Fuori gli ETS iscritti al RUNTS dall'agevolazione di riduzione alla metà dell'IRES


  • Enti ecclesiastici agevolati ma limitatamente alle attività diverse da quelle di interesse generale

    Dalla agevolazione che dispone la riduzione a metà dell’aliquota IRES, attualmente pari al 24%, restano fuori gli enti del Terzo settore iscritti nel registro nazionale (RUNTS), con la sola eccezione degli enti religiosi riconosciuti ma limitatamente allo svolgimento delle attività diverse da quelle di interesse generale.

    Così l’Agenzia delle entrate che, con la circolare 17/05/2022 n. 15/E è intervenuta per fornire i chiarimenti sulla riduzione al 50% dell’aliquota IRES, di cui all’art. 6 del D.P.R. 29/09/1973 n. 601.

    L'art. 6  indicato prevede la riduzione alla metà dell'aliquota IRES (dal 24% al 12%) per gli enti e gli istituti di assistenza sociale, le società di mutuo soccorso, gli enti ospedalieri, gli enti di assistenza e beneficenza, gli istituti di istruzione e gli istituti di studio e sperimentazione di interesse generale che non hanno fine di lucro, i corpi scientifici, le accademie, le fondazioni e le associazioni storiche, letterarie, scientifiche, di esperienze e ricerche aventi scopi esclusivamente culturali, gli enti il cui fine è equiparato per legge ai fini di beneficenza o di istruzione, gli istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, e loro consorzi nonché enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione dell'UE in materia di "in house providing" e che siano costituiti e operanti alla data del 31/12/2013.

    La circolare, di conseguenza, si sofferma sull'applicazione della disposizione indicata per ciascuna categoria di beneficiari, precisando che la norma è stata oggetto anche di recenti interventi da parte del legislatore, con riferimento al comma 51, dell’art. 1 della legge 145/2018 che ne ha previsto, con il successivo comma 52, l’abrogazione a decorrere dal periodo d’imposta di prima applicazione del regime agevolativo di cui al comma 52-bis (si tratta di un regime destinato ai soggetti che realizzano finalità sociali); l’agevolazione, pertanto, attualmente è sempre presente e applicabile.

    La misura agevolativa è fruibile dalle categorie di enti che possiedono la personalità giuridica ma, stante le novità introdotte dal d.lgs. 117/2017 (Codice del Terzo settore - CTS) e, in particolare, ai sensi del comma 5 dell’art. 89, restano esclusi, dalla relativa applicazione, gli enti iscritti nel Registro unico nazionale del terzo settore (RUNTS), con la sola esclusione degli enti religiosi civilmente riconosciuti ma, anche in tal caso, limitatamente alle attività diverse (art. 6 del d.lgs. 117/2017) da quelle di interesse generale (art. 5 del d.lgs. 117/2017).

    Si ricorda, però, che il citato comma 5 dell’art. 89, come buona parte del Titolo X del codice, entrerà effettivamente in vigore dal periodo d’imposta successivo alla data in cui sarà rilasciata l’autorizzazione della Commissione UE, di cui al comma 2, dell’art. 104 del medesimo codice, posta l’ulteriore piena operatività del RUNTS.

    Dal documento di prassi si evince che il requisito soggettivo è necessario, ma non sufficiente ai fini della fruizione del beneficio poiché l'agevolazione tiene conto dell’utilità sociale dell'attività svolta dall'ente, da cui derivano ricavi da assoggettare a imposta sui redditi.

    Pertanto, la fruizione deve essere dimostrata essenzialmente sotto il profilo meramente sostanziale e non formale, considerando la natura dell'attività in concreto esercitata; dimostrazione posta in capo al soggetto richiedente, stante il fatto che si tratta di una agevolazione fiscale.

    Dopo la rassegna dei soggetti equiparabili ai beneficiari (aziende sanitarie, case di cura e fondazioni anche di origine bancaria), la circolare, trattando gli enti religiosi, conferma (risoluzione n. 91/E/2005) che nel regime agevolativo rientrano eccezionalmente i redditi derivanti dall’esercizio di attività diverse, anche se commerciali, se le dette attività si pongono in un rapporto di strumentalità immediata e diretta con i fini istituzionali dell’ente, nel caso specifico come definiti nella legge 222/1985.

    La conseguenza è che, per i detti enti ecclesiastici equiparati a quelli di beneficienza o istruzione, ai sensi del n. 3, art. 7 della legge 121/1985 che svolgono attività commerciali in misura non prevalente, la riduzione risulta applicabile e che il medesimo riconoscimento deve essere esteso anche ai proventi di mero godimento del patrimonio immobiliare, ricevuti a fronte di donazioni o lasciti, purché gli introiti relativi siano effettivamente ed esclusivamente utilizzati nelle attività di religione o culto. (riproduzione riservata)


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