Fissati i costi massimi per gli interventi edilizi da utilizzare nelle attestazioni di congruità


  • Gli importi non sono più omnicomprensivi di Iva e prestazioni professionali

    Il ministero della Transizione ecologica, con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del relativo decreto, ha determinato i costi massimi necessari al rilascio delle attestazioni di congruità delle spese per gli interventi edilizi. Il provvedimento si rende applicabile agli interventi per i quali la richiesta del titolo edilizio è stata presentata dopo il prossimo 15 aprile (quindi, dal 16 aprile prossimo) e conferma la detraibilità per le prestazioni professionali connesse alla realizzazione degli interventi, la redazione dell’attestato di prestazione energetica e le asseverazioni.

    In attuazione della lett. i), comma 28 dell’art. 1 della legge 234/2021 (legge di bilancio 2022), che è intervenuta modificando il comma 13-bis dell’art. 119 del D.L. 34/2020, il ministero della Transizione ecologica ha emanato il D.M. 14 febbraio 2022 che è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 marzo 2022 n. 63, necessario per fissare i costi massimi agevolabili per alcune tipologie di beni, utili per la determinazione delle detrazioni fiscali inerenti agli interventi edilizi.

    Com’è noto, la lettera b) del nuovo comma 1-ter, inserito nell’art. 121 del D.L. 34/2020, stabilisce che, in caso di opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito di imposta, la congruità delle spese sostenute deve essere asseverata con riguardo a tutte le tipologie di interventi agevolati per i quali, ai sensi del comma 2 dell’art. 121 del decreto Rilancio, è possibile esercitare le relative opzioni.

    Il provvedimento si rende applicabile alla tipologia di beni, di cui all’allegato “A” del medesimo provvedimento, per la realizzazione degli interventi indicati al comma 2 dell’art. 121 del D.L. 34/2020, ai fini della attestazione di congruità delle spese sia in caso di fruizione in dichiarazione della detrazione spettante sia in caso di esercizio dell’opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito e per gli interventi per i quali la richiesta del titolo abilitativo edilizio, se necessario, sia stata presentata successivamente al 15 aprile 2022 (ovvero dal 16 aprile in poi).

    Il professionista tecnico, infatti, è obbligato ad asseverare la congruità delle spese per gli interventi eseguiti dal committente nel rispetto dei valori massimi specifici per tipologia di intervento, di cui al citato allegato “A”.

    Si noti che, per gli interventi di installazione di impianti fotovoltaici, di sistemi di accumulo e di infrastrutture per la ricarica dei veicoli elettrici, i limiti di spesa da rispettare sono quelli specifici e, quindi, quelli indicati nei commi 5, 6 e 8 dell’art. 119 del D.L. 34/2020.

    I costi massimi ammessi alle detrazioni, come indicati nel citato allegato “A”, sono da considerare al netto di ulteriori costi, al contrario di quanto era stato previsto nella prima bozza circolata e, quindi, al netto dell’Iva, delle spese per le prestazioni professionali e delle spese relative alla installazione e manodopera per la messa in opera dei beni.

    Per gli interventi indicati nell’allegato risultano deducibili anche gli oneri e/o le spese relative alle prestazioni professionali connesse alla realizzazione degli interventi, alla redazione dell’attestato di prestazione energetica (APE) e per le asseverazioni rilasciate dai professionisti tecnici.

    Per gli interventi, invece, non contemplati dal citato allegato “A”, il professionista incaricato potrà far riferimento ai valori di costo massimi specifici determinati utilizzando i prezziari predisposti dalle regioni o dalle province autonome, dai listini predisposti dalle camere di commercio o dai prezzari indicati e pubblicati dalla casa editrice privata DEI.

    Il decreto in commento prevede, peraltro, che i costi indicati nell’allegato “A” siano aggiornati, per la prima volta, entro il 1° febbraio 2023 e, successivamente a tale data, di anno in anno.

    Si evidenzia, infine, che il D.L. 13/2022, oltre a ripristinare le cessioni multiple (o a cascata dei crediti) con determinati limiti e con l’abrogazione del comma 1, dell’art. 28 del D.L. 4/2022 (Sostegni-ter), a carico dei tecnici, con il nuovo comma 13-bis.1 dell’art. 119 del dl 34/2020, ha inasprito le sanzioni pecuniarie e penali (reclusione da due a cinque anni e sanzione amministrativa da un minimo di 50 mila euro a 100 mila euro) e introdotto l’obbligo di stipula di una polizza assicurativa di responsabilità civile per ogni intervento comportante attestazioni o asseverazioni, con possibile integrazione della polizza professionale già esistente, ma limitatamente agli interventi agevolabili con la detrazione maggiorata del 110% (superbonus).

    Resta fermo il fatto, però,  che l’obbligo di stipula della polizza si deve considerare rispettato quando i detti professionisti tecnici abbiano già sottoscritto una polizza assicurativa per danni derivanti da attività professionali, in ossequio a quanto stabilito dall’art. 5 del D.P.R. 137/2012.

    La modifica introdotta, infatti, lascia inalterati i periodi successivi dello stesso comma 14 del citato art. 119 del D.L. 34/2020 prevedendo, al contrario di quanto indicato nel dossier (pag. 24 “viene, pertanto, soppressa la previsione di un importo non inferiore a 500.000 euro”) che l’obbligo di sottoscrizione della polizza si deve considerare rispettato se la detta polizza non indica esclusioni per l’attività sviluppata in tema di attestazione e/o asseverazione, prevede un massimale non inferiore a euro 500.000, specifico per il rischio di asseverazione, di cui al citato comma 14 dell’art. 119 e garantisce “se in operatività di claims made, un'ultrattività pari ad almeno cinque anni in caso di cessazione di attività e una retroattività pari anch'essa ad almeno cinque anni a garanzia di asseverazioni effettuate negli anni precedenti”. Fabrizio Giovanni Poggiani - ITALIA OGGI  (riproduzione riservata)


    Pistoia