanti a operazioni straordinarie, con l’osservanza, tra l’altro, del seguente principio: (…) “2) tendenziale omogeneizzazione dei limiti e delle condizioni di compensazione delle perdite fiscali”; in ossequio a tali previsioni, quindi, sono state introdotte alcune modifiche all’articolo 84 del Tuir mediante le disposizioni contenute nell’articolo 15 del dlgs 192/2024.
Al fine di eliminare alcune incertezze interpretative emerse in relazione all’applicazione della disciplina contenuta nei commi da 3 a 3-ter dell’art. 84 del TUIR, con l’art. 7 del provvedimento correttivo in commento, il legislatore puntualizza che la disciplina indicata si applica nel caso di trasferimento delle partecipazioni complessivamente rappresentanti la maggioranza dei diritti di voto nell’assemblea ordinaria del soggetto che detiene, anche indirettamente, le partecipazioni della società che riporta le perdite.
In alcuni documenti di prassi datati e ante riforma era stato chiarito che la disciplina contenuta nel comma 3 dell’art. 84 del TUIR si applica anche in relazione a una fattispecie in cui è stata rilevata la sostanziale identità tra l’”holding”, le cui partecipazioni sono oggetto di trasferimento, e la società che riporta le perdite, le cui partecipazioni sono integralmente detenute della predetta holding.
L’Agenzia delle Entrate (risposta n. 39/2022) ha precisato che le disposizioni di cui al comma 3 dell’art. 84 del Tuir, si applicano laddove esista una sostanziale identità tra controllante e controllata, ossia quando la controllata portatrice di posizioni fiscali sia l’unico asset o il più significativo che componga il patrimonio della propria controllante (anche indiretta) oggetto di trasferimento ma la detta lettura ha generato alcune incertezze nelle ipotesi in cui non emerge la citata identità.
Con il d.lgs. 192/2024 è stato attuato anche un altro principio di delega consistente nell’introduzione di un regime di libera compensazione delle perdite “infragruppo” (si veda l’art. 177-ter del Tuir) nonché alle disposizioni di attuazione contenute nel decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 27 giugno 2025.
Per effetto del fatto che l’acquisizione del pacchetto di maggioranza da parte di un gruppo consente a quest’ultimo di compensare liberamente le perdite fiscali conseguite dalla società acquisita (anche se detenuta indirettamente tramite una “sub-holding”), nei periodi d’imposta aventi inizio successivamente all’ingresso del nuovo gruppo, si è ritenuto opportuno chiarire che, nonostante il tenore letterale delle disposizioni di cui ai commi da 3 a 3-ter del citato art. 84 facciano riferimento esclusivamente alla società che riporta le perdite, la disciplina indicata si rende applicabile anche nel caso in cui oggetto del trasferimento siano le partecipazioni di una società che detiene il controllo, ai sensi del n. 1), comma 1 e del comma 2 dell’art. 2359 c.c., della società che riporta le perdite.
Si segnala, infine, che Assonime (circolare del 3 agosto 2016 n. 21/E § 3.4) aveva evidenziato che il tenore letterale della norma sembrava riferirsi alle partecipazioni “direttamente” possedute e non anche a quelle indirette ma anche dalla relazione illustrativa al provvedimento Omnibus correttivo si evidenzia che i riferimenti al codice civile confermano che si debba considerare il controllo “di diritto” determinato in base alla maggioranza dei diritti di voto esercitabili nell’assemblea ordinaria della controllata, tenendo conto anche delle partecipazioni indirettamente detenute. Fabrizio G. Poggiani - ITALIA OGGI (riproduzione riservata)
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