Entro il 30 novembre la trasmissione telematica delle dichiarazioni dei redditi


  • Termine ultimo per l'invio dei modelli sia per le persone fisiche che per le giuridiche

    Entro il prossimo 30 novembre 2023 scade il termine per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi e Irap 2023, relative al periodo d’imposta 2022, delle persone fisiche e delle società di persone e soggetti equiparati, nonché dei soggetti IRES.

    Per quanto riguarda i soggetti IRES, il termine per la presentazione delle dichiarazioni scade l’ultimo giorno dell’undicesimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta.
    Il detto termine, pertanto, si applica ai soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare (“soggetti solari”).

    Le dichiarazioni possono essere trasmesse telematicamente direttamente dal contribuente o tramite un intermediario abilitato oppure tramite una società del gruppo.

    Con specifico riferimento al modello REDDITI PF 2023, il termine del 30 novembre 2023 (dal prossimo anno il termine sarà anticipato al 30 settembre) si applica anche alle persone fisiche che, in aggiunta al modello 730/2023 presentato entro lo scorso 30 settembre, devono presentare uno o più quadri del modello REDDITI PF 2023 entro i relativi termini, per indicare redditi o dati che non sono previsti nel modello 730 stesso.

    Si tratta in particolare dei quadri RT, RM, RS, RW e AC del modello REDDITI PF 2023.
    In tali casi i quadri sono da presentare unitamente al frontespizio del modello REDDITI e non si rende necessario barrare la casella “Dichiarazione integrativa” e, come regola generale si evidenzia che le persone fisiche sono obbligate a presentare la dichiarazione dei redditi per via telematica, direttamente o tramite intermediario abilitato.

    Possono, tuttavia, presentare il modello REDDITI PF cartaceo presso un ufficio postale i contribuenti che pur possedendo redditi che possono essere dichiarati con il modello 730, non possono presentare tale modello, pur potendo presentare il modello 730, devono dichiarare alcuni redditi o comunicare dati utilizzando i relativi quadri del modello REDDITI PF (RM, RT, RW), devono presentare la dichiarazione per conto di contribuenti deceduti.

    I detti contribuenti, qualora si avvalgano facoltativamente dell'invio telematico, diretto o tramite un intermediario abilitato, possono beneficiare del maggior termine previsto per la presentazione della dichiarazione in via telematica rispetto a quella cartacea (Agenzia delle Entrate, circolare 22 maggio 2001 n. 48, § 1.2).

    Si evidenzia, inoltre, che la dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui è consegnata all'ufficio postale o si è conclusa la ricezione telematica dei dati da parte dell'Agenzia delle Entrate e che la prova della presentazione della dichiarazione è data dalla ricevuta rilasciata dall'ufficio postale o dalla comunicazione telematica dell'Agenzia delle Entrate attestante l'avvenuto ricevimento dei dati.

    Si ricorda che, dal punto di vista della disciplina sanzionatoria, in caso di omessa dichiarazione, si applica la sanzione dal 120% al 240% delle imposte dovute, con un minimo di 250 euro; se non sono dovute imposte, si applica una sanzione da 250 a 1.000 euro, in caso di dichiarazione presentata entro i novanta giorni (entro il 28 febbraio 2024, per quelle con scadenza al 30 novembre 2023), si applica la sanzione da 250 a 1.000 euro e, in caso di dichiarazione presentata entro il termine per l’invio delle dichiarazioni 2024 relative al periodo d’imposta 2023, si applica la sanzione dal 60% al 120% delle imposte dovute, con un minimo di 200 euro.

    Nel caso, invece, che non siano dovute imposte, si rende applicabile una sanzione da 150 a 500 euro, in caso di dichiarazione infedele, si rende applicabile la sanzione dal 90% al 180% dell’imposta, in caso di dichiarazione infedele integrata entro i novanta giorni, si rende applicabile la sanzione da 250 a 2.000 euro e, infine, in caso di dichiarazione irregolare o inesatta, si rende applicabile la sanzione da 250 a 2.000 euro. Fabrizio Giovanni Poggiani – ITALIA OGGI (riproduzione riservata)


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