Con attività non indicate e l’inesistenza o l’indeducibilità di passività dichiarate superiori al 30% dei ricavi dichiarati nei periodi concordati (2025/2026) o a quello precedente (2024), il concordato preventivo biennale (CPB) decade.
La decadenza, peraltro, travolge entrambi i periodi d’imposta oggetto dell’accordo.
L’art. 22 del d.lgs. 13/2024 fornisce un elenco delle cause che, una volta aderito al patto con il Fisco, ne dispongono la decadenza, con la conseguenza che l’emersione di una causa di decadenza travolge entrambi i periodi di imposta oggetto di concordato, a prescindere dal periodo in cui ha avuto luogo la violazione.
Si evidenzia, innanzitutto, che, nel caso di decadenza dal patto, restano dovute le imposte e i contributi determinati tenendo conto del reddito e del valore della produzione netta concordati, se maggiori di quelli effettivamente conseguiti, ai sensi del comma 3-bis dell’art. 22 del d.lgs. 13/2024.
Costituisce causa di decadenza l'emersione, a seguito di accertamento, di attività non dichiarate o l'inesistenza o l'indeducibilità di passività dichiarate per un importo superiore al 30% dei ricavi dichiarati relativamente ai periodi di imposta oggetto di concordato o a quello precedente o se risultano commesse altre violazioni di non lieve entità, ai sensi della lett. a) comma 1 del medesimo art. 22.
La prima, delle due cause di decadenza citate, evidenzia come la copertura sugli accertamenti, di cui all’art. 39 del D.P.R. 600/1973, non sia assoluta nonostante le previsioni introdotte ai fini dell’imposizione diretta, di cui all’art. 34 del d.lgs. 13/2024, anche se la stessa scatta quando i rilievi mossi superano la percentuale indicata, con ampia discrezionalità, soprattutto nel caso di indeducibilità dei componenti passivi dichiarati.
La decadenza si concretizza, come violazione di non lieve entità, per la comunicazione inesatta o incompleta dei dati rilevanti ai fini Isa in misura tale da determinare un minore reddito o un valore netto della produzione oggetto di concordato per un ammontare superiore al 30%, ai sensi della lett. b), comma 2 dell’art. 22 più volte richiamato.
L’Agenzia delle Entrate (circ. 18/E/2024 e FAQ 25 ottobre 2024 n. 13) ha chiarito che il periodo di imposta rilevante ai fini di questa causa di decadenza è quello antecedente all'ingresso nel regime di concordato (quindi, per il biennio 2025/2026, il modello Isa 2025, riferito al periodo d'imposta 2024).
L'Agenzia delle Entrate, sul tema, ha chiarito (Videoconferenza del 5 febbraio 2025) che le inesattezze o le omissioni rilevanti ai fini della causa di decadenza possono riguardare sia i dati contabili sia quelli strutturali.
Con riferimento agli adempimenti dichiarativi, costituiscono ipotesi di decadenza dal patto la presentazione di una dichiarazione dei redditi “integrativa”, di cui al comma 8 dell’art. 2 del D.P.R. 322/1998 con cui si determina una diversa quantificazione dei redditi o del valore della produzione netta rispetto a quelli utilizzati per la proposta di concordato, ai sensi della lett. b), comma 1 del citato art. 22 e l'indicazione, nella dichiarazione dei redditi, di dati non corrispondenti a quanto comunicato dal contribuente in sede di proposta, ai sensi della successiva lett. c) comma 1 del medesimo art. 22; è stato chiarito che rilevano esclusivamente le modifiche della dichiarazione su cui si basa la proposta di concordato che, per il biennio 2025-2026, riguarda i modelli Redditi 2025 (circ. 18/E/2024).
L'agenzia ha anche chiarito (Video forum del 27 gennaio /2025) che la presentazione di una dichiarazione integrativa che modifica dati che non influiscono sul reddito d'impresa o di lavoro autonomo o che modifichi altre tipologie, come i redditi diversi, i redditi fondiari e quant’altro, non rileva ai fini della decadenza in commento.
La decadenza si verifica se risultano debiti per tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate o debiti contributivi definitivamente accertati con sentenza irrevocabile o con atti impositivi non più impugnabili per un ammontare pari o superiore a 5.000 euro, escludendo i debiti oggetto di sospensione o rateazione, ai sensi della lett. d), comma 1 dell’art. 22 e, di conseguenza, detta condizione deve essere rispettata sia in fase di ingresso, sia in vigenza di concordato.
Costituiscono, infine, cause di decadenza dal patto, sia il mancato versamento delle imposte per adesione al concordato, ai sensi della lett. e), comma 1 dell’art. 22, ma qualora il versamento delle imposte non avvenga entro sessanta giorni dal ricevimento dell'avviso bonario, sia in presenza di violazioni di non lieve entità, come indicate nel comma 2 dell’art. 22; ai sensi della lett. a) comma 2 del medesimo articolo costituisce causa di decadenza anche la constatazione di una violazione per un reato penale-tributario, di cui al d.lgs. 74/2000. Fabrizio Giovanni Poggiani - ITALIA OGGI (riproduzione riservato)
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