E' abusivo il consulente senza abilitazione che tiene la contabilità


  • La Cassazione conferma che determinate attività sono di esclusiva dei commercialisti iscritti

    Occhio al professionista che si sceglie. Rischia una condanna per esercizio abusivo della professione colui che tiene i libri e senza l'abilitazione, ancor maggiore se si trattengono  i soldi, dove emerge anche l’ipotesi di truffa.

    Con una recente sentenza impugnata, la Corte di appello ha confermato una sentenza che aveva condannato per i reati di truffa aggravata e di esercizio arbitrario della professione di esperto contabile, l’imputata ricorrente in Cassazione.

    La consulente aveva esercitato la professione di esperto contabile senza avere conseguito la prescritta abilitazione e, quindi, aveva indotto in errore un cliente, trattenendo, come ulteriore aggravio e indebitamente, somme che il cliente le versava per il pagamento di debiti tributari e previdenziali, così procurandosi un ingiusto profitto.

    Per l’imputata i giudici di merito si sono, infatti, fondati esclusivamente sulle dichiarazioni della persona offesa costituita parte civile, la cui testimonianza avrebbe dovuto essere sottoposta a rigoroso vaglio critico.

    Dalla stessa emerge che le somme corrisposte all’imputata non erano finalizzate al pagamento delle imposte, ma agli onorari per l’attività professionale svolta, il che esclude la contestata ingiustizia del profitto.

    L’imputata censurava anche la sentenza nella parte in cui il giudice dell’appello aveva ritenuto dimostrata la condotta di esercizio abusivo di una professione in quanto ha sosteneva che veniva delegata all'espletamento di alcuni adempimenti di natura contabile.

    Una recente sentenza della Suprema Corte a sezioni unite ha stabilito, però, che le condotte di tenuta della contabilità, redazione delle dichiarazioni fiscali ed effettuazione dei relativi pagamenti non integrano il reato di esercizio abusivo della professione di dottore commercialista  anche se svolte da chi non è iscritto in relativi albi professionali in modo continuativo e organizzato e retribuito tale da creare in assenza di indicazioni diverse le apparenze di una tale iscrizione.

    Per la Suprema Corte di Cassazione il ricorso è stato ritenuto inammissibile giacché la Corte dell’Appello ha fornito una adeguata e congrua motivazione in ordine alla piena attendibilità della persona offesa, che ha fornito dettagliata indicazione degli importi consegnati all'imputata e da costei non versati, che costituiscono l'ingiusto profitto del reato, osservando che le accuse hanno trovato puntuale riscontro nella documentazione acquisita, ad ulteriore riprova della fondatezza della prospettazione accusatoria.

    I giudici della Suprema Corte di cassazione hanno affermato che  integra il reato di esercizio abusivo di una professione, ai sensi dell’art. 349 c.c., il compimento senza titolo di atti che, pur non attribuiti singolarmente in via esclusiva a una determinata professione, siano univocamente individuati come di competenza specifica di essa, allorché lo stesso compimento venga realizzato con modalità tali, per continuità, onerosità e organizzazione, da creare, in assenza di chiare indicazioni diverse, le oggettive apparenze di un'attività professionale svolta da soggetto regolarmente abilitato (Cassazione, sentenza 11545/2011). 

    I giudici di legittimità, infatti, hanno evidenziato che il d.lgs. 139/2005, che ha istituito l'albo unificato dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, ha previsto un lungo elenco di altre attività di riconosciuta competenza tecnica dei soli iscritti alla sezione A (Commercialisti) e un elenco di attività di riconosciuta competenza tecnica degli iscritti  alla sezione B (Esperti contabili).

    Per la Suprema Corte di Cassazione la specifica inclusione delle attività di tenuta e redazione dei libri contabili, fiscali e del lavoro, e di elaborazione e predisposizione delle dichiarazioni tributarie e cura degli ulteriori adempimenti tributari, nell'elenco di quelle riconosciute di competenza tecnica degli iscritti alla sezione B, consente senz'altro di ritenere che lo svolgimento di esse, se effettuato da soggetto non abilitato con modalità tali da creare, in assenza di chiare indicazioni diverse dallo stesso provenienti, le apparenze dell'attività professionale svolta da esperto contabile regolarmente abilitato, è punibile in base alle disposizioni contenute nel citato art. 348 c.c.-. Fabrizio Giovanni Poggiani – ITALIA OGGI (riproduzione riservata)


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