Detrazione 110% anche in caso di cambio d'uso dell'unità immobiliare


  • Stati di avanzamento lavori calcolati sull'ammontare complessivo dell'intervento

    Detrazione maggiorata del 110% fruibile anche per le spese relative agli interventi di riduzione del rischio sismico nell’ipotesi di cambio di destinazione d’uso dell’unità immobiliare in abitativo. Per il calcolo di ogni stato di avanzamento dei lavori (SAL), ai fini della cessione e/o sconto, si deve far riferimento al 30% dell’ammontare complessivo delle spese e non all’importo massimo di spesa ammesso alla detrazione.

    Così l’Agenzia delle entrate nella risposta (n. 538) fornita ieri e avente per oggetto gli interventi di riduzione del rischio sismico su un edificio classato in categoria “C/2” ai fini della possibile applicazione degli articoli 119 e 121 del dl 34/2020, convertito nella legge 77/2020.

    L’istante, comproprietario con il coniuge della detta unità immobiliare, adibita a stalla e ricovero attrezzi, è intenzionato, entro il 2021, a trasformare la stessa in un immobile residenziale, funzionalmente indipendente, dotato di accesso autonomo e destinato ad abitazione del proprio nucleo familiare; a tal fine, stante il fatto che i lavori sono iniziati a giugno del 2020, lo stesso chiede se può beneficiare del 110%, quali sono i prezzi da considerare come congrui e se l’intervento può beneficiare di altri bonus (bonus facciate in particolare).

    L’Agenzia delle entrate, dopo la ricognizione delle norme richiamate (artt. 119 e 121) entra nel merito, richiama alcuni documenti di prassi (circ. 24/E/2020 e risoluzione 60/E/2020) e conferma che la detrazione maggiorata del 110% può essere fruibile anche in presenza di cambio di destinazione d’uso purché nel provvedimento amministrativo risulti chiaramente il detto cambio.

    Con riferimento al cumulo degli interventi, e in particolare con riferimento al bonus facciate, richiama un precedente documento di prassi (circ. 2/E/2020) precisando che astrattamente al 110% sono ammessi anche i lavori di riqualificazione o di recupero edilizio ma, qualora si attuino più interventi, questi ultimi devono risultare autonomi e non di completamento di riduzione del rischio sismico; l’accertamento della situazione di fatto non può essere oggetto di interpello e, dunque, l’onere probatorio è posto in capo al contribuente.

    Per quanto concerne l’asseverazione degli interventi, l’agenzia precisa che per la congruità delle spese il professionista incaricato deve far riferimento ai prezzari predisposti da regioni e/o provincie autonome, listini ufficiali o, in difetto, ai valori di mercato, giacché il decreto richiamato (6/08/2020 – Requisiti) non contiene alcuna indicazione in merito agli interventi di riduzione del rischio sismico degli edifici.

    Con riferimento, infine, agli stadi di avanzamento dei lavori (SAL), al fine della determinazione del 30% dell’intervento e della possibile cessione o sconto in fattura, l’agenzia chiarisce che occorre fare riferimento all’ammontare complessivo delle spese riferibili all’intero intervento e non, come indicato dal contribuente, all’importo di spesa ammesso alla detrazione. Fabrizio Giovanni Poggiani - ITALIA OGGI (riproduzione riservata)


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