Dichiarazioni d'intento, complicazione affari semplici


  • La procedura impone il monitoraggio

    Dichiarazioni d’intento, dopo le lamentele delle imprese e dei Professionisti, scatta l’ora delle osservazioni delle associazioni. Per evitare problemi di splafonamento, per l’esportatore è sempre possibile revocare la dichiarazione nel caso di esaurimento del plafond.
    Così la Confederazione dell’industria manifatturiera italiana e dell’impresa privata (in sigla Cofimi) che, con una missiva (prot. 4/2017), dello scorso 11 gennaio, inviata direttamente al direttore centrale, Dott. Aldo Polito, ha rappresentato all’Agenzia delle entrate il totale disagio delle imprese nella nuova gestione delle dichiarazioni d’intento (si veda ItaliaOggi, 4/01/2017).
    Al fine di far comprendere l’operatività delle novità che, com’è noto, intervengono a partire dal prossimo 1° marzo ma possono già essere applicate (non per utilizzo del modello ma come gestione del plafond) già a partire da questo mese, l’associazione evidenzia che il recente documento di prassi (risoluzione 120/E/2017) ha precisato che per gli esportatori, che indicano già l’ammontare complessivo del plafond assegnato al fornitore o utilizzano la dichiarazione per singola operazione, potranno evitare l’invio del nuovo modello, obbligatorio invece per coloro che hanno inserito un periodo definito (campi 3 o 4).
    La missiva analizza tre casi, due per l’esportatore abituale che utilizza il plafond fisso e una per l’esportatore che utilizza quello mobile, evidenziando una serie di problemi emergenti, come la possibilità di emettere nuove dichiarazioni d’intento nei confronti dei medesimi fornitori e la possibilità di indicare valori “abbondanti” per ogni singolo fornitore, indicando le varie conseguenze dei numerosi atteggiamenti tenuti, in conseguenza della gestione tenuta nei tre casi.
    Quindi, il documento propone alcune puntuali osservazioni, confermando che le tre casistiche devono essere ritenute tutte valide, poiché il plafond deve essere scaricato in base agli acquisti eseguiti e non sulla base delle dichiarazioni d’intento emesse, per evitare problemi di splafonamento l’esportatore può sempre revocare le dichiarazioni d’intento emesse nel caso di esaurimento del plafond disponibile (revoca di cui non è previsto l’invio – circ. 41/E/2005 § 5.3) e, infine, perché non vi sono (e non possono esserci) sanzioni per l’emissione di una dichiarazione d’intento senza materiale effettuazione degli acquisti e, quindi, senza utilizzo del plafond.
    Di conseguenza, resta incomprensibile il motivo del mancato utilizzo dei campi 3 e 4 stante il fatto che gli acquisti effettivi, ai sensi dell’art. 8/c, dpr 633/1972, saranno conoscibili alle Entrate solo dopo la presentazione della dichiarazione annuale riferita al detto periodo d’imposta ovvero l’anno successivo e che il metodo non rappresenta una deterrenza alle varie situazioni fraudolente dei contribuenti, in termini di evasione Iva.
    Infine, l’associazione interviene sulle modalità di emissione della dichiarazione d’intento per utilizzo in estrazione dei beni dai depositi Iva, chiedendosi se è prevista una modifica al modello ovvero quale sia la corretta compilazione sulla base del modello licenziato con il provvedimento del 2 dicembre scorso e sulla modalità di assolvimento dell’imposta per estrazione dei beni acquistati in custodia nel deposito (lettera e, comma 4, art. 50-bis del decreto Iva) introdotti a seguito di immissione in libera pratica (lettera b, comma 4 del medesimo articolo) giacché è ancora incerto se l’imposta in estrazione deve essere assolta con il sistema dell’inversione contabile o con versamento a mezzo di delega “F24”, a cura del gestore del deposito, previa presentazione della dichiarazione d’intento. Fabrizio G. Poggiani - ITALIA OGGI - (riproduzione riservata)

     


    Pistoia, PT, Italia