Fuori dal calcolo della deduzione per incrementi occupazionali le società controllate da soggetti esterni al gruppo interno


  • Non si deve tenere conto dei dati delle società collegate

    Fuori dal calcolo della deduzione per incrementi occupazionali del 120% (o del 130% in presenza di dipendenti riconducibili a categorie meritevoli di maggior tutela) le società controllate da soggetti esterni al gruppo interno.

    Per la determinazione della maggiorazione spettante per gli incrementi occupazionali non si deve tenere conto, quindi, dei dati delle società collegate che sono ulteriormente controllate da società non appartenenti al medesimo gruppo interno.

    Questa, in sintesi, la modifica introdotta dall’art. 3 del decreto fiscale approvato recentemente dal Consiglio dei ministri e che ha modificato l’art. 4 del d.lgs. 216/2023

    L'incremento occupazionale deve essere considerato al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in società controllate o collegate, ai sensi dell'art. 2359 c.c. o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto.

    Nel caso di un gruppo interno, il beneficio è subordinato alla verifica della sussistenza, in relazione al gruppo considerato nel suo insieme, sia dell'incremento del numero di nuovi assunti a tempo indeterminato, sia dell'incremento del numero complessivo di dipendenti, ai sensi del comma 7 dell’art. 4 del D.M. 25 giugno 2024 e non rilevano, inoltre, i dipendenti assunti precedentemente in forza ad altra società del gruppo il cui rapporto di lavoro con quest'ultima sia interrotto dal 30 dicembre 2023.

    Quindi, in conseguenza al recente intervento correttivo, a partire dal periodo d’imposta 2023, tutte le società collegate devono essere escluse dal perimetro del cosiddetto gruppo interno, utile alla verifica degli incrementi occupazionali che danno diritto alla maggiore deduzione.

    Con riferimento alla perimetrazione del gruppo, nella relazione illustrativa si conferma che si rende necessario considerare i soggetti che sono, sul piano sostanziale, a capo di un “gruppo economico” costituente, di fatto, un unico organismo economico produttivo, non rientrando in questa definizione di gruppo il caso in cui le partecipazioni di enti e società siano detenute dallo Stato.

    Di conseguenza, il comma 2 dell’articolo 4 del citato d.lgs. 216/2023, ha stabilito che nell’ambito di un gruppo di imprese occorre tenere conto, evidentemente in senso negativo, ai fini del calcolo del beneficio, delle diminuzioni occupazionali verificatesi in capo alle società collegate e, per quanto stabilito dal comma 7 dell’art. 4 del citato D.M. 25 giugno 2024, il calcolo dell’incremento occupazionale deve essere effettuato considerando i dati delle società collegate, in proporzione alla quota di partecipazione senza tenere conto, però, delle società collegate che risultano controllate da società non facenti parte dello stesso gruppo interno. Fabrizio Giovanni Poggiani - ITALIA OGGI  (riproduzione riservata)

     

     


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