Dal 1° luglio 2023 per fruire dei bonus edilizi si rende necessario far eseguire gli interventi da imprese certificate. Per i lavori sopra i 516 mila euro, infatti, è necessario il possesso della certificazione SOA (società organismo di attestazione).
La novità è contenuta in un emendamento al decreto legge 21/03/2022 n. 21 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 21/03/2022), approvato dalle commissioni finanze e industria del senato e rubricato come “Qualificazione delle imprese ai fini di accedere ai benefici di cui agli articoli 119 e 121 del decreto legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020 n. 77” (si veda ItaliaOggi dell’11/05/2022).
Come si evince anche dal relativo dossier, il citato nuovo articolo prevede che, nel caso di realizzazione di lavori di ammontare superiore a 516.000 euro, per i quali viene richiesta la possibilità di accedere non solo alla detrazione maggiorata del 110%, di cui all’art. 119 del dl 34/2020, ma anche agli utilizzi alternativi alla detrazione, quali la cessione del credito e lo sconto in fattura, di cui al comma 2 dell’art. 121 del dl 34/2020, le imprese chiamate dal committente ad eseguire gli interventi devono essere in possesso di determinate caratteristiche, necessariamente certificate.
Si tratta, in particolare, della certificazione SOA (acronimo di “società organismo di attestazione”) obbligatoria per la partecipazione a gare d’appalto per l’esecuzione di appalti pubblici di lavori, quindi di un documento necessario a comprovare, in sede di gara, la capacità dell’impresa di eseguire, direttamente o in subappalto, opere pubbliche di lavori con importo a base d’asta superiore a euro 150.000; detta certificazione, di fatto, attesta e garantisce il possesso, da parte dell’impresa del settore delle costruzioni, di tutti i requisiti richiesti dalla attuale normativa in ambito di contratti pubblici di lavori.
L’obbligo di richiedere la citata certificazione dovrebbe scattare dal 1° gennaio del 2023 giacché da tale data le imprese dovrebbero dimostrare di aver fatto almeno la richiesta agli enti certificatori, mentre dal 1° luglio del prossimo anno le imprese dovrebbero aver ottenuto la detta certificazione al fine di poter eseguire gli interventi richiesti dai committenti, aventi a oggetto i bonus fiscali indicati.
In particolare si prevede che, ai fini del riconoscimento degli incentivi fiscali indicati (art. 119 e 121 del dl 34/2020), a decorrere dall’1/01/2023 e fino al 30/06/2023, l’esecuzione dei lavori di ammontare superiore ai 516.000 euro, relativi agli interventi di efficientamento energetico che fruiscono della detrazione del 110% o del comma 2 dell’art. 121 del dl 34/2020, che indica gli interventi oggetto di cessione del credito o di sconto sul corrispettivo, deve essere affidata a imprese in possesso della qualificazione del sistema unico di qualificazione degli esecutori di contratti pubblici, di cui all’art. 84 del dlgs 50/2016 o a imprese che documentano al committente o all’impresa sub-appaltante l’avvenuta sottoscrizione di un contratto finalizzato all’ottenimento dell’attestazione di qualificazione, sempre ai sensi del citato art. 84.
Le due condizioni devono essere rispettate al momento della sottoscrizione del contratto di appalto.
A partire dall’1/07/2023, ai fini della fruibilità dei bonus fiscali indicati, l’esecuzione dei lavori di ammontare superiore a 516.000 euro deve essere affidata “esclusivamente” a imprese edili in possesso della qualificazione richiesta, come individuata dal medesimo art. 84 del dlgs 50/2016, al momento della sottoscrizione del contratto di appalto o, se si tratta di impresa subappaltatrice, al momento della sottoscrizione del contratto di subappalto.
Infine, si dispone che, in relazione alle imprese qualificate, la detrazione delle spese sostenute a far data dal 1° luglio del prossimo anno resta condizionata al rilascio dell’attestazione di qualificazione (SOA) indicata, mentre la disciplina non si rende applicabile ai lavori in corso di esecuzione e ai contratti di appalto e/o subappalto aventi data certa, ai sensi dell’art. 2704 c.c., anteriori alla data di entrata in vigore delle disposizioni commentate. Fabrizio Giovanni Poggiani (riproduzione riservata)
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