Dal prossimo 1° maggio scatta l'obbligo di applicazione della ritenuta alle provvigioni delle agenzie di viaggio


  • Un provvedimento recente ha fatto slittare l'operatività dal 1° marzo al 1° maggio 2026

    Come anticipato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze con uno specifico avviso (comunicato del 27 febbraio 2026 n. 25), il legislatore tributario, con l’art. 6 del D.L. 38/2026 (decreto “Fiscale”), ha prorogato fino al 30 aprile 2026 l’esclusione dall’applicazione della ritenuta sulle provvigioni concernenti i rapporti di commissione, agenzia, mediazione, rappresentanza di commercio e procacciamento di affari, percepite dalle agenzie di viaggio e turismo, dagli agenti, raccomandatari e mediatori marittimi e aerei e dagli agenti e commissionari di imprese petrolifere.

    Preliminarmente, si ricorda che con le disposizioni contenute nel comma 142 dell’art. 1 della legge 30 dicembre 2025 n. 199 (legge di bilancio 2026), l’esclusione dall’applicazione della ritenuta avrebbe dovuto applicarsi soltanto fino al 28 febbraio 2026 ma, per effetto delle numerose difficoltà applicative, con particolare a quelle criticità concernenti l’adeguamento dei sistemi informatici, si è reso necessario il differimento dell’abrogazione del regime di esonero nei termini appena indicati.

    Si ricorda, infatti, che i commi da 140 a 142 dell’art. 1 della citata legge 199/2025 (legge di bilancio 2026) hanno disposto l’abrogazione del regime di esonero dall’applicazione della ritenuta, di cui al comma 5 dell’art. 25-bis del D.P.R. 600/1973, per le provvigioni percepite dalle agenzie di viaggio e turismo, dagli agenti, raccomandatari e mediatori marittimi e aerei e dagli agenti e commissionari di imprese petrolifere per le prestazioni ad esse rese direttamente.

    Per effetto delle modifiche indicate, introdotte dal comma 1 dell’art. del citato D.L. 38/2026 al comma 142 dell’art. 1 della legge 199/2025, l’abolizione del regime di esonero e il conseguente obbligo di applicazione della ritenuta si rendono applicabili dal 1° maggio 2026 in luogo del precedente 1° marzo 2026.

    In estrema sintesi, si drena ulteriore liquidità a questa categoria di contribuenti ancorché il prelievo slitti a partire dal 1° maggio 2023; rinvio resosi necessario anche al fine di consentire l’adeguamento dei sistemi informatici.

    Stante il fatto che il regime di esonero è stato eliminato con riferimento alle provvigioni “corrisposte”, come indicato, a partire dal 1° maggio 2026, e che la ritenuta deve essere operata all’atto del pagamento, saranno soggette alla medesima le provvigioni corrisposte ai citati soggetti da tale data, anche se le provvigioni sono maturate nei periodi precedenti (per esempio, provvigioni maturate nel mese di marzo 2026 ma corrisposte il 10 maggio 2026).

    La base imponibile, peraltro, resta modulata sulla base della struttura dell’agenzia poiché, in assenza di dichiarazioni per utilizzo di dipendenti, la ritenuta si rende applicabile sul 50% (11,5% effettivo) delle provvigioni mentre scende al 20% (4,6% effettivo), se l’agenzia dichiara di avvalersi di dipendenti o collaboratori.

    Si ricorda, infatti, che, ai sensi del comma 1 dell’art. 25-bis del D.P.R. 600/1973, la ritenuta a titolo d’acconto si applica in misura pari al 23% (primo scaglione di reddito ai fini IRPEF) ma la base imponibile della ritenuta è determinata in modo differenziato in relazione al fatto  che, nell’esercizio dell’attività, ci si avvalga, in via continuativa, di dipendenti o terzi giacché, in tale ultima ipotesi, la ritenuta del 23% è operata sul 20% delle provvigioni corrisposte mentre in caso di assenza di dipendenti o terzi la ritenuta del 23% deve essere operata sul 50% delle provvigioni corrisposte.

    Si evidenzia ulteriormente che l’applicazione della ritenuta d’acconto in misura ridotta, quindi pari al 4,6% delle intere provvigioni, è condizionata dalla presentazione di una dichiarazione attestante la sussistenza dei requisiti richiesti.

    Come detto, in presenza dei requisiti previsti relativi, in particolare, all’impiego, in via continuativa, di dipendenti o terzi, la richiesta di applicazione della ritenuta in misura ridotta (4,6% delle intere provvigioni), redatta sul modello di dichiarazione di cui al D.M. 16 aprile 1983, dovrà essere inviata al committente con una comunicazione a mezzo di posta elettronica certificata (PEC) o a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.

    Si rende necessario, quindi, utilizzare il modello di dichiarazione definito dal D.M. 16 aprile 1983 che può essere trasmesso, come indicato a mezzo di posta elettronica certificata (PEC) o, in alternativa, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento (Agenzia delle Entrate, circolare 30 dicembre 2014 n. 31/E § 18).

    L’invio della comunicazione a cura dell’agenzia deve avvenire entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello per il quale si richiede l’applicazione della misura ridotta o, se le condizioni per l’applicazione della ritenuta ridotta si manifestano in corso d’anno, non oltre quindi giorni da quello in cui le condizioni stesse si sono verificate.

    Di conseguenza, stante il fatto che l’abrogazione dell’esonero dall’obbligo di operare la ritenuta, da parte dei committenti, viene meno successivamente al termine ordinario per la presentazione della comunicazione per l’applicazione della ritenuta in misura ridotta (come detto fissato al 31 dicembre), si ritiene che tali comunicazioni possano pervenire entro i quindici giorni successivi alla decorrenza della norma ovvero entro il 16 maggio 2026, analogamente al caso in cui le condizioni per fruire della ritenuta d’acconto nella misura ridotta si verifichino in corso d’anno (Agenzia delle Entrate, circolare 21 marzo 2024 n. 7/E § 3).

    In relazione al fatto, inoltre, che il regime di esonero è stato eliminato con riferimento alle provvigioni corrisposte a partire dal 1° maggio 2026 e che la ritenuta deve essere operata all’atto del pagamento saranno soggette alla detta ritenuta, inevitabilmente, le provvigioni pagate ai citati soggetti da tale data, anche se le stesse risultano maturate anteriormente (Agenzia delle Entrate, circolare 21 marzo 2024 n. 7/E § 2). Fabrizio Giovanni Poggiani – ITALIA OGGI

     


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