Fringe benefit per le auto concesse in uso promiscuo ai dipendenti differenziati sulla base dell’anzianità del veicolo e degli eventuali optional.
Con l’art. 2 del d.lgs. 148/2026 ("Decreto correttivo Omnibus") il legislatore delegato ha modificato la disciplina della determinazione del valore dei fringe benefit per le auto concesse in uso promiscuo ai dipendenti, intervenendo, in particolare sull’art. 51 del D.P.R. 917/1986.
La modifica è stata introdotta in attuazione del criterio di delega contenuto nella lett. e), comma 1, dell’art. 5 della legge 111/2023, che prevede la semplificazione delle disposizioni riguardanti le somme e i valori esclusi dalla formazione del reddito, con particolare riguardo ai limiti di non concorrenza al reddito previsti per l'assegnazione dei compensi in natura, salvaguardando le finalità della mobilità sostenibile e dell'incremento dell'efficienza energetica.
Il correttivo, sostituendo la lett. a), comma 4 dell’art. 51 del D.P.R. 917/1986 e contestualmente il comma 6 dell’art. 53 del nuovo TUIR, ha confermato l’applicazione della regola generale per il calcolo del fringe benefit, che prevede di assumere il 50% dell’importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle ACI, al netto delle somme eventualmente trattenute al dipendente; la detta percentuale, però, risulta ridotta al 10% per i veicoli a batteria a trazione esclusivamente elettrica e al 20% per i veicoli elettrici ibridi.
Per la determinazione forfetaria dei valori dei fringe benefit, la nuova disciplina non fa più riferimento al requisito della nuova immatricolazione, come condizione da verificare al momento dell’assegnazione dei veicoli, ma all’anzianità del veicolo assegnato.
Si conferma, quindi, una tassazione forfetaria determinabile sulla base delle tabelle ACI e differenziata a seconda della tipologia di alimentazione dei veicoli, così come già stabilito dal comma 48 dell’art. 1 della legge 207/2024 (legge di bilancio 2025) e, con la nuova disposizione il criterio convenzionale di tassazione si applicherà nei termini già previsti per il 2025 a condizione che il veicolo non superi i cinque anni di vetustà.
A partire dal 1° gennaio dell’anno successivo al quinto anno di immatricolazione del veicolo, la misura della determinazione forfetaria del reddito attribuibile all’auto aziendale è aumentata del 50% e il detto aumento riguarda tutte le tipologie di veicoli, a prescindere dal tipo di alimentazione e, quindi, anche i veicoli elettrici.
Si colma, con la novella, anche una lacuna normativa che a legislazione vigente porta alla mancata tassazione degli accessori e degli allestimenti (optional) installati nei veicoli aziendali e non valorizzati nelle tabelle ACI; per queste ipotesi, il valore del fringe benefit, determinato secondo i criteri sopra descritti, viene incrementato del 5% e si stabilisce anche che le eventuali somme trattenute al dipendente a fronte di tali optional siano portate in diminuzione del valore convenzionale.
Pertanto, dopo aver quantificato in tal modo il valore del fringe benefit, si scomputa l’ammontare complessivo addebitato al dipendente, sia per l’utilizzo dell’auto sia per gli optional, e si ottiene l’importo da assoggettare a tassazione.
Le nuove disposizioni si applicano a partire dal periodo d’imposta 2026, anche per i veicoli concessi in uso promiscuo nell’anno 2025 che non rientrano fra quelli di cui alla disciplina transitoria prevista dal comma 48-bis dell’art. 1 della legge 207/2024, come modificato dal decreto in commento.
In estrema sintesi, quindi, risulta estesa l’applicazione del regime fiscale vigente al 31 dicembre 2024 ai veicoli ordinati entro il 31 dicembre 2024 e concessi in uso entro il 31 dicembre 2025, in precedenza limitata al 30 giugno 2025 e, anche per tale fattispecie, dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello del compimento del quinto anno dall’immatricolazione del veicolo il valore del fringe benefit è incrementato del 50%.
Infine, viene espressamente previsto che il citato regime fiscale sia applicabile anche ai casi di veicoli riassegnati a dipendenti diversi dal primo assegnatario, dovendo tenere conto ulteriormente che con le modifiche introdotte si conferma l’applicazione del regime vigente al 31 dicembre 2024 e, quindi, si esclude l’applicazione del valore normale, sia ai veicoli rientranti nel regime transitorio (1 luglio 2020 - 31 dicembre 2024) sia ai veicoli rientranti nella clausola di salvaguardia (auto ordinate nel 2024 e assegnate nel 2025), estendendo tale condizione all’intero anno 2025. Fabrizio Giovanni Poggiani - ITALIA OGGI (riproduzione riservata)
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